Incidenti, testimoni e danneggiati schedati: la banca dati

Per contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle assicurazioni, è appena nata una maxi banca dati in cui verranno d’ora innanzi schedati tutti i dati su incidenti stradali, testimoni dei suddetti incidenti e automobilisti danneggiati che hanno chiesto il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa. In questo modo sarà facile riconoscere e verificare le generalità di soggetti che, “di professione”, vengono puntualmente coinvolti (anche solo come testimoni) in sinistri stradali e in pratiche di indennizzo. In attuazione di legge ormai datata 2005, il 10 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [1] il regolamento che disciplina la cosiddetta banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati. Viene così costituito un “archivio informatico integrato”, ossia uno strumento informatico con cui l’IVASS analizza e valuta tutte le informazioni in suo possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta. Si tratta, dunque, di una baca banca dati che al suo interno contiene tre diverse sezioni (incidenti, danneggiati e testimoni), nata allo scopo di prevenire i comportamenti fraudolenti ai danni delle assicurazioni. Il nuovo archivio informatico integrato sarà lo strumento informatico attraverso il quale l’IVASS riuscirà a incrociare e confrontare tutte le informazioni in suo possesso relative ai dati sui conducenti danneggiati e sui testimoni, allo scopo di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi. La presenza della banca dati consente di raccogliere i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri. In questo modo si accenderanno le spie rosse ogni qualvolta lo stesso soggetto risulterà essere spesso coinvolto in pratiche di sinistri stradali, anche come semplice testimone. Non sono infatti rari gli esempi in cui i medesimi individui, in un sodalizio di complicità, sono una volta danneggiati e un’altra testimoni l’uno dell’altro. Uno scambio di “piaceri” ai danni delle assicurazioni e di tutti gli altri assicurati i cui premi risentono delle suddette frodi. Le banche dati, infatti, sono organizzate in modo da consentire all’IVASS di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati. Il nuovo archivio si nutrirà delle informazioni che perverranno da parte delle singole imprese di assicurazione. [1] Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 2016, “Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all’articolo 135 del d.lgs. n. 209/2005”. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/123667_incidenti-testimoni-e-danneggiati-schedati-la-banca-dati Foto: https://www.google.it/search?q=sinistro+stradale&source=lnms&tbm=ischsa=Xved=0ahUKEwiv1pjZjNnLAhXCgg8KHcNkC1QQ_AUIBygB&biw=1093&bih=504#imgrc=RFL5WTIpkTMfEM%3A

Distanze tra edifici: le Sezioni Unite chiariscono quando è applicabile la prevenzione

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/05/2016 n. 10318 E’ applicabile il principio di prevenzione a chi costruisce per primo. Tanto è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 19 maggio 2016, n. 10318. L’art. 873 del Codice Civile, stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. In particolare in materia di costruzioni sul confine, la legge si ispira al principio della prevenzione temporale, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini. Chi edifica per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa: a) costruire sul confine: di conseguenza il vicino può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877 c.c., comma 1); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale.; b) costruire con distacco dal confine ad una distanza pari alla metà di quella imposta dal codice civile, e cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in questo caso il vicino deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione; c) costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. In tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro oppure in aderenza. Tale principio è derogabile soltanto quando vi sono norme dettate dai regolamenti locali che fissino un distacco obbligatorio dal confine. Le Sezioni Unite, ritengono che il contrasto sorto debba essere risolto privilegiando l’interpretazione favorevole all’operatività, del criterio della prevenzione, non apparendo convincenti le ragioni che nella elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sono state addotte a sostegno dell’opposta tesi, ovvero appoggiando il carattere “inderogabile” delle distanze privilegiando una interpretazione “letterale” delle norme. Difatti il contrasto tra le sezioni della Suprema Corte nasce dall’assimilazione degli attributi “assolutezza” e “inderogabilità, derivante dalla necessità di assicurare un’equa ripartizione dell’onere tra i proprietari confinanti. Ma le Sezioni Unite ritengono che tale principio sia facilmente obiettabile poiché il principio di equo contemperamento degli interessi delle parti sia garantito dalla possibilità, offerta al prevenuto, di chiedere la comunione forzosa del muro o di costruire in aderenza alla fabbrica eretta dal preveniente sul confine o a distanza dallo stesso inferiore alla metà del distacco fissato dalla norma regolamentare e pertanto si applica il principio di prevenzione quando il regolamento edilizio del Comune prescrive una distanza fra le costruzioni superiore a quella prevista ex articolo 873 c.c. e non anche un distacco minimo dei fabbricati dal confine né vieta in modo esplicito la costruzione in appoggio o in aderenza. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/24/distanze-tra-edifici-sezioni-unite-chiariscono-quando-applicabile-la-prevenzione Foto: http://static.rifaidate.it/casa/costruire-una-casa/distanze-tra-fabbricati_O1.jpg