Il “prestito vitalizio ipotecario”. Legge 2 aprile 2015 n. 44

La legge sul nuovo istituto del prestito vitalizio ipotecario. Sono trascorsi 10 anni da quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “prestito vitalizio ipotecario”. Era il 2005 quando, con un comma a caso, di un decreto legge che introduceva o modificava norme che spaziavano dall’impiantistica negli edifici alla “realizzazione del convegno internazionale interconfessionale”, veniva introdotto il comma 12 dell’art. 11 che recitava: “12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche’ da parte di intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con eta’ superiore ai 65 anni compiuti”. Per capire di cosa si tratta si dica, in poche parole, che è la possibilità per persone al di sopra di anni 65 di “ipotecare” la casa per avere un finanziamento. Ma come vedremo più avanti è anche qualcosa di più di una semplice dazione di ipoteca a fronte di un finanziamento visto che questa pattuizione si risolverebbe in un contratto già presente nel codice civile sotto la voce “mutuo” (art 1813 c.c.). Forse sarà per l’acuirsi della crisi economica che rende appetibile un istituto che sin’ora non aveva potuto avere grande applicazione a causa delle incertezze che scaturiscono da una così scarsa copertura normativa, che il parlamento ha trovato il tempo per emanare la Legge 2 aprile 2015, n. 44 di modifica – di integrazione direi – del comma 12 su indicato (legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.92 del 21-4-2015). Vengono così delineati i contorni dell’istituto del prestito vitalizio, riservato ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Qui sorge una prima perplessità non comprendendosi il motivo per cui un istituto tipicamente da codice civile (ricordo che al Libro Quarto – Titolo III, il Capo XIX si intitoli “Della rendita vitalizia” e all’art. 1872 si prevedono i “Modi di costituzione”) sia stato riservato ad una ristretta cerchia di operatori. Ma forse il motivo lo si scopre andando ad esaminare il funzionamento dell’istituto, ora che è chiaro cosa sia veramente. Il limite di età ora si abbassa a 60 anni – non più 65. La sua comparazione, a grandi linee, con l’istituto codicistico della rendita vitalizia del codice civile torna utile e permette di evidenziale la principale grande diversità strutturale fra i due istituti giuridici. Si definisce di rendita vitalizia quel contratto con il quale un soggetto, quale corrispettivo dell’alienazione di un bene (di solito un immobile) si obbliga ad effettuare una determinata prestazione periodica a favore di un altro soggetto per tutta la durata della vita di quest’ultimo o di altri. In merito alla rendita vitalizia ex art. 1872 cod. civ. sempre si dice che il requisito essenziale del contratto sia l’alea che ne scaturisce. Vale a dire l’incertezza dell’equilibrio fra il dare ed avere dei due contrenti, essendo il rapporto sinallagmatico parametrato ad un evento incerto quale è il decesso della parte. Il prestito vitalizio ipotecario, invece, non ha affatto carattere aleatorio. Il prestito che viene effettuato dalla banca all’over sessantenne, a leggere attentamente l’articolato normativo, deve essere restituito integralmente con interessi e spese. La casa fa solo da garanzia. Il trasferimento dell’immobile, contrariamente alla rendita vitalizia, non è l’oggetto della controprestazione. Si tratta, in sostanza, di una nuova forma di garanzia su prestito. Il funzionamento di questo particolare istituto viene evidenziato da alcuni passaggi; in primis si prevede che il “rimborso integrale in un’unica soluzione puo’ essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato”. E’ chiaro che non sarà il finanziato a pagare, visto che non c’è più. Sarà, quindi, un problema degli eredi. Il momento del decesso è il momento che determina la cessazione del finanziamento e che obbliga alla restituzione dell’importo oggetto del finanziamento. Qui non si fa cenno all’immobile chiedendosi semplicemente la restituzione del quantum. Più chiaro è il successivo comma 12-quater in merito a chi debba pagare il dovuto, fra l’altro in una unica soluzione, laddove si afferma: “Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12”, vale a dire, principalmente, il decesso. La legge ci dice che entro 12 mesi dalla morte “qualcuno” dovrà provvedere al rimborso totale del finanziamento. Sostanzialmente, pertanto, una probabilistica previsione dell’accaduto suggerisce che: a) o l’erede è fortemente liquido, dispone di ampie disponibilità tali da pagare in contanti quanto a suo tempo concesso al de cuius, compresi interessi e spese. Tale soluzione appare di remoto accadimento; possiamo immaginare, infatti, che se il decuius avesse avuto eredi con disponibilità economiche non si sarebbe rivolto ad una banca; b) oppure l’erede lascia la casa all’istituto di credito. Questa è la strada primaria che sembra essere stata privilegiata dal legislatore ed il cui regolamento costituisce la novità della normativa in commento. Si intravvede, in verità, una terza via che immagino sarà la preferita degli istituti di credito, che è quella che vede l’erede contrarre un nuovo finanziamento con l’istituto di credito al fine di chiudere la pendenza del de cuius. Sempre il comma 12-quater dichiara che “il finanziatore vende l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso”. Ho evidenziato come sia proprio il finanziatore, senza intermediari, a vendere l’immobile. Ora, secondo i comuni istituti di diritto sostanziale o processuale, parrebbe una concreta eresia poter passare dall’essere mero titolare di una ipoteca di primo grado su un immobile al poterne provocare direttamente la vendita, trattenendo il ricavato, senza passare attraverso una esecuzione immobiliare. Non solo, la norma neppure prevede che la vendita debba essere effettuata a terzi acquirenti, ben potendo immaginare, quindi, che l’istituto di credito, nei casi in cui trovi conveniente l’affare, possa vendere a
Cassazione: assenze ingiustificate dopo il demansionamento e licenziamento

Con sentenza n. 6260/2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le assenze ingiustificate non sono da ritenersi meno gravi nella ipotesi in cui l’imprenditore abbia demansionato il dipendente, ridotto ad una completa inattività. Anche in caso di inattività il dovere primario del lavoratore consiste nel rendere la propria prestazione lavorativa. Di qui la legittimità del licenziamento adottato dal datore di lavoro. Tale indirizzo si pone in antitesi con la decisione adottata dalla stessa Corte nel 2013, la n. 1693, ove è stato evidenziato il principio di “autotutela” contenuto nell’art. 1640 c.c., secondo il quale il rifiuto di rendere la prestazione lavorativa (che si concretizza in una sostanziale inattività) viene ritenuto legittimo ove posto in correlazione con l’illegittimo comportamento del datore ed in linea con la “buona fede”. Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-decorrenza-del-licenziamento-disciplinare?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Lavoro%20n%20727%20del%2028%20aprile%202016&utm_content=Newsletter%20Lavoro%20n%20727%20del%2028%20aprile%202016+CID_313cff97097d9b979a825aa2478639b2&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Cassazione%20assenze%20ingiustificate%20dopo%20il%20demansionamento%20e%20licenziamento Foto: http://www.unionedeiconsumatori.it/news/lavoro_e_previdenza/nazionale/pugno_duro_per_i_lavoratori_assenteisti/n395
Messaggi diffamatori su Facebook: gli amministratori di un gruppo sono responsabili?

Tribunale, Vallo della Lucania, ufficio GIP, sentenza 24/02/2016 n° 22 Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori sulla bacheca di un gruppo costituito presso il noto social network “Facebook” va esclusa la responsabilità a livello concorsuale degli amministratori del gruppo qualora gli stessi non siano in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. Continua la copiosa produzione giurisprudenziale in materia di Internet e principalmente di reti sociali. Nello specifico la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania n. 22 del 24 febbraio 2016 assume una particolare rilevanza poiché esamina la responsabilità degli amministratori di un gruppo costituito sul noto social network Facebook giungendo ad una conclusione senz’altro condivisibile. In particolare, nel caso di specie, alcuni soggetti sono stati tratti in giudizio in quanto, nella loro qualità di amministratori di un gruppo di discussione aperto sulla piattaforma telematica denominata facebook, avrebbero omesso di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da iscritti sulla bacheca del gruppo, in tal modo contribuendo all’ offesa dell’onore e della reputazione consumatasi in danno del destinatario. Il G.U.P. nel valutare la posizione degli amministratori, pur condividendo che senz’altro la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integri un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, esclude la responsabilità degli imputati poiché in concreto l’amministratore di un gruppo Facebook non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. Come giustamente rilevato dall’organo giudicante l’amministratore potrebbe rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto). Affinché l’elemento soggettivo del reato ex art. 595 c.p. possa ritenersi sussistente, è necessario che il moderatore abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie. Ove, invece, egli si sia prontamente attivato in senso emendativo, allora la sua condotta non assumerà connotati illeciti. Al pari di quanto accade in una assemblea di persone fisiche, allorché il presidente dell’assise, nel dare la parola ad un astante, non è in grado di sapere, a priori, cosa dirà quest’ultimo, e, proprio per tale motivo, potrà sottrarsi alle conseguenze penali di quanto riferito dall’individuo ricorrendo ad una immediata e pubblica presa di distanza. Nel caso di specie, difatti, gli amministratori del gruppo non assumono alcuna responsabilità poiché dopo aver appreso l’avvenuta pubblicazione sulla bacheca, di commenti diffamatori hanno provveduto a cancellare l’intera conversazione appena due giorni dopo la pubblicazione accompagnando il gesto con un lungo post, nel quale hanno spiegato le ragioni dell’intervento, dissociandosi dalle affermazioni rese dai due membri. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/06/responsabilita-amministratore-di-un-gruppo-creato-su-facebook Foto: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/diffamazione-aggravata-a-mezzo-facebook