Esecuzioni immobiliari: il pignoramento finisce dopo 3 aste

Addio interminabili – e a volte inutili – esperimenti di asta per la vendita degli immobili pignorati: i debitori, da oggi in poi, potranno dormire sonni più tranquilli perché, se la casa non viene venduta dopo il terzo tentativo di ribasso, la procedura esecutiva si chiude e il bene ritorna nella completa disponibilità del proprietario. È quanto prevede il testo del decreto legge “banche” entrato in vigore questa mattina [1]. Alla fine la promessa del Governo è stata mantenuta: la riforma delle procedure esecutive immobiliari è cosa fatta. Approdata ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale, essa prevede una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei pignoramenti di case, appartamenti, terreni e, in generale, qualsiasi altro immobile, stabilendo un tempo massimo di sei mesi dell’iter e una semplificazione generale, evitando inoltre il rischio di un deprezzamento dell’immobile per via del ribasso della base d’asta. Ma procediamo con ordine. I pignoramenti immobiliari, sino ad oggi, sono stati caratterizzati da una lunga serie di aste, da tempi biblici e continui ribassi di valore. Questo, se da un lato ha frustrato spesso le esigenze dei creditori – che, anche nell’ipotesi di vendita del bene, non sempre riuscivano a rientrare nell’importo vantato e nelle spese sostenute – ha di fatto peggiorato la condizione del debitore che, pur espropriato della casa, non si liberava della morosità; l’immobile infatti finiva per essere svenduto a un prezzo di gran lunga inferiore al proprio valore e allo stesso credito per cui si procedeva. Tutto ciò, però, da oggi non avverrà più. Difatti, con la riforma, nel caso in cui la vendita sia affidata a un commissionario (che è attualmente la regola), il numero complessivo dei tentativi di vendita non può essere superiore a tre. In questo modo diventa assai più facile liberare l’immobile del debitore dal pignoramento e dall’ipoteca. In ogni caso il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, ha la facoltà di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà. La quarta asta è quindi un’ipotesi del tutto eventuale. Riportiamo qui di seguito il testo della norma, proprio per l’epocale svolta che essa segna: All’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.». e all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà». Il nuovo decreto legge prevede l’esecuzione a cura del custode secondo le disposizioni del giudice, anche senza l’osservanza delle formalità previste per l’esecuzione per consegna o rilascio. Gli interessati all’asta che intendono presentare un’offerta di acquisto avranno il diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta dovrà essere inoltrata attraverso portale delle vendite pubbliche. La norma prevede precauzioni tese a garantire la riservatezza degli interessati e a impedire contatti tra loro. Le vendite di beni immobili pignorati devono svolgersi obbligatoriamente con modalità telematiche. Per rendere più facile la vendita, viene prevista la possibilità che il bene pignorato sia assegnato a favore di un terzo da nominare: il debitore quindi partecipa all’asta ma si riserva la facoltà di indicare, come effettivo acquirente, un altro soggetto che non ha inteso presenziare alla procedura. La nuova norma infatti stabilisce che Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. I giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare, con lo scopo di ridurre i tempi del recupero del credito. Il professionista delegato alla vendita deve depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita e poi rapporti periodici semestrali. [1] Dl n. 59/2016. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/119683_esecuzioni-immobiliari-il-pignoramento-finisce-dopo-3-aste#sthash.j7yyjweY.dpuf Foto: http://redazione.borse.it/2014/04/02/crisi-nel-2012-nuovo-balzo-delle-esecuzioni-immobiliari-22-dal-2009/
Fondo patrimoniale e azione revocatoria: da quando decorre la prescrizione?

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24/03/2016 n° 5889 Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, l’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, e non dalla data della stipula della convenzione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Non rileva la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., che costituisce mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. La Corte di Cassazione, sentenza 24 marzo 2016 n. 5889, ha confermato la sentenza di appello che ha revocato il fondo patrimoniale, considerando il periodo di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente non dalla data dell’atto, ma dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La coppia di coniugi aveva stipulato la costituzione del fondo con atto notarile in data 20 aprile 1999, conferendo al fondo il diritto di usufrutto ai medesimi spettante su alcuni immobili e terreni. In data 22 settembre 2003 il marito si era accollato i debiti di una squadra di pallacanestro. In seguito la Banca aveva chiesto la condanna di entrambi i coniugi, al pagamento della somma di 2.500.000 euro e la revoca dell’atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale. I coniugi si erano difesi invocando l’avvenuta prescrizione del diritto che, a norma dell’art. 2903 c.c., avviene in cinque anni dalla data dell’atto. Inoltre l’atto sarebbe stato annotato solo nell’ottobre del 2003 per un ritardo nella trascrizione da parte del Notaio rogante. La Corte d’appello di Bologna aveva però confermato la condanna del tribunale poiché l’atto, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi – fra i quali la Banca creditrice – soltanto con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, avvenuta il successivo 1 ottobre 2003. Doveva ritenersi irrilevante, il fatto che nel momento della costituzione del fondo patrimoniale il marito si trovasse “in ottime condizioni economiche”, perché tale costituzione gli aveva permesso di “sottrarre parte dei suoi beni che dovevano garantire il creditore dall’adempimento dell’accollo”. La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale seguito anche dalla Corte d’appello, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c., decorre dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. La Corte ha confermato l’inconsistenza della tesi secondo cui l’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve essere rapportato non alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma a quella della sua effettiva stipulazione. La Cassazione, richiamando una propria decisione resa a sezioni unite – sentenza 13 ottobre 2009 n. 21658 – ha ribadito che la costituzione di tale fondo è soggetta alle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. le quali sono opponibili ai terzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., rileva come mera pubblicità-notizia e non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (si veda anche Cass. Civ. 12 dicembre 2013 n. 27854). La citata giurisprudenza, si legge nella sentenza, è in armonia con quella relativa alla prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, che decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non da quella del compimento dell’atto da revocare (Cass. Civ. 5 novembre 1999 n. 12317, e Cass. Civ. 5 dicembre 2003 n. 18607). http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/29/azione-revocatoria-e-fondo-patrimoniale-da-quando-decorre-termine-prescrizione Foto: https://www.google.it/search?q=prescrizione+reati&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZmYftgo7MAhUM8RQKHVZ0AA8Q_AUICSgD#tbm=isch&q=prescrizione+reati+clessidra&imgrc=qSWhDFvvxNGWFM%3A