Particolare tenuità del fatto: si applica anche alla guida in stato di ebbrezza

Cassazione penale, SS.UU, sentenza 06/04/2016 n° 13681 Il beneficio della particolare tenuità del fatto scatta a qualsiasi fattispecie criminosa, purché sussistano i presupposti richiesti dalla legge, ovvero se si tratta di ipotesi sanzionata con la pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la condotta non sia abituale e l’offensività sia ridotta. E’ quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2016, n. 13681, secondo le quali, ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’istituto, è la sussistenza dei presupposti di legge e non il valore-soglia. La Quarta Sezione Penale rimetteva alle Sezioni Unite la questione relativa alla compatibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., con i reati previsti dall’art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strad., e con gli illeciti caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità. Secondo un primo orientamento, al quesito occorre dare risposta positiva: si è osservato, infatti, che l’istituto si giustifica alla luce della riconosciuta graduabilità del reato in relazione al disvalore d’azione e d’evento, nonché all’intensità della colpevolezza. Occorre compiere una valutazione relativa al fatto concreto e verificare se la irripetibile manifestazione dell’illecito presenti un ridottissimo grado di offensività. Non vi è alcun ostacolo, secondo tale impostazione, ad applicare l’istituto anche ai reati di pericolo astratto o presunto. La previsione di un valore-soglia per la configurazione del reato, come accade nel reato di guida in stato di ebbrezza, svolge la sua funzione sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità richiede un “vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale”. Conseguentemente l’istituto è applicabile anche in relazione alla più grave fattispecie di guida in stato di ebbrezza, dovendosi considerare non solo l’entità dello stato di ebbrezza ma anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato. Relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza, appare evidente che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il disvalore della situazione pericolosa o dannosa; quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Al tempo stesso, secondo gli ermellini, nessuna conclusione può trarsi in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto, ricordando che l’ambito applicativo dell’istituto è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche dal profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento. Da quanto esposto la Corte evidenzia i seguenti principi di diritto: l’art. 131-bis c.p. trova, quindi, applicazione ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma; il comportamento deve ritenersi abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge; la inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità d’ufficio di tale causa di esclusione della punibilità; nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la relativa questione, in applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p.; la Corte di Cassazione, se riconosce la sussistenza di tale causa di non punibilità, la dichiara d’ufficio ex art. 129, comma 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/11/particolare-tenuita-fatto-guida-stato-ebbrezza Foto: http://www.tuttomotoriweb.com/2015/11/27/incidente-ebbrezza-meglio-non-sottoporsi-allalcol-test/

Reati edilizi: condono edilizio e sanatoria. Le Sezioni Unite marcano la differenza e gli effetti sulla prescrizione

In materia di reati edilizi, in presenza di un rinvio disposto su richiesta della difesa e giustificato dalla pendenza del procedimento amministrativo, successivamente non perfezionatosi, di sanatoria edilizia di un immobile abusivo, l’operatività della sospensione ai fini del computo dei termini di prescrizione è stata estesa per l’intera durata del differimento. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penale, con la sentenza del 31 marzo 2016, n. 15427, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Lecce. La pronuncia traeva origine dal fatto che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 2015, ha confermato la decisione con la quale, nel 2014, il Tribunale di Brindisi aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 e 44 D.P.R. n. 380/2001, per avere eseguito un intervento edilizio in assenza di valido titolo abilitativo. In particolare, si imputava al predetto la realizzazione, in difformità dalla concessione edilizia, riguardante la costruzione di civili abitazioni, negozi e box, del successivo rinnovo e della variante per completamento e modifica dell’immobile. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi. Con il primo motivo di ricorso, lamenta laviolazione degli artt. 157 e 159 codice penaleed osserva, in particolare, che, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere l’istanza di sospensione del processo penaleavanzata dal difensore a seguito della presentazione, all’amministrazione comunale, in data 8 maggio 2009, di una richiesta finalizzata all’accertamento di conformità delle opere realizzate, che aveva comportato un rinvio dal 7 giugno 2012 al 29 gennaio 2014, in attesa della definizione del relativo procedimento amministrativo. Lamenta, dunque, che «la Corte territoriale avrebbe erroneamente tenuto conto di tale periodo di sospensione, non computandolo, quindi, nel calcolo del termine massimo di prescrizione», come invece sollecitato dal pubblico ministero in udienza e dallo stesso difensore, non considerando che, all’atto della richiesta di sospensione del processo, il termine di 60 giorni previsto per il rilascio del titolo abilitativo sanante (art. 36 legge n. 47/85, ora art. 45 d.P.R. n. 380/01) era ormai spirato; con la conseguenza che, al più, la Corte di merito avrebbe potuto tenere conto, ai fini della sospensione, solo di un periodo pari a 120 giorni, che non avrebbe però impedito la declaratoria di prescrizione del reato. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che «le condotte contestate non andrebbero collocate tra quelle contemplate dall’art. 10 del Testo Unico dell’edilizia come soggette a permesso di costruire, poiché si tratterebbe di interventi di completamento di minima entità, non rientranti nel concetto di ristrutturazione e, per ciò che concerne il porticato, di mera pertinenza», mentre la mancanza di alterazione della sagoma, del volume e della superficie dell’edificio oggetto di intervento escluderebbero la sussistenza di trasformazioni idonee ad incidere sul carico urbanistico. Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione penale, la quale, tenuto conto delle diverse disposizioni in materia di condono edilizio e sanatoria conseguente ad accertamento di conformità, operata una diffusa disamina dei precedenti giurisprudenziali, ha rilevato la sussistenza di un contrasto interpretativo sulla applicabilità anche alla disciplina della sanatoria di cui agli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/01 (in precedenza, artt. 13 e 22 legge n. 47/85) di effetti sulla prescrizione analoghi a quelli conseguenti dalla sospensione del processo che si determinano in caso di condono edilizio(disciplinato dagli artt. 44 e 38 legge n. 47/85 ovvero dagli artt. 39 legge n. 724/94 o 32 legge 326/03). E cioè,in caso di non condonabilità delle opere, non può ritenersi operante la sospensione del procedimento penale, indipendentemente dal fatto che il giudice l’abbia disposta o negata, dovendosi, nel primo caso, ritenere la sospensione inesistente. Il quesito alle Sezioni Unite In particolare, si richiede di verificarese il periodo di sospensione disposto dal giudice nelle ipotesi di presentazione di istanza per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01 debba, o meno, essere considerato, in tutto o in parte, ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizioe se, in caso di successive istanze di rinvio del processo dinnanzi al giudice penale ed all’esito negativo della domanda amministrativa di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, si applichino, o meno, le disposizioni previste dall’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen. per effetto di richieste di rinvio su istanze del privato. Inquadramento normativo: differenza tra condono edilizio e sanatoria La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi, con la citata sentenza n. 15427/2016, ritiene che «occorre preliminarmente richiamare l’attenzione sulle differenze intercorrenti tra la disciplina del condono edilizio, di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 24 novembre 2003, n. 326 (quest’ultima di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), e quella della sanatoria conseguente ad accertamento di conformità, disciplinata dall’art. 36 del Testo Unico dell’edilizia» (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), specificamente riguardante la questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite. Come è noto, con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, si è individuata, per la prima volta, una disciplina organica dell’attività edilizia, sulla quale era in precedenza intervenuta la legge 28 gennaio 1977, n. 10, operandosi una consistente revisione della normativa previgente. L’entrata in vigore della legge n. 47/85 venne accompagnata dalla previsione del primo condono edilizio, che aveva lo scopo di dare un netto taglio al passato, recuperando le opere abusive fino ad allora realizzate. Tale scelta legislativa, venne poi replicata, per ragioni di razionalizzazione della finanza pubblica, con la legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, successivamente, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, la quale convertiva, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Come si rileva, dunque, dalla lettura delle menzionate disposizioni, il condono edilizio si caratterizza per l’efficacia limitata nel tempo, poiché è finalizzato alla regolarizzazione di determinati abusi edilizi realizzati entro un limite temporale individuato dalla norma. Il suo effetto estintivo, inoltre, consegue al pagamento di un’oblazione,