Equitalia: riduzione degli interessi e niente più spese processuali

Per i contribuenti che hanno un debito con Equitalia ci sono due buone notizie. La prima è quella diffusa con provvedimento n. 60535/2016 dell’Agenzia delle Entrate: infatti sono scesi gli interessi sulle cartelle di pagamento di Equitalia non saldate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Infatti dal 15 maggio gli interessi di mora per ritardato pagamento scendono di 0,75 punti percentuali. Il provvedimento è rivolto a tutti i contribuenti indipendentemente dall’entità del debito che hanno. Più nello specifico tali interessi sono determinati nella misura del 4,13 %in ragione annuale rispetto allo 4,88% del 2015. Tale nuova misura degli interessi è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che l’anno scorso ha registrato una leggera flessione così come annunciato dalla Banca d’Italia. Per quanto riguarda gli interessi legali essi da quest’anno sono passati dalla misura dello 0,5%, alla misura dello 0,2%. Equitalia e Consulenti del Lavoro ecco il nuovo protocollo d’intesa Una seconda buona notizia riguarda invece l’accordo fra Equitalia e i Consulenti del lavoro teso ad offrire un servizio di assistenza sempre più efficiente a tutti i contribuenti, rendendo più agevole e diretto il rapporto tra fisco e cittadini. Tale intesa ha infatti l’obiettivo di una capillare cooperazione a livello di strutture territoriali grazie alle quali i Consulenti del lavoro possono accedere allo sportello telematico per chiedere assistenza in favore dei loro assistiti sul sito gruppoequitalia.it. A tal proposito i Consulenti del lavoro riceveranno un vademecum dello sportello telematico, che li guiderà all’utilizzo del servizio online e che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. Tutti i contribuenti presto quindi potranno servirsi delle competenze e della professionalità dei consulenti del lavoro, vedendo semplificati molti meccanismi burocratici attraverso dialogo costante con tali professionisti e l’uso delle tecnologie. Dal canto suo anche l’Agenzia dell’Entrate ha comunicato che nella lotta all’evasione, verrà da oggi abbandonato il recupero per importi esigui e quelli solo formali, e viceversa ci si concentrerà solo le evasioni più gravi e le frodi, grazie anche alle banche dati. Un occhio di attenzione verrà rivolto anche al contrasto dei fenomeni fraudolenti, con l’introduzione di Strutture Antifrode dell’Agenzia, attraverso scambi informativi con le Autorità estere. La Voluntary disclosure continuerà anche oltre il 31 dicembre insieme agli accertamento sugli immobili, specialmente quelli da rivalutare. Equitalia: nessun diritto alle spese legali Buone nuove arrivano anche dalla magistratura che con una recente sentenza ha statuito che Equitalia se vince il giudizio non deve chiedere nessuna spesa legale. La Corte di Cassazione con la sentenza n.8413 del 27 aprile ha statuito un importante principio di diritto. Qualora Equitalia si fa rappresentare in giudizio da un proprio funzionario dipendente nella qualità di legale, senza sostenere costi per il suo onorario, in caso di esito favorevole del giudizio, non ha diritto ad ottenere il rimborso per spese legali mai sostenute. Ciò perché il funzionario amministrativo dato che non è neanche equiparabile a un legale, non ha diritto ai diritti e agli onorari di avvocato, salvo che non sia un avvocato esterni. Secondo gli Ermellini il contribuente che perde il ricorso non è quindi costretto a pagare anche le spese processuali per la soccombenza. Equitalia potrebbe in tali casi solo chiedere il diritto al rimborso delle spese vive che sono sostenute ne giudizio, sempre se risultano da apposita nota da allegare al fascicolo di parte. Fonte:http://usurainbanca.blogspot.it/2016/04/equitalia-riduzione-degli-interessi-e.html Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A
Locazioni di immobili ad uso diverso: conduttore che chiede risoluzione conserva diritto all’indennità

Corte d’Appello, Firenze, sentenza 30/06/2015 n. 1152 Il conduttore che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento della parte locatrice conserva il diritto a vedersi riconosciuta l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 l. n. 392/78 e cioè la corresponsione di una somma pari a 18 mensilità dell’ultimo canone pagato. Così ha deciso la corte d’Appello di Firenze che esaminando le reciproche domande di risoluzione per inadempimento proposte dalle parti ha ritenuto certamente preponderante l’inadempimento delle parti locatrici per l’omessa manutenzione straordinaria del bene, sfociata infine nell’impossibilità di utilizzo dell’immobile. La Corte si è espressa inoltre sull’inoperatività della clausola risolutiva espressa in mancanza di una espressa domanda in tale senso: “Una volta proposta l’ordinaria domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c. con l’intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione ope legis di cui all’art. 1456 c.c., in quanto quest’ultima è ontologicamente diversa dalla prima, sia per quanto concerne il petitum- perché con la domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui all’art. 1456 postula una sentenza dichiarativa-sia per quanto concerne la causa petendi- perché nell’ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453, il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e colpevole, nell’altra, viceversa, la violazione di clausola risolutiva espressa”. Il collegio giudicante ha infine censurato l’erronea valutazione del giudice di prime cure per aver considerato inammissibile convertire nel corso del giudizio l’originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione del contratto: “La conversione della domanda di adempimento in domanda di risoluzione era ed è comunque consentita ed erroneamente il primo giudice ha omesso di vagliarla solo sul rilievo che la stessa fosse contenuta in una memoria non autorizzata, successiva alle memorie integrative ex art. 426 c.p.c. Infatti la disposizione dell’art. 1453 c.c., comma 2 cc, abilita la parte che ha precedentemente invocato la condanna dell’altra parte ad adempiere, a sostituire a tale pretesa quella di risoluzione, in deroga al regime delle preclusioni nelle fasi più avanzate dell’iter processuale, non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma perfino nel giudizio di appello”. Per ultima ma non ultima per importanza la sanzione che la Corte ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R 115/2002 c.p.c. ha applicato alle parti appellanti incidentali, condannandole al pagamento del doppio del contributo unificato a favore dell’Erario, data la totale infondatezza dell’appello incidentale proposto. Così è stato deciso dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1152/2015 pubblicata il 17/06/2015. La Corte D’Appello di Firenze ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra la ditta appellante T.A. e le sig. P.E e P.M.C. per inadempimento di quest’ultime e così le ha condannate a pagare alla suddetta ditta, oltre alle altre voci, una cospicua somma a titolo di indennità per perdita di avviamento commerciale. Inoltre, avendo rilevato la totale infondatezza dell’appello incidentale proposto dalle locatrici la Corte le ha condannate a pagare a favore dell’Erario una somma pari al doppio del contributo unificato già versato, ai sensi dell’art 13 comma 1quater del DPR 115/2002. La Corte D’Appello avrebbe potuto sanzionare le locatrici anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e comunque per abuso del diritto, avendo le locatrici intimato del tutto pretestuosamente sfratto per morosità alla conduttrice, non in ragione di un effettivo pregiudizio, ma solo successivamente e come reazione alla pregressa iniziativa giudiziaria della ditta risalente al 2011 ( procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2272/2011) volta ad accertare lo stato di dissesto del bene e la necessità di provvedere ad urgenti interventi di ristrutturazione straordinaria dello stesso. La parte conduttrice ha comunque ritenuto sufficientemente satisfattivo il ristoro ottenuto con la suddetta sentenza. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/13/conduttore-locatore-inadempimento Foto: http://www.ilsole24ore.com/fcsvc?cmd=checkcredit&chId=30&docPath=%252F&docParams=cAYDkWECro54wtgWivscvVrAy0V0p7f1x1hXKXbRrVj9Scv4r9xBx9v4m0c2DTh4n9m18HuBp1t6h4v7u8m4t6n5s4hXLYbRlLrPvapSnUY4eHkWnOX5yVeLVAmKYFvZYHW4X5H3IGG77DscFHmocd24tvLMo8x3k2k7vAIJr2g6y0abo8x3l3i5yDu7u6w5t7xCFGqoLL76pmghKJedvys1n5wAp1w5p3tCMPd1r3w9vBv7n1o6v8l3p1pqp7v8xDe0y1tvw4k3y5t7r6B2XeiYIKrtHIo8v1i0xDg2rsn7w2o6wCyDr4t5u3p3n9abWUDDPOjgKLonKJNQx6l3i3s4w5n1wFjmi6x9t6k7x9s6m4w9p7q2STo6w9d0m8x0vGsStRpJBDx5n6y5q4l0A18ED4eQvWoLvSP7G2pN&
Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione al creditore opposto

Un’altra sentenza in contrasto con la Cassazione: la mancata attivazione del procedimento di mediazione, dopo la prima udienza, fa decadere il decreto ingiuntivo. Si consolida la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di attivare la mediazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto pena la revoca del decreto ingiuntivo: a prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione dell’anno scorso – che, invece, aveva addossato l’onere sul debitore opponente – non c’è solo il tribunale di Firenze e il giudice di Pace di Taranto, ma anche il tribunale di Busto Arsizio [1]. L’intervento della Suprema Corte non è riuscito a definire il forte contrasto giurisprudenziale sull’obbligo della mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. La questione continua a dividere i giudici e, soprattutto, a gettare incertezza tra le parti e i rispettivi avvocati. La posta in gioco è altissima. Infatti: se si deve ritenere che l’attivazione della mediazione spetti al creditore opposto, il mancato esperimento del tentativo comporta la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo e la definitiva liberazione del debitore dall’obbligo di pagamento; se, al contrario, si deve ritenere che l’attivazione della mediazione spetti al debitore opponente, la mancata attivazione della mediazione comporta l’improcedibilità dell’opposizione e, quindi, la conferma definitiva (e non più contestabile) del decreto ingiuntivo. Insomma, è proprio dalla soluzione di questo preliminare aspetto di procedura che dipende la sorte della causa. Sicché, come abbiamo già ribadito in queste stesse pagine, posta l’attuale incertezza, sarebbe auspicabile che fosse il giudice stesso, nell’ordinanza di rimessione delle parti innanzi all’organismo di mediazione, a esplicitare il proprio orientamento, specificando a carico di chi sia l’attivazione della mediazione. A chi spetta le mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo Il dubbio interpretativo relativo a sapere chi sia la parte onerata di attivare la mediazione obbligatoria nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo deriva dal fatto che la legge prevede che la condizione di procedibilità non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Non vi è dubbio che il creditore che chiede un decreto ingiuntivo non sia obbligato a tentare la mediazione prima del deposito del ricorso, ma dopo l’opposizione e la decisione sulla provvisoria esecutività chi è onerato di attivare (e partecipare) al tentativo di mediazione? La Cassazione, l’anno scorso, seguita poi da numerosi tribunali [2] aveva ritenuto di dover accollare l’onere sul debitore opponente. E ciò perché, seppur nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ruolo di attore sostanziale lo ha il creditore opposto, è vero che tale regola riguarda solo l’onere della prova e dunque la fase istruttoria. Nulla cambia invece per le fasi introduttive e preliminari al giudizio, tant’è che nessuno mette in dubbio che il contributo unificato lo debba pagare il debitore opponente. Seguendo la linea della Suprema Corte, in caso di mancato assolvimento della condizione di procedibilità, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità e il decreto ingiuntivo diviene definitivo e acquista efficacia esecutiva se non ne era già munito. Opposta è la tesi del Tribunale di Busto Arsizio secondo cui la tesi della Cassazione è di “dubbia compatibilità” con il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione, in quanto renderebbe la mediazione una sorte di sanzione nei confronti di chi agisce in giudizio e fa valere le proprie ragioni. Ecco allora che il Tribunale conclude che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione incombe sul creditore opposto, “atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa”. Fonte:http://www.laleggepertutti.it/118999_opposizione-a-decreto-ingiuntivo-mediazione-al-creditore-opposto-2 Foto: http://www.condominioweb.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-giudice-di-pace-e-tribunale.11922