Il deposito dell’appello con “velina”: improcedibilità o nullità sanabile?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016 dirimono un contrasto giurisprudenziale su alcune questioni relative alla improcedibilità e inammissibilità dell’appello. La questione che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite è la seguente. Il titolare di una ditta agiva in giudizio per ottenere il pagamento della somma di allora Lire 25.642.000 quale corrispettivo dovuto in forza di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, nonchè di altre due somme per indennità di mancato guadagno e restituzione della c.d. ritenuta di garanzia. Il tribunale riconosceva all’attore la somma di € 8.181,19; la convenuta soccombente notificava un primo atto di appello in data 12/11/2004, non lo iscriveva a ruolo, e notificava successivamente in data 26/11/2004 un secondo appello, che veniva iscritto a ruolo mediante deposito non dell’orginale della citazione di appello, bensì di una “velina”. Parte appellata iscriveva a ruolo il primo appello al solo dichiarato fine di ottenere la declaratoria della sua improcedibilità, ed eccepiva la inammissibilità del secondo appello, anche per essere stato iscritto con velina. La Corte distrettuale, riuniti i due appelli, ridimensionava nel merito il dovuto a favore dell’attore/appellato in 648,00 Euro, oltre interessi legali dal 7 marzo 2001 al saldo, e rigettava l’eccezione di improcedibilità del primo appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, e di inammissibilità del secondo. Al riguardo, la Corte di Appello rilevava che: a) secondo l’esegesi dell’art. 358 c.p.c., il secondo appello non poteva dichiararsi inammissibile in ragione della improcedibilità del primo, in quanto quest’ultima non era stata dichiarata ancora all’atto della sua proposizione e, d’altro canto, il secondo appello era stato proposto quando ancora non era trascorso il termine ai sensi dell’art. 326 c.p.c., decorso dalla notificazione del primo appello; b) non era fondata l’eccezione di inammissibilità del secondo appello in quanto iscritto con la “velina”, trattandosi di una mera irregolarità formale non pregiudizievole per la parte appellata. L’appellato soccombente proponeva quindi ricorso per Cassazione: la Seconda Sezione Civile della Cassazione, ritenendo che la decisione implicasse la soluzione di due questioni, sulle quali ravvisava l’esistenza di contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, rimetteva il ricorso al Primo Presidente, perchè valutasse l’opportunità di assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in una lunga e articolata sentenza, enuncia i seguenti principi di diritto in merito alle questioni sollevate dal ricorrente in punto di improcedibilità e inammissibilità. A) Quanto alla prima questione, è principio di diritto che “Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un’iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell’improcedibilità dell’appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perchè l’art. 358 c.p.c., intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello”; e ancora: “quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purchè il termine per l’esercizio del diritto di appellare non sia decorso”; per verificare se il secondo appello è tempestivo occorre aver riguardo (non al termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.), ma a quello breve di cui all’art. 325 c.p.c., il quale, “solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione”. B) Quanto alle seconda delle questioni in esame, circa le conseguenze dell’iscrizione a ruolo “con velina” delle cause di appello, le Sezioni Unite precisano che “l’art. 348 c.p.c., comma 1, quando commina l’improcedibilità dell’appello “se l’appellante non si costituisce nei termini”, dev’essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall’art. 165 c.p.c., oppure una costituzione tardiva e non invece una costituzione avvenuta nell’osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165”. quindi la costituzione dell’appellante nel termine senza il deposito dell’originale della citazione e, come nella specie, con una c.d. velina, non determina di per sè l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità sanabile; in caso di costituzione tempestiva, ma carente sotto il profilo dell’osservanza delle forme, l’appellante può compiere, di sua iniziativa, le attività che servano ad integrarle successivamente (ad esempio mediante attività di deposito dell’originale) entro la prima udienza di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c., : la nullità sarà quindi superata; nel caso in cui la tempestiva costituzione avvenga senza il deposito dell’originale della citazione entro la prima udienza ex art. 350 cpc comma 2, la nullità della costituzione in giudizio dell’appellante, potrà, sempre entro la prima udienza di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c., essere sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione in giudizio dell’appellato, a condizione, però, che questi provveda a depositare la copia della citazione notificatagli dall’appellante e da questa sia possibile verificare la tempestività della costituzione dell’appellante. Link alla sentenza: http://www.neldiritto.it/public/pdf/16598_08_2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/il-deposito-dell-appello-con-velina-improcedibilita-nullita-sanabile-103215.html

Riconoscimento diritto assegno invalidità: Cassazione enuncia criteri

Cass., Sez. IV, Sen. n. 17445/2016 del 31 agosto 2016 La delimitazione dei presupposti temporali ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità: ecco la questione sulla quale, con Sentenza n. 17445/2016 depositata il 31 agosto, si è concentrata l’indagine della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione. Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, la Corte d´appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull’appello proposto da A.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l’appellante ed Inps, aveva confermato la stessa sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto all’appellante (allora attrice) l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio, condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado. La Corte aveva infatti ritenuto che nel regime previsto dall´art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 19 della legge n. 482 del 1968, il mancato collocamento al lavoro rappresentasse un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non avrebbe potuto supplire la prova dello stato di disoccupazione. Aveva invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violassero i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale. Il fulcro della questione, hanno rilevato i Giudici Supremi nel riesaminare il caso, era costituito dal requisito della «incollocazione al lavoro», nel contesto normativo intercorrente tra l´entrata in vigore della l. n. 68/1999 e della l. n. 247/2007. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale era cambiato, non richiedendosi più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individuava il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. La Corte costituzionale – ha notato la Sezione – aveva ritenuto incostituzionali le previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, potendo lo stesso ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l´accertamento per disfunzioni dell´apparato burocratico. Pertanto, l´unica interpretazione idonea ad evitare il contrasto con i principi su richiamati era che ai fini della sussistenza del requisito di incollocazione al lavoro, doveva essere ritenuta sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposti agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 dei 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l´iscrizione negli elenchi). Il disabile in tal caso, secondo i Giudici Supremi, è tenuto a fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo, anche mediante presunzioni. Deve poi aggiungersi, ha rilevato la Sezione, che se l´interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l´assegno d´invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l´iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità dei 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all´accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l´interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l´iscrizione negli elenchi. In conclusione, ha spiegato la Sezione della SC, dalla entrata in vigore della L. n. 68 dei 1999 sino a quando ia L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l´assegno d´invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all´accertamento delle condizioni sanitarie per l´iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l´accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l´iscrizione. Alla luce dei principi su enunciati il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata. Link alla sentenza: http://www.avvocatirandogurrieri.it/file/17445.pdf Fonte: http://www.avvocatirandogurrieri.it/Prova-dello-stato-di-inoccupazione-sufficiente-al-fine-del-riconoscimento-del-diritto-allassegno-di.htm Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/ricorso-invalidita-civile-accertamento-tecnico-preventivo-a-carica-del-richiedente/