Permessi Legge 104: utilizzabili anche con verbale scaduto

Inps: circolare n.127 del 08/07/2016. Con circolare n.127 del 08/07/2016 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alle novità che erano state introdotte con la legge 114 del 2014 in tema di permessi Legge n.104/1992 previsti per i lavoratori con disabilità grave e per i soggetti che li assistono. A chi spettano i permessi legge 104? La circolare ricorda in premessa che i permessi Legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/92) ed ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave. Ad essi, oltre ai permessi spetta, in presenza di determinate condizioni di legge: Il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151); I riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92); Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001). Cosa cambia a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/14 circa i permessi legge 104? Come noto, i verbali riguardo la 104 possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione. Prima della nuova legge, il lavoratore, con permessi 104 per handicap grave ma con verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo a seguito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda. NOVITA’: ora i verbali degli invalidi e portatori di handicap in cui sia prevista una data di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Di conseguenza, i lavoratori titolari dei benefici collegati alla disabilità grave in base a verbali con revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni (quindi dei permessi) anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione Quindi: il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale di accertamento della L. 104; il datore di lavoro continua a porre a conguaglio le somme anticipate per i permessi L. 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione; non occorre più presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione. La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. La circolare però precisa che il lavoratore disabile o i suoi familiari devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter usufruire: del prolungamento del congedo parentale; di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale; del congedo straordinario. Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo. Cosa succede alla conclusione dell’iter sanitario, ossia dopo che la persona con disabilità grave viene sottoposta a visita di revisione? Si possono verificare situazioni differenti. Il verbale conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92) In tal caso il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Ciò senza che vi sia necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda. Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione. Il lavoratore è, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora svolga attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa). Il verbale conferma lo stato di handicap grave della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92) In tal caso l’Inps invia al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo concesso in base al verbale rivedibile. Ciò avviene senza che vi sia necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Il verbale non conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92) In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale. Assenza a visita di revisione del disabile grave Se la persona con disabilità grave non si presenta alla visita di revisione, potranno derivare le seguenti conseguenze, in base all’esito della spedizione postale della convocazione: a) qualora venga accertato il buon esito della comunicazione postale (lettera respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza),l’Inps informerà mediante raccomandata A/R il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni oppure nel caso in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione. Se, al contrario il disabile per giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate,

Insidie stradali: valida la testimonianza del familiare, anche se non indicata in citazione

Cassazione, sentenza n. 14706/2016 Il comune deve risarcire il soggetto che inciampa su un tombino, dovendo riconoscersi piena valenza probatoria alla testimonianza del fratello dello stesso, anche se non indicata subito. È quanto ha deciso la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 14706/2016, depositata il 19 luglio scorso (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del danneggiato avverso la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune, ritenendo non sufficientemente dimostrato il fatto della caduta sul tombino. Per i giudici di merito, in particolare, era mancata l’adeguata prova sull’effettivo verificarsi dei fatti addotti, in quanto era da considerarsi inattendibile l’unico testimone oculare della caduta, non indicato subito dall’attore nell’atto di citazione. Inoltre, non si dava alcuna contezza “della presenza e dell’intervento nell’immediatezza” del fratello sul luogo del sinistro. L’infortunato si rivolge al Palazzaccio lamentando insufficiente e contradditorio esame degli elementi decisivi e la violazione dell’art. 184 c.p.c. Per gli Ermellini, l’uomo ha ragione. Sbaglia la Corte a ritenere che non indicando il nome del teste nell’atto di citazione, l’attore abbia posto in essere un comportamento processuale valutabile a suo sfavore. “È ictu oculi insostenibile una siffatta posizione – hanno affermato infatti i giudici della S.C. – in uno schema processuale in cui, secondo il testo ratione temporis applicabile dell’articolo 184 c.p.c. (ovvero quello introdotto dall’articolo 18 I. 26 novembre 1990 n. 253, antecedente al testo attualmente vigente derivante dall’articolo 2 d.l. 14 marzo 2005 n. 35) proprio i termini di cui alla suddetta norma sono destinati al dispiegamento completo delle istanze istruttorie. Non risulta pertanto utilizzabile a fine probatorio neanche nella più infima misura il fatto che l’attore si sia avvalso dell’articolo 184 c.p.c. anziché presentare ogni sua istanza istruttoria in modo completo – inclusivo, quindi, dei nomi dei testi – già nell’atto di citazione”. Altrettanto fondato è l’altro motivo di doglianza. La Corte d’appello ritiene infatti non attendibile la testimonianza del fratello, in assenza di una prova documentale, consistente nell’”inesistenza di un referto del pronto soccorso” che non può configurarsi come tale, dando inoltre per scontata “la necessità di una completa conferma documentale della testimonianza” del familiare, “come se il vincolo di parentela automaticamente dovesse inficiare l’attendibilità del teste e rendere necessari riscontri esterni affinché le sue dichiarazioni siano utilizzabili”. Tale impostazione per la S.C. è totalmente erronea. Richiamando i precedenti giurisprudenziali, ha ricordato infatti che: “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti” (cfr., da ultimo 4202/2011; Cass. n. 25549/2007). E d’altronde la prova testimoniale, si legge nella sentenza “anche nel caso in cui si tratti di un unico teste, mai necessita, per espletare la sua valenza, riscontri esterni a suo supporto, tranne nell’ipotesi in cui si tratti – e non è indubbiamente il caso in esame – di testimonianza de relato”. Da qui l’accoglimento del ricorso e la parola passa al giudice del rinvio che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Qualora in atto introduttivo sia stata proposta istanza istruttoria di prova testimoniale senza indicare il nome del teste, e quest’ultimo tuttavia sia successivamente indicato entro i termini che il rito consente per il completo dispiegamento delle istanze istruttorie, tale legittima scelta dell’istante non può assumere alcun significato a lui sfavorevole ex art. 116 c.p.c.”. Fonte: Insidie stradali: Cassazione, valida la testimonianza del familiare, anche se non indicata in citazione (www.StudioCataldi.it)  

Bonifici non giustificati a favore di parenti: si presume l’evasione fiscale

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20/06/2016 n. 25451 Le movimentazioni bancarie prive di giustificazione effettuate a favore di parenti fanno scattare la presunzione di evasione fiscale, con conseguente sequestro del denaro depositato. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 20 giugno 2016, n. 25451. Nella fattispecie il Tribunale di Pordenone annullava il decreto con il quale il Gip presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili, essendo il medesimo indagato per il reato di cui agli artt. 4 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere, nel corso degli anni, omesso di dichiarare elementi reddituali a lui pervenuti. Secondo il Tribunale di Pordenone, la presunzione di attrazione a reddito delle rimesse bancarie, non dichiarate in sede di denuncia dei redditi, e delle quali l’interessato non abbia saputo dare una giustificazione di irrilevanza tributaria, poteva essere valida in ambito strettamente tributario ma non era idonea a fondare un giudizio di omessa dichiarazione tributaria sotto il profilo penalistico. La giurisprudenza ha puntualizzato come le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria, sebbene non possano costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus commissi delicti idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare, come nella fattispecie, l’applicazione della misura cautelare reale (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 7078). La normativa tributaria prevede, anche nel caso in cui si tratti di contribuente che svolga attività imprenditoriale, una sorta di presunzione sulla base della quale sia i prelievi che i versamenti effettuati su conti correnti bancari (anche di parenti) si considerano come ricavi: se il contribuente non riesce a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, che si tratti di redditi non soggetti a tassazione, scatta il sequestro del denaro depositato. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/22/bonifico-familiare Foto: https://www.webeconomia.it/wp-content/uploads/2016/03/bonifico-bancario-costi.jpg