Il condominio paga le spese per la mediazione a cui non ha voluto partecipare

Tribunale di Milano, sentenza 7478/2016 del 21 luglio 2016 Se il Condominio non rispetta l’invito alla mediazione esperita dalla controparte in materia non obbligatoria, va condannata al pagamento del maggior danno ex artt. 1218 e 1224 c.c.: nonostante la procedura fosse facoltativa, va reputata opportuna poichè avrebbe consentito ad entrambe le parti di evitare tempi e costi del giudizio poi attivatosi a causa della mancata collaborazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sentenza 7478/2016 del 21 luglio 2016 (Giudice Est. Ilaria Gentile). Una società di fornitura e installazione di apparecchiature per il riscaldamento aveva evocato in giudizio il Condominio per ottenere il pagamento di forniture. Nonostante la promozione di una procedura di mediazione dinanzi all’organismo apposito, ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto; l’organismo di mediazione ha poi proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge. Tuttavia tale fallito tentativo di mediazione ha comportato costi per l’attrice che chiede al giudice il risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF. Pretesa che il giudice meneghino ritiene fondata: va innanzi tutto osservato che l’Attrice ha fornito prova documentale dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi. Circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed inadempimento del Condominio convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’attrice prima dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione dell’ente di gestione nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso. Dunque, prosegue il Tribunale, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario. In definitiva, conclude il giudice, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare, con minimi costi per il convenuto, il giudizio, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore. Fonte: Il condominio paga le spese per la mediazione a cui non ha voluto partecipare (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.nicola-specializzazioni-civili.it/Pubblicazioni/mediazione-obbligatoria-delegata-in-condominio-anche-se-il-rito-e-a-cognizione-sommaria/
Morte non istantanea: sì al danno biologico terminale agli eredi

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 26/07/2016 n. 15395 In caso di morte non istantanea, agli eredi spetta il risarcimento del danno biologico terminale. Non rileva la coscienza della gravità delle lesioni e il danno va liquidato secondo le tabelle, maggiorate equitativamente. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con l’ordinanza 26 luglio 2016 n. 15395. La Corte di Appello aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto iure hereditatis dai congiunti di una persona deceduta diciotto giorni dopo l’incidente. Gli eredi ricorrevano in Cassazione. Si premetta che la Corte di Cassazione dà per scontato che si discuta di danno biologico iure hereditatis temporaneo, non permanente, ossia il danno che la vittima subisca relativo ai soli giorni tra l’evento fatale e la morte, non già (anche) quel danno permanente che lo conduce alla morte (molti interpreti non sono affatto convinti di questa impostazione). Il Supremo Collegio afferma che lo stato di invalidità che precede il decesso è sufficiente – ove perduri quodam tempore – a far sorgere il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito (danno catastrofico). E’ noto – infatti – che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, “è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso”, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. 15491 /2014). Tale danno biologico-terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/01/morte-non-istantanea-risarcimento-danno-biologico-terminale-a-eredi Foto:http://www.responsabilecivile.it/wp-content/uploads/2016/03/danno-differenziale-medicina-legale-700×407.jpg