Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga

Cassazione, sentenza n. 9949/2016. Quella delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio (lastrico solare o terrazzo), è una delle ipotesi più classiche della vita condominiale che, nondimeno, è sempre stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei giudici. Questo sinora. A fare definitiva chiarezza sulla questione sono intervenute infatti le sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza n. 9449/2016 depositata ieri, hanno specificato natura della responsabilità e relative conseguenze sulla ripartizione delle spese. Senza dubbio, hanno premesso gli Ermellini, chi ha l’utilizzo esclusivo del lastrico solare o della terrazza si trova, in rapporto alla copertura del palazzo condominiale, in una posizione specifica che oltre a consentirne il pieno utilizzo lo eleva a custode della superficie del lastrico o della terrazza stessa. La conseguenza è dunque quella di essere titolare di una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Ciò non toglie, tuttavia, che il condominio sia tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria perché pur appartenendo in proprietà o essendo in uso esclusivo di uno dei condomini, il lastrico solare per la sua funzione di copertura dell’edificio rientra tra le parti comuni. Da qui, la regola della ripartizione delle spese è quella dell’art. 1126 c.c.: ossia un terzo a carico del proprietario/utilizzatore e due terzi a carico di tutti gli altri condomini. Questo ovviamente in assenza della riconducibilità del danno alla condotta colpevole del proprietario o titolare del diritto di uso esclusivo. Nel caso in cui, infatti, costui sia l’unico responsabile delle infiltrazioni d’acqua (per via appunto di una sua condotta colpevole) le spese saranno addebitabili a lui soltanto. Fonte: Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga. http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22051 Foto: http://www.condominioweb.com/condominio/
Sequestro d’urgenza: nessun obbligo di avvisare l’indagato di farsi assistere dal difensore

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 13/04/2016 n. 15453. Nell’ipotesi di sequestro preventivo d’urgenza, operato dalla polizia giudiziaria, non sussiste alcun obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 13 aprile 2016, n. 15453. Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il quesito “Se l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operai anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell’autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d’urgenza disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria”. Una prima impostazione giurisprudenziale nega che in siffatta circostanza debba essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dal tenore letterale dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che disciplina l’obbligo di dare avviso all’indagato di assistenza difensiva, opera solo con riferimento al sequestro probatorio, il quale è un atto di indagine ed attiene alla formazione della prova, per cui appare necessario l’eventuale presidio delle garanzie difensive. Il sequestro preventivo, invece, corrisponde all’esigenza di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Secondo altro indirizzo, invece, le disposizioni della norma ora richiamata troverebbero applicazione anche al sequestro preventivo eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, preferendo una soluzione fondata sulla ratio e sulle finalità delle garanzie difensive, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Secondo le Sezioni Unite, il tenore letterale dell’art. 114 e la finalità diversa del sequestro preventivo rispetto al sequestro probatorio, portano a concludere che in caso di sequestro preventivo disposto ad iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non vi è obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In questo caso le garanzie difensive sono comunque tutelate dal G.i.p., al quale il pubblico ministero deve rivolgere la richiesta di convalida del sequestro urgente posto in essere dalla polizia giudiziaria tutte le volte in cui in via autonoma non decida di restituire il bene sequestrato al soggetto avente diritto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/sequestro-preventivo-niente-avviso-indagato-facolta-assistenza-difensore