Fine dello smart working generalizzato.

Decreto Interministeriale (Ministro della Salute, Ministro del Lavoro e Ministro della Pubblica Amministrazione) del 4 fenbbraio 2022. Detto decreto contiene l’elenco delle patologie in presenza delle quali il lavoratore ha il diritto a poter lavorare da casa (in modalità cosiddetta agile o smart working) FINO AL 28 FEBBRAIO 2022. Tale opportunità riguarda anche le persone con disabilità in situazione di gravità riconosciute ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92, sempre ENTRO IL LIMITE DEL 28 FEBBRAIO 2022. Su questo argomento il Ministero del Lavoro aveva già chiarito ogni dubbio nelle FAQ pubblicate il 29 dicembre: Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working? La risposta è SÌ Ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Quindi in sintesi c’è la possibilità di richiedere lo smart working fino al 31 marzo 2022, ma l’obbligo di concedere lo smart working ai lavoratori cd “fragili” termina il 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni che verranno emanate con il Decreto che verrà emanato entro il 24 gennaio 2022. Segue il testo del decreto. VISTO l’articolo 32 della Costituzione;VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministerodella salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con laquale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli didiffusività e gravità raggiunti a livello globale;VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenzanazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, inparticolare, l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitarioconnesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenzadichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormenteprorogato fino al 31 marzo 2022»;VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazionesociale e i diritti delle persone handicappate”;VISTO il decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021 concernente “Approvazione del Pianostrategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito daldocumento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target dellavaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021”, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, Serie Generale , n. 72 del 24 marzo 2021;VISTO l’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendentipubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologieoncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso delriconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile,anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o areadi inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specificheattività di formazione professionale anche da remoto;VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della saluten. 41416 del 14 settembre 2021;VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Saluten. 45886 dell’8 ottobre 2021;VISTO, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alladata di adozione del decreto di cui al medesimo articolo 17, comma 2, e comunque non oltre il 28febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18; VISTO il comma 2 del citato articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, chestabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e dellepolitiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche conscarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, finoal 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplinadefinita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione adiversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, comedefinite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte daremoto;RITENUTO necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazioneall’andamento della situazione epidemiologica;RITENUTO necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e conparticolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, laprestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratticollettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansionericompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contrattivigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;TENUTO CONTO della attuale disponibilità di vaccini anti Covid-19;ACQUISITO il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;VISTA la nota