Unioni civili: a breve l’adeguamento del codice penale e dei registri

Le unioni civili escono dal limbo del regime transitorio ed entrano a pieno titolo nell’ordinamento italiano. Sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani approderanno infatti, per il via libera definitivo, i tre decreti legislativi che attuano la legge Cirinnà 76/2016 in vigore dal 5 giugno scorso. Dopo aver ricevuto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari a inizio dicembre i testi tengono conto delle osservazioni espresse da Camera e Senato. Trovano dunque un assetto definitivo i due Dlgs che adeguano le norme sia di diritto internazionale privato sia di diritto penale e quello che disciplina l’ordinamento dello stato civile nell’era delle unioni omosessuali. Provvedimento quest’ultimo che conferma un registro per le iscrizioni e le trascrizioni delle unioni “autonomo” da quello dei matrimoni, articolato in due sezioni. Ma nella versione finale recepisce la correzione suggerita dal Parlamento sull’annotazione del cognome scelto dalla coppia al momento dell’unione. Il Dpcm 144/2016 – normativa-ponte emanata in attesa dell’attuazione – prevedeva che dopo la dichiarazione l’ufficiale dello stato civile procedesse «all’aggiornamento della scheda anagrafica». Ora la nuova formulazione, per non creare incertezza sulle conseguenze delle dichiarazioni sulla scelta del cognome dell’unione civile, prevede che le schede individuali dei due partner «devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile». Le annotazioni già fatte andranno dunque cancellate entro trenta giorni. Novità anche in tema di scioglimento: si precisa che se la dichiarazione di volontà di “annullare” l’unione non è congiunta l’iscrizione della manifestazione di volontà dello scioglimento può essere fatta solo quando venga comunicata alla parte non presente con lettera raccomandata. Ma a essere modificato, è anche il procedimento per la rettifica dell’attribuzione del sesso, per evitare sfasature tra lo scioglimento del matrimonio conseguente alla decisione e l’eventuale richiesta di instaurazione dell’unione civile: la dichiarazione potrà avvenire in udienza nell’ambito dello stesso procedimento. Confermato anche l’impianto del secondo decreto attuativo che armonizza Codice penale e codice di procedura penale stabilendo che «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio si intende riferito anche «alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»: quando la legge penale considera «la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato» si intende dunque riferita anche a uno dei due partner dell’unione civile (articolo 574-ter del Cp). Ma accogliendo i suggerimenti del Parlamento viene eliminato il requisito della «coabitazione» originariamente prevista nell’articolo 649 del Cp che avrebbe avuto l’effetto di limitare la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio alla sussistenza di una condizione non contemplata per i coniugi non legalmente separati. Al terzo capitolo del pacchetto attuativo, quello del diritto internazionale, in base ai correttivi delle Camere si prevede che, in caso il nulla osta all’unione civile sia precluso al cittadino straniero per il mancato riconoscimento delle unioni omosessuali da parte dello Stato di provenienza, il documento possa essere sostituito da un atto che attesti la «libertà di stato». Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-01-12/unioni-civili-arrivano-decreti-che-adeguano-codice-penale-e-registri–205000.php?uuid=ADoSbsWC Foto:https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjByuyJ-b7RAhXBNpoKHfNWC8IQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.quotidianogiuridico.it%2Fdocuments%2F2016%2F11%2F18%2Funioni-civili-ok-ai-decreti-attuativi-ddl-gelli-a-breve-l-approvazione&psig=AFQjCNGM-2_EX7q8c9OehZaeAJiwmk3goA&ust=1484390848515727&cad=rjt

Rimborso spese anche per l’avvocato che si difende da solo

Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 189 del 09/01/2017 Con la sentenza n. 189/2017 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di soccombenza e di rimborso delle spese processuali nell’ipotesi in cui un avvocato decida di difendersi da solo. Il caso. Con atto di citazione un avvocato, difensore in proprio, proponeva appello avverso la sentenza n. 7542 del 2010 emessa dal giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale: Il Tribunale, in accoglimento dl gravame e in riforma della sentenza impugnata annullava il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale, e dichiarava irripetibile le spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto l’opposizione risultava proposta in proprio dal legale opponete/appellante e che l’Ente territoriale opposto non aveva contrastato la pretesa e non aveva neppure iscritto a ruolo la sanzione estinta. Il legale propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: in particolare, il Tribunale ha errato nel non condannare la parte opposta al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, in quanto non è sostenibile che le spese del giudizio sarebbero irripetibili perchè eccessive o superflue, dato che l’opponente ha avuto necessità di dover opporsi ad una sanzione che è stata dichiarata illegittima ed ingiusta ed impugnare l’altrettanta ingiusta sentenza di primo grado.il quesito sottoposto alla Corte. La Suprema Corte, nell’accogliere l’impugnazione, chiarisce in punto di spese processuali e di art. 92 c.c: la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità: l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo; al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni; nel caso in esame non sussistono ragioni per non seguire il principio della soccombenza: la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione; analogamente, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che la soccombenza non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo; non è del pari ragione sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, come nel caso in esame, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese. Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocato-difende-solo-comunque-diritto-rimborso-delle-spese-103407.html Foto: http://it.blastingnews.com/economia/2016/11/avvocati-previsto-il-rimborso-di-1500-euro-per-l-acquisto-di-nuovi-strumenti-informatici-001266185.html