Cartelle di pagamento con il piano di dilazione precompilato; possibilità di riammissione alle rateazioni anche per chi è decaduto in passato, senza pagare gli arretrati.

Tre grosse novità in arrivo da Equitalia, tutte nell’ottica di favorire i pagamenti dilazionati che, ad oggi, costituiscono circa il 50% degli incassi della società di riscossione. La prima novità, che vale però solo per debiti non superiori a 50 mila euro, consiste nell’invio al contribuente, insieme alla cartella di pagamento, di un modulo già precompilato con la richiesta di dilazione: in pratica, il debitore dovrà limitarsi a firmarlo e presentarlo direttamente all’ufficio, senza invece scaricarlo da internet o ritirarlo allo sportello per poi compilarlo (con le conseguenti difficoltà per chi è poco pratico). Con il nuovo sistema, invece, al contribuente basterà restituire il modellino – ricevuto all’interno della raccomandata – allo stesso Agente della riscossione, ottenendo così in automatico la possibilità di pagare a rate. La legge, infatti, ammette indiscriminatamente tutti i contribuenti alla rateazione fino a 72 rate (6 anni) per debiti fino a 50mila euro, senza dover giustificare eventuali difficoltà economiche. Invece, per le morosità superiori a 50mila euro, è sempre necessario depositare l’Isee del nucleo familiare del contribuente per attestare la temporanea situazione di obiettiva indigenza. La seconda novità è che si abbassa finalmente l’importo minimo della singola rata. Sino ad oggi, il piano di dilazione prevedeva un limite: la singola rata non poteva essere mai inferiore a 100 euro. Ora, invece, Equitalia consentirà dilazioni anche pagando 50 euro mensili, anche in questo caso senza bisogno di dover dimostrare le proprie difficoltà economiche se il debito complessivo non supera 50mila euro. Ricordiamo che con la richiesta e l’autorizzazione alla rateazione, il contribuente si mette al sicuro da eventuali pignoramenti, che non potranno più essere intrapresi, mentre quelli già avviati vengono abbandonati. Allo stesso modo scatta il divieto per Equitalia di iscrivere fermi e ipoteche, mentre quelli già iscritti verranno cancellati al pagamento dell’ultima rata (con la sola eccezione del fermo auto che, dopo la dimostrazione del pagamento della prima rata, può essere sospeso). L’ultima novità è che si accelera l’iter per consentire ai debitori, decaduti dalle dilazioni prima del 22 ottobre 2015, di ottenere un nuovo piano di rateazione senza dover pagare tutto lo scaduto (leggi Equitalia: nuove rate senza pagare quelle scadute). Un decreto legislativo dello scorso anno [1] offre la possibilità, a quanti hanno perso il treno della dilazione per non aver pagato cinque rate (anche non consecutive), di essere riammessi al medesimo beneficio a patto di estinguere le rate non saldate in un’unica soluzione: una possibilità che, però, se applicata alle rateazioni perse negli scorsi anni, diventerebbe eccessivamente onerosa (lo scaduto infatti potrebbe raggiungere cifre ragguardevoli). Così per questi ultimi contribuenti si affaccia la possibilità di ottenere una nuova rateazione anche senza versare le rate non onorate. [1] D.lgs. n. 159/2015. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/121979_equitalia-si-paga-ora-con-50-euro-al-mese#sthash.EN262ajU.dpuf Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A

Decreto ingiuntivo fondato su assegno post datato va revocato perchè il titolo è contrario a norme imperative

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016 Con la sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che deve essere revocato il decreto ingiuntivo fondato su un assegno post datato. La questione in esame riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un atto di transazione stipulato tra le due parti e su un assegno di conto corrente post-datato. Il giudice di primo e secondo grado avevano rigettato l’impugnazione, affermando che la nullità non concerne il titolo in sé ma soltanto l’apposizione della postdatazione e che, di conseguenza, il prenditore può esigere l’immediato pagamento dell’assegno giacché resta valido il patto di garanzia. L’opponente ricorreva dunque in Cassazione. Come noto, si fa ricorso all’assegno in bianco o post datato per realizzare un fine di garanzia: esso è infatti generalmente consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento. Ebbene, la Suprema Corte ha definitivamente risolto ogni dubbio affermando che “l’emissione di un assegno in bianco o postdatato è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736“: codesto titolo dà infatti luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c.. Di conseguenza, “non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.“. Sulla scorta di quanto affermato, la Corte ha dunque accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione. Fonte: http://giuricivile.it/decreto-ingiuntivo-fondato-assegno-post-datato-va-revocato-perche-titolo-contrario-norme-imperative/ Foto: http://cdn-2.lavoroefinanza.it/o/orig/la-dilazione-nel-pagamento-gli-assegni-postdatati_b3965b1f79095b27ee99ba2d00abe9b0.jpg