Autovelox: nullo sulle strade urbane a scorrimento

Cass. sent. n. 12231/2016 del 14.06.16. Per la validità della multa per eccesso di velocità è necessario che il Comune dimostri che la strada presentava due corsie autonome di marcia, eventualmente divise da spartitraffico. È nulla la multa con autovelox sulle strade urbane a scorrimento con unica carreggiata (anche se divisa in due sensi di marcia). In pratica, perché la contravvenzione possa essere valida, tali tratti di strada devono presentare almeno due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, con almeno due corsie di marcia. Dunque, se l’amministrazione non dimostra che la strada è tale da non consentire alla polizia di fermare l’automobilista per contestargli immediatamente l’infrazione, il giudice deve annullare la multa. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1] che, certamente, complica la difesa dei Comuni. Procediamo con ordine. Sulle strade del centro urbano è possibile installare solo autovelox mobili ed a condizione che siano presidiati dalla polizia: non possono quindi essere installati apparecchi che scattano, in modalità automatica, le fotografie al superamento dei limiti di velocità se, vicino, non ci sono gli agenti. Al contrario, sulle strade urbane a scorrimento è lecita non solo l’installazione autovelox “mobili”, ma anche di quelli fissi, cioè a funzionalità automatica. Detta installazione deve essere tuttavia autorizzata da un decreto del Prefetto. Si considerano “a scorrimento” le strade che presentano due carreggiate indipendenti o separate da uno spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia (eventualmente un’ulteriore corsia riservata ai mezzi pubblici). Esse devono avere semafori a tutti gli incroci e aree per la sosta solo esterne alla carreggiata. Su tali strade – proprio perché “a scorrimento” – la polizia non deve necessariamente fermare il conducente per contestargli la multa: la contravvenzione gli sarà spedita a casa in un momento successivo. Questo perché lo stop all’auto che procede velocemente potrebbe costituire un pericolo per il traffico. Proprio a questo serve il decreto del Prefetto che autorizza l’uso dell’autovelox sulle strade a scorrimento: esso deve evidenziare che l’installazione degli impianti fissi è resa necessaria per via dell’impossibilità di fermare il veicolo nell’immediatezza, in quanto la contestazione immediata creerebbe un intralcio alla circolazione. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte specifica che non è valida la multa per eccesso di velocità elevata tramite autovelox e senza contestazione immediata se manca la prova che quella è una strada urbana a scorrimento, ossia con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico. Non basta, quindi, che il verbale elevato all’automobilista specifichi che il tratto stradale rientra tra quelli autorizzati dal Prefetto per la mancata contestazione immediata. È necessaria anche la dimostrazione delle caratteristiche concrete del tratto stradale. Infatti l’individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al Cds quanto alla velocità) non deve mai prescindere dalla valutazione del tratto stradale. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/123729_autovelox-nullo-sulle-strade-urbane-a-scorrimento#sthash.A3VXKcyh.dpuf Foto: http://www.cinquequotidiano.it/wp-content/uploads/2015/02/telelaser-multe.jpg

FOIA (Freedom Of Information Act): sull’accesso agli atti c’è davvero innovazione?

Il recentissimo D.Lgs. 97/2016 ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di trasparenza. In particolare, il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nel disciplinare l’“accesso civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.” Da una prima lettura di tale disposizioni sembra emergere la prospettiva che i tradizionali confini dell’istituto dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss della L. 241/1990 vengano completamente superati. Al riguardo, è utile ricordare come il diritto di accesso agli atti abbia alcuni rigidi presupposti, ossia, in particolare: la sussistenza di un interesse qualificato del richiedente, tale da legittimare la richiesta di accesso agli atti; l’impossibilità di utilizzare il diritto di accesso agli atti per operare una sorta di controllo diffuso sull’operato della PA; l’obbligo di espressa motivazione della richiesta di accesso, ricadente sul richiedente stesso; la preesistenza di un documento, rispetto al quale possa essere esercitato il diritto di accesso. Ora, tutti tali elementi sembrano completamente travolti dal nuovo istituto dell’accesso civico, o meglio (visto che tale istituto era stato introdotto, ma limitatamente alle informazioni che la PA ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gi dal 2013), dal nuovo ambito di applicazione di tale istituto che, come visto, dopo la recente novella è esteso a tutti i dati e documenti detenuti da una PA. Tuttavia, a controbilanciare l’estensione soggettiva (e in parte oggettiva) del diritto di accesso, rispetto all’istituto dell’accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 il nuovo istituto pare avere limiti oggettivi più incisivi (cfr. art. 5bis, D.Lgs. 33/2013). In ogni caso sarà il dibattito, e soprattutto, le prime applicazioni giurisprudenziali dei prossimi mesi a dare l’effettiva misura delle novità introdotte che, ad una prima impressione, potrebbero finanche portare a ritenere il diritto di accesso agli atti come uno strumento oramai obsoleto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/16/attenti-al-foia-accesso-agli-atti-rivoluzione Foto:http://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2014/02/accesso-agli-atti-izsve.jpg