Sanità: la Regione paga le visite private se non è in grado di aiutare i propri malati

Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 5448/2015 Vanno risarcite le prestazioni ambulatoriali urgenti che le aziende sanitarie locali non sono in grado di garantire Purtroppo il servizio sanitario pubblico non sempre funziona come dovrebbe e spesso accade che i malati che hanno bisogno di beneficiare di prestazioni ambulatoriali urgenti si trovano costretti, pur non avendone le risorse, a recarsi in dei centri privati. A tal proposito il Tribunale di Lecce, con la sentenza numero 5448/2015, ha recentemente chiarito che in simili casi, i pazienti hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute. Secondo il giudicante, del resto, il quadro normativo vigente garantisce, almeno con riferimento agli interventi chirurgici, che chi si rivolge a una struttura ospedaliera non convenzionata ha diritto al rimborso delle spese sostenute, anche in assenza di autorizzazione da parte dell’amministrazione di riferimento, quando comunque vi è lo stato di necessità. Tale previsione, per il Tribunale, deve estendersi anche ai casi di prestazioni ambulatoriali urgenti che le aziende sanitarie non siano in grado di garantire. Nel caso di specie, la Regione Puglia ha quindo dovuto rifondere le somme che i malati oncologici della provincia di Lecce hanno dovuto sostenere per sottoporsi alla Pet-Tac, accertamento che l’Asur locale non era in grado di fornire. Dato che neanche le strutture pubbliche della zona riuscivano a garantire tempi di attesa compatibili con la malattia seria e ingravescente, l’ente regionale non può far altro che pagare. La speranza, ora, è quella che tale pronuncia dia la spinta affinché i cittadini, specie quelli gravemente malati, possano trovare nei servizi sanitari pubblici un adeguato ausilio nella lotta contro le loro malattie. Fonte: Sanità: la Regione paga le visite private se non è in grado di aiutare i propri malati (www.StudioCataldi.it) Foto: http://gaianews.it/wp-content/uploads/sanita_privata.jpg

Sezioni Unite: notifica negativa e onere per la parte interessata di attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio.

Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016 Con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine. QUESTIONE PRELIMINARE: LA CONTINUITÀ DEL PROCESSO NOTIFICATORIO Richiamando alcuni precedenti, la Suprema Corte ha in primo luogo chiarito che se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica a causa della modifica del domicilio, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. RIATTIVARE IL PROCESSO NOTIFICATORIO CON IMMEDIATEZZA E TEMPESTIVITÀ Secondo le Sezioni Unite, la ripresa di tale processo è rimessa alla piena autonomia della parte istante: è dunque esclusa la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, sia perché tale sottoprocedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, sia perché non sarebbe neppure utile “in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata“. Ne consegue che l’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con “immediatezza”, non appena abbia appreso la notizia dell’esito negativo della notificazione, e deve svolgersi con tempestività. A tal riguardo, la Corte ha altresì precisato che l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica grava sull’istante, che deve provvedere con sollecita diligenza. IL TEMPO MASSIMO PER RIATTIVARE E COMPLETARE IL PROCESSO NOTIFICATORIO Infine, con riferimento al processo notificatorio relativo alle impugnazioni, le Sezioni Unite, nel tentativo di desumere dall’ordinamento un limite massimo del tempo necessario per riprenderlo e completarlo, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta, hanno individuato tale termine nella misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c. La ratio di tale indicazione deve riscontrarsi nella logica su cui si fonda detta disposizione: se infatti il legislatore ha ritenuto i termini previsti dall’art. 325 c.p.c. congrui per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività (per concepire, redigere, e notificare un atto di impugnazione) a decorrere dal momento in cui sia stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio). IL PRINCIPIO DI DIRITTO In conclusione, le Sezioni Unite, hanno dunque espresso il seguente principio di diritto: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a le non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’Art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Fonte: http://giuricivile.it/notifica-negativa-materia-impugnazioni-sezioni-unite-chiariscono-comportamento-deve-tenere-la-parte-istante/ Foto: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf

Guida in stato di ebbrezza: la revoca della patente decorre dalla conclusione del processo

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/06/2016 n. 2416 L’art. 219, comma 3-ter cod. strad., deve essere interpretato nel senso che a seguito di revoca della patente di guida, quest’ultima può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la relativa responsabilità penale. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 2016, n. 2416. Nella fattispecie ad un conducente, che aveva causato un incidente stradale, veniva accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l., risultando così applicabile l’art. 186, comma 2-bis cod. strad., con conseguente applicabilità dell’art. 219, comma 3-ter dello stesso codice, a tenore del quale qualora la revoca della patente di guida sia disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 222 cod. strad. Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’art. 186, comma 5, prevede che l’accertamento del fatto alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture mediche di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. La norma fa riferimento all’accertamento svolto in sede amministrativa, che indice sull’esercizio del potere del Prefetto; poiché l’autorità amministrativa non può accertare i reati, rientrando tale attività nell’ambito delle competenze dell’autorità giudiziaria, il Consiglio di Stato ritiene corretta la tesi secondo la quale l’art. 219, comma 3-ter vada interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato. “D’altra parte, il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa”; qualora risultasse fondata la tesi opposta a quella sostenuta dal Supremo Consesso, si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti dei fatti effettuati in sede amministrativa, mentre l’art. 219, comma 3-ter si è riferito testualmente all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri direttamente ed esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/revoca-patente-guida-decorrenza-termine-tre-anni Foto: http://tuttoggi.info/wp-content/uploads/2015/04/Keys-Whiskey-car-keys-02.jpg