Obbligo di repechage: l’onere della prova è integralmente a carico del datore

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22/03/2016 n. 5592 La Corte di Cassazione con questa sentenza interviene su una questione che negli anni ha generato pronunce contrastanti, ossia la ripartizione dell’onere della prova del c.d. obbligo di repechage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava il licenziamento per giustificato motivo di un lavoratore, il cui rapporto di lavoro era stato risolto per effetto di una riorganizzazione aziendale che aveva condotto all’accorpamento di due divisioni ed al conseguente “esubero” della posizione lavorativa del dipendente in questione. Il lavoratore aveva promosso ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello con la quale era stata riconosciuta la legittimità del licenziamento operato dalla datrice di lavoro, anche in considerazione della mancata deduzione, da parte del lavoratore, della presenza di eventuali posizioni lavorative che egli avrebbe potuto ricoprire. Come noto, l’onere della prova circa l’esistenza delle ragioni economiche sottese al licenziamento è posta dall’ordinamento a carico del datore di lavoro. Tale onere implica anche l’obbligo di quest’ultimo di dar conto delle verifiche effettuate all’interno dell’azienda volte a valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore, eventualmente anche in mansioni inferiori, al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. obbligo di repechage). Tuttavia, riguardo a tale ultimo aspetto, una parte della giurisprudenza sosteneva che l’onere dell’azienda di provare in giudizio l’impossibilità di riutilizzare in altre mansioni il lavoratore, sorgesse soltanto qualora (e se) quest’ultimo avesse quantomeno dedotto la sussistenza di posizioni lavorative o mansioni libere che l’azienda avrebbe potuto assegnargli in un’ottica conservativa del rapporto di lavoro; circostanza sovente difficile da allegare, soprattutto in presenza di realtà aziendali di rilevanti dimensioni, con sedi dislocate sull’intero territorio nazionale. Con questa sentenza, per certi aspetti rivoluzionaria, la Suprema Corte esclude radicalmente l’esistenza di qualsiasi onere di allegazione a carico del lavoratore. Secondo i giudici, infatti, spetta al datore di lavoro, che vuole dimostrare la legittimità del licenziamento, provare non solo la effettiva presenza delle ragioni economiche o organizzative che hanno determinato il licenziamento del dipendente, ma anche la mancanza di posizioni di lavoro o mansioni libere in azienda e ciò indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia o meno dedotto l’esistenza in giudizio. L’argomentazione della Corte si fonda sulla ratio secondo secondo la quale l’obbligo di repechage costituisce un elemento imprescindibilmente connesso alle ragioni economiche ed organizzative poste alla base dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro, la cui prova è pertanto da ritenersi integralmente a carico del datore di lavoro, in coerenza con il disposto dell’art. 5 della L. 604/1966. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/obbligo-di-repechage-onere-prova-datore Foto: http://www.lavoroediritti.com/tag/jobs-act

Crisi degli avvocati e problemi della giustizia: arriva il microcredito

L’accordo verrà presentato e ufficializzato alla Camera dei Deputati l’8 giugno. Gli avvocati e professionisti pugliesi saranno i primi a sperimentare il servizio. L’iniziativa nasce per venire incontro alle crescenti problematiche dell’avvocatura dove numerosi professionisti sono ormai alle prese con problemi economici. A questo si aggiunge il collasso del sistema giustizia italiana e la necessità di guardare a strumenti alternativi di risoluzione delle liti. L’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, Ente di ricerca per l’innovazione giuridica e sociale, ha annunciato di aver raggiunto con l’Ente Nazionale per il Microcredito, ente pubblico non economico, un accordo strategico volto a sostenere l’accesso al credito degli avvocati e dei liberi professionisti non bancabili, che desiderino formarsi ed operare per la risoluzione alternativa dei conflitti, andando di fatto a deflazionare il carico della Giustizia, promuovere la cultura della pacificazione, rendere il nostro Stato più “attraente” agli occhi degli investitori internazionali, intervenire per la risoluzione delle controversie che possano scaturire dal diniego delle richieste dei rifugiati di protezione internazionale. I professionisti pugliesi saranno i primi a sperimentare tale servizio. Il giorno 8 giugno 2016 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in Via della Missione, 4 l’Osservatorio ADR e l’Ente Nazionale per il microcredito sottoscriveranno l’accordo sopracitato per poi presentarlo ufficialmente ai membri della Conferenza dei Presidenti di Gruppo della Camera ed alla Stampa. Sottoscriveranno l’accordo l’On.le Mario Baccini (nella foto), Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito ed il Vicepresidente esecutivo Giammario Battaglia dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR. Relazioneranno sul tema servizi ausiliari e tutoraggio per il microcredito ed in materia ADR, l’avv. Riccardo Maria Graziano, Segretario Nazionale dell’Ente, e, il Vicepresidente dell’Osservatorio Francesca Tempesta. Presenterà il piano d’avvio del progetto in Puglia, il dott. Giuseppe Calabrese responsabile organizzativo del dipartimento ricerca dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR. Spiega Giammario Battaglia: “Il Censis, su incarico della Cassa Nazionale Forense, ha pubblicato il rapporto annuale sull’avvocatura italiana. Da un’indagine condotta su un campione di 8000 avvocati, ciò che emerge è una fotografia di una professione organizzata ancora su base individuale ed in microstrutture. Il 70% degli avvocati risulta essere “titolare unico” di studio ed il 65% degli studi si compone al massimo di tre persone. Pochissimi avvocati hanno un sito internet e vi è una scarsa propensione all’uso delle nuove tecnologie. Nonostante il 44,4% degli avvocati abbia visto diminuire il proprio fatturato nel 2015, non si è ancora, però, sviluppata, in questa categoria professionale, la forma mentis di stampo imprenditoriale“. Con il microcredito, aggiunge Battaglia, si pò dare dare una scossa a questa professione, in quanto il microcredito non è un “piccolo finanziamento”, ma una potente leva per: 1) Rendere cosciente il professionista che è un imprenditore e che deve ragionare da imprenditore; 2) Dare la possibilità al professionista di ampliare la sua formazione in campo stragiudiziale affinché possa ampliare i suoi servizi e vedere il settore giudiziale come l’extrema ratio; 3) Contribuire a deflazionare il carico della Giustizia. Francesca Tempesta auspica collaborazione tra l’Ente per il Microcredito e gli Ordini Professionali per migliorare il welfare della categoria e creare innovazione sociale attraverso soluzioni nuove che siano in grado di formare nuove professionalità, consentire a queste nuove professionalità inizialmente “non bancabili” di accedere al credito e di realizzare nuovi servizi legali nel settore stragiudiziale, contribuire al deflazionamento del sistema della Giustizia. Giuseppe Calabrese accoglie con soddisfazione il fatto che è stata la Puglia a sperimentare per prima questa grande occasione. L’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR – spiega Calabrese – si occuperà in questa prima fase di selezionare “Tutor”, ovvero dei veri e propri “angeli” che avranno la funzione di orientare gli avvocati non soltanto ad ottenere il prestito, ma a specializzarsi nel campo stragiudiziale, in qualità di problem solvers; dotarsi di strumenti ICT in grado di essere più smart e competitivi; essere assistiti da professionisti esperti di web-marketing. “ADR e Microcredito un connubio vincente per realizzare nuovi servizi legati al mondo legale stragiudiziale. E’ questa la sfida che ci impone l’Europa e che la Regione Puglia ha raccolto prima di tutti. Crediamo infatti che, oggi, un avvocato debba essere messo in condizioni di scegliere, se svolgere la sua carriera all’interno delle Aule di Giustizia o all’esterno come problem solver, come esperto in lobbying, in public affairs, in mediazione irrituale. Ben vengano, pertanto, corsi e master universitari, così come workshop dedicati all’advocacy, al lobbying, al public affairs, alla mediazione irrituale. Stesso discorso valga per tutte quelle tecnologie in grado di semplificare le comunicazioni con la clientela, la redazione di documenti. Noi stiamo lavorando su tutti questi fronti” – conclude Calabrese. Fonte: http://www.laltrapagina.it/mag/crisi-degli-avvocati-e-problemi-della-giustizia-arriva-il-microcredito/ Foto: https://www.google.it/search?q=patrocinio+a+spese+dello+stato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwoLOizZDMAhVIVhQKHUsCDt0Q_AUICCgC&biw=1093&bih=504#tbm=isch&q=patrocinio+gratuito+tribunale&imgrc=EjcAiJAtg70ALM%3A

Nullo il giudizio deciso da Giudice “diverso”

La sentenza n. 11581/16 della Corte di Cassazione fa luce su episodi che si verificano con una certa frequenza nelle aule dei tribunali. Se il giudice che emette la sentenza è diverso dal giudice che ha preso parte alla discussione orale o davanti a cui sono state precisate le conclusioni, la decisione, dunque, la sentenza risulta nulla. L’assunto è stato affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n.11581 del 06.06.2016). In realtà, tale soluzione interpretativa non risulta nuova nella pratica operativa e quotidiana che ogni giorno si verifica nei tribunali del nostro territorio. Risulta, pertanto, pacifico che la suindicata sentenza non riguardi un caso del tutto nuovo o sconosciuto agli operatori del diritto, identificati in avvocati e magistrati. Accade spesso che nella fase finale del giudizio, si assiste alla partecipazione di un giudice che non era presente durante la discussione della causa ovvero che la sentenza venga emessa da parte di un giudice diverso rispetto al giudice dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni. La prassi conosce anche l’ipotesi in virtù della quale alla fase della discussione prendano parte più magistrati rispetto al limite numerico previsto. A tal punto, è utile, che il difensore oltre ad adempiere in modo celere alle attività del suo mandato, verifichi anche tutto ciò appena descritto. Nullità della sentenza e rimedi: i casi La conseguenza di una sentenza emessa da un giudice diverso rispetto al giudice delle fasi precedenti, è la nullità della medesima. Si possono distinguere due casi, a seconda che la categoria della nullità venga rilevata in appello o invece dinanzi alla Corte di Cassazione. Nella prima ipotesi, non si assiste alla remissione della causa al giudice di primo grado. La fase rimediale al vizio viene posta in essere nel merito ad opera dell’attività della Corte d’appello. Nella seconda ipotesi, invece, la causa a seguito della rilevazione del vizio della nullità, va rimessa al giudice di appello o al giudice che ha pronunciato in un unico grado; vi sarà, quindi, una nuova decisione. Tra il mondo variegato delle cause, è bene conoscere le regole basilari e non derogabili. Fonte: http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/06/causa-e-nulla-se-decide-un-giudice-diverso-00956721.html