Furbetti del cartellino: nuova sentenza della Corte di Cassazione. Il licenziamento è legittimo

Cassazione, Sent. n. 17637 del 6 settembre 2016. Per i furbetti del cartellino non sarà vita facile. La Corte di Cassazione ha depositato la sentenza che legittima il licenziamento per i dipendenti pubblici accusati di manipolazione dei badge marcatempo. Ecco il caso del medico dell’Asl Roma C. Il caso riguarda un dipendente dell’Asl Roma C: dopo la timbratura in entrata del cartellino marcatempo, il dipendente si era allontanato dal posto di lavoro. Il cartellino risultava, poi, timbrato anche all’orario d’uscita dal turno presso la struttura ospedaliera di servizio. Secondo i giudici, il comportamento del dipendente pubblico costituisce falsa attestazione della propria presenza in servizio. A fronte delle sentenze passate in giudicato, però, che avevano stabilito la colpa del lavoratore, quali sono le motivazioni addotte dinnanzi alla Corte di Cassazione? Non si può stabilire se sia menzogna o verità, ma la giustificazione apportata dal dipendente pubblico appare quantomeno poco credibile. Un periodo di forte stress, che avrebbe coinvolto la propria capacità di intendere e di volere, seguito da un forte esaurimento nervoso. Il motivo della fuga dal lavoro sarebbe stato, secondo le parole dell’ormai ex dipendente pubblico, l’assistenza da fornire agli anziani genitori.Un forte esaurimento che, però, non avrebbe coinvolto la propria capacità e soprattutto il tempismo a presentarsi presso il posto di lavoro al termine del turno lavorativo. Ecco perchè la Corte di Cassazione non ha ammesso il ricorso. L’irrilevanza delle motivazioni: il dipendente può essere licenziato La Corte di Cassazione si è espressa quindi circa la legittimità del licenziamento del medico «furbetto», affermando come le ragioni apportate per giustificare il proprio comportamento fossero irrilevanti. Il dottore, infatti, non aveva richiesto l’autorizzazione per assentarsi dal luogo di servizio, e si era assentato dopo aver falsificato la sua presenza sia in entrata che in uscita. Le diposizioni di legge che ammettono il licenziamento dei dipendenti pubblici in casi come questo si ritrovano nell’art.55ter del decreto legislativo 165\2001, il Testo unico sul pubblico impiego: si tratta di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con modalità fraudolenta. Corte di Cassazione: non solo licenziamento. E’ truffa aggravata La Corte di Cassazione non si è limitata soltanto a legittimare il licenziamento del medico assenteista. Nella sentenza ha osservato come la falsa attestazione possa anche essere considerata come un caso di truffa aggravata. La falsificazione dei sistemi marcatempo, se perpetuata per periodi considerati economicamente apprezzabili, potrebbe arrecare un danno economico a carico della pubblica amministrazione. L’osservazione, quindi, potrebbe portare a nuovi risvolti sulle sanzioni e sulle condanne inflitte ai furbetti del cartellino. Dopo i recenti scandali della pubblica amministrazione, che hanno coinvolto diversi dipendenti statali, sorpresi a timbrare il cartellino, per poi allontanarsi dal posto di lavoro e dedicarsi ad attività personali, la Sentenza arriva come una conferma ulteriore. Conferma che, inoltre, si aggiunge alle recenti modifiche apportate al processo disciplinare diretto, previsto dalla Riforma Madia, per i dipendenti pubblici accusati di uso fraudolento dei badge marcatempo. Insomma, per i furbetti del cartellino, da oggi ancor di più, non sarà vita facile. Fonte: https://www.forexinfo.it/furbetti-cartellino-licenziamento-corte-cassazione Foto: http://www.faresoldierisparmiare.it/-/statali-furbetti-licenziamento-immediato/
Tasse non pagate: quando il commercialista negligente paga

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 09/06/2016 n. 11832 In tema di omesso versamento di tasse, al fine di evitare sanzioni, il contribuente deve dimostrare la negligenza del proprio commercialista e che il fatto sia stato denunciato alla magistratura. E’ quanto emerge dall’ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione del 9 giugno 2016. Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, all’art. 5, richiede la consapevolezza in capo al contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non necessariamente deve essere dolosa, posto che la legge sanziona anche la mera colpa (Cass. n. 22890/2016). Gli obblighi tributari attinenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non si considerano assolti da parte del contribuente per il solo fatto di avere affidato le relative incombenze ad un professionista, richiedendosi una attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento da parte del commercialista, con il quale quest’ultimo mascheri il proprio inadempimento (Cass. n. 27712/2013). Di conseguenza, l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere telematicamente la dichiarazione alla Agenzia delle Entrate non esonera il contribuente a vigilare sul corretto adempimento del mandato medesimo; il contribuente deve presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, deve redigerla in modo fedele e deve fare i versamenti dovuti. Nel caso in cui, come nella specie, il contribuente si avvalga di un professionista per la compilazione e la trasmissione telematica del modello è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (Cass. n. 13068/2011 e Cass. n. 27712/2013). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/19/tasse-omesso-versamento-commercialista Foto: http://tasse.economia-italia.com/2015/11/modello-730-con-visto-infedele-responsabilita-caf-commercialisti.html