Tfr: se il capo è insolvente lo paga l’Inps

La Cassazione detta i presupposti per l’obbligo dell’intervento del Fondo di Garanzia Se il capo non paga, il lavoratore può ottenere la liquidazione del Tfr direttamente dall’Inps. A far sorgere i presupposti per l’obbligo dell’intervento del fondo di garanzia, di fronte all’insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, bastano l’esistenza e la consistenza del credito risultanti da un titolo (anche giudiziale) e l’insufficienza del patrimonio ereditario. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 8072/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul caso di alcune dipendenti di una società in accomandita semplice che trascinavano in giudizio il fondo di garanzia dell’Inps per il pagamento del Tfr, oltre agli ultimi stipendi dovuti in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda proposta dalle dipendenti ma la Cassazione ha accolto le loro richieste cassando la sentenza in base al seguente principio di diritto: “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto gravante sull’eredità giacente, presupposto per l’obbligo di intervento del fondo sono a) l’esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l’onere di precostituire, e b) l’insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con l’esperimento infruttuoso dell’esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell’eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell’impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell’attivo”. Da qui l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Inps alle spese processuali. Cassazione, sentenza n. 8072/2016 Fonte: Tfr: se il capo è insolvente lo paga l’Inps (www.StudioCataldi.it) Foto:http://job.fanpage.it/quando-l-azienda-puo-negare-l-anticipazione-tfr-le-deroghe-dei-ccnl/

Pensione di invalidità e accompagnamento non pignorabili

La pensione di inabilità è pignorabile purché non si scenda oltre il limite necessario a garantire al beneficiario il sostentamento. Non si può pignorare la pensione di invalidità totale né l’indennità di accompagnamento; si può invece pignorare la pensione di inabilità purché non inferiore ai limiti previsti dalla legge per garantire la sopravvivenza del beneficiario. Lo ha chiarito il tribunale di Padova con una recente sentenza [1]. Il giudice veneto opera una fondamentale distinzione tra: – pensione di inabilità erogata ai sensi della legge del 1984 [2]: essa va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori. Dunque, il pignoramento segue le regole generali: se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può essere superiore a un quinto, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale che, dal 2015, corrisponde a 672,76 euro. Tale limite serve per garantire la sopravvivenza del beneficiario; – pensione per l’invalidità totale e indennità di accompagnamento: esse vanno ricomprese tra i sussidi assistenziali e, pertanto, non possono essere mai pignorate. La pignorabilità è esclusa a priori dal codice di procedura civile [3] solo per i sussidi assistenziali, poiché tesi a garantire il minimo vitale e “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”. Come del resto ha sancito anche la Corte Costituzionale [4], la pensione di inabilità va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, astrattamente pignorabili nei limiti sopra indicati (un quinto, salvo il minimo vitale). Proprio grazie all’introduzione della recente riforma, che ha definito il concetto di minimo vitale, sono ormai superate tutte quelle sentenze che affermavano la impignorabilità delle pensioni di modesto importo, quale quella di invalidità e di inabilità. In definitiva, afferma il tribunale, la pensione per invalidità civile al 100% come quella per ciechi totali, e la conseguente indennità di accompagnamento hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, in quante volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse del regime di impignorabilità. LA SENTENZA ORDINANZA R. V. ha interposto reclamo avverso il provvedimento di data 2 novembre 2015 con cui il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione proposta dal debitore esecutato, sospendeva la procedura esecutiva introdotta mediante atto di pignoramento presso terzi per la somma di euro 4.089,86. Il giudice dell’esecuzione condannava altresì V. R. alla rifusione delle spese di lite. L’odierna reclamante censura la decisione del giudice dell’esecuzione, nella misura in cui ha ritenuto che la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento siano caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, con conseguente inquadramento delle stesse tra i sussidi impignorabili di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., salva la espropriabilità ex art. 545 co.1 c.p.c. per causa di alimenti –ipotesi non ricorrente nel caso in esame trattandosi di credito per canoni di locazione. Invero la parte reclamante afferma che i trattamenti pensionistici erogati al C. dall’Inps, e consistenti in due pensioni per l’importo rispettivo di euro 501,37 -per inabilità lavorativa- e di euro 312,24 -per invalidità civile al 100%- oltre all’indennità di accompagnamento per euro 863,85 andrebbero inquadrati nell’ambito dell’art. 545 c. 7 c.p.c., così come introdotto dall’art. 13 co.1 d.l. 83/2015 (applicandosi la novella alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia al 27/6/15) e non, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito del comma secondo della medesima disposizione codicistica. Allega invero per un verso che l’atto di pignoramento è stato spedito a mezzo posta in data 29/6/15 e dunque ricevuto dai destinatari in un momento successivo, e che per altro verso non ricorrono nel caso in esame i presupposti di applicazione di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., riguardante i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Deduce in particolare il reclamante che, non emergendo dalla motivazione del provvedimento impugnato la condizione di “povero” in capo al C., si dovrebbe ritenere che il giudice abbia considerato l’Inps quale uno degli enti di cui alla seconda parte della norma: tuttavia l’Inps non sarebbe né una cassa di assicurazione, né un ente di assistenza o un istituto di beneficenza; inoltre l’art. 545 co. 7 non distinguerebbe tra le varie tipologie di pensione; infine sarebbe inammissibile una applicazione analogica del secondo comma atteso che la pignorabilità dellepensioni obbligatorie è specificamente disciplinata dal predetto comma settimo. Osserva infine V. R. che anche a voler fare applicazione della disciplina previgente, ossia dell’art. 128 R.d.l. 1827/35, così come modificato ed integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002, sarebbe possibile il pignoramento anche della pensione di invalidità, nei limiti del quinto, dedotta la quota di minimo vitale assicurata per legge. Costituitosi, il C. ha allegato che le pensioni di invalidità e inabilità non sarebbero pensioni in senso tecnico e comunque non sarebbero trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, derivando non da un rapporto di assicurazione sociale, bensì da rendite aventi natura assistenziale, erogate con la stessa decorrenza temporale dei trattamenti pensionistici; esse sarebbero qualificabili come “provvidenze economiche” di cui beneficiano talune categorie di disabili, che, ai sensi della circolare Inps n. 31 del 2.3.2006, possono essere oggetto di pignoramento unicamente per “somme erogate a titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere effettuato il recupero” (in altre parole, ad esempio, “ l’importo dell’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali può essere oggetto di recupero solo per crediti derivanti da pregressa indebita erogazione dellastessa prestazione”)(cfr. pag. 3 memoria difensiva). Il Collegio: rilevato che invero il C. percepisce dall’INPS una pensione di inabilità e una pensione per ciechi assoluti, oltre a una indennità di accompagnamento, dell’importo rispettivo di euro 501,37, euro 312,24 ed euro 863,85 (cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo della parte reclamata); ritenuto che occorra preliminarmente effettuare una distinzione tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e

Oggi in Aula la riforma della magistratura onoraria. Tutte le novità e il testo

Competenze allargate per i giudici di pace, esclusiva sul condominio, decisioni secondo equità fino a 2.500 euro, la nascita del GOP Ampliamento del limite da 1.100 a 2500 euro e dei casi in cui il giudice di pace può decidere secondo equità. Ma anche competenze allargate in materia civile e penale e razionalizzazione della figura con la nascita del giudice onorario di pace, oltre alla ridefinizione delle indennità e della permanenza in servizio. Sono queste le principali novità della riforma sulla magistratura onoraria approvata dal Senato che da oggi approda in aula alla Camera per il sì finale. I lavori sul testo, accompagnato dalle polemiche sin dal suo esordio, sono stati anticipati infatti come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, per pervenire in tempo utile all’approvazione della legge prima del 31 maggio, data di scadenza della permanenza in servizio degli attuali giudici non togati (leggi: “Addio a 5mila giudici di pace dal mese prossimo”). Ecco i punti salienti della riforma che conferisce delega al Governo per il restyling della disciplina dei magistrati onorari: Nasce il Gop Punto chiave del ddl delega è il superamento della distinzione tra giudici di pace e magistrati onorari a favore di una sola figura: il giudice onorario di pace. Entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, il governo dovrà adottare i decreti delegati che ne definiranno le regole e le funzioni, anche tramite il riassetto delle attuali piante organiche che confluiranno tutte nell’unico ufficio del nuovo giudice. Esclusiva sul condominio Il testo di riforma amplia le competenze dei magistrati onorari sia in ambito civile che penale. Sul fronte civile si assiste ad un allargamento delle competenze sia per materia, con l’attribuzione pressochè esclusiva delle liti condominiali, oltre che sui diritti reali e di comunione e l’assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e in possesso di terzi (sotto le direttive però di un giudice togato designato dal tribunale). Ad essere elevata è anche la competenza per valore, con un innalzamento dai 5mila ai 30mila euro per le cause relative a beni mobili e dai 30mila ai 50mila per quelle riguardanti il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e imbarcazioni. Portato a 2.500 euro inoltre il tetto per le cause in cui il giudice può decidere secondo equità. Competenze penali più estese La riforma prevede anche un ampliamento delle competenze penali del giudice onorario con la possibilità di giudicare sui reati di minacce e furto (consumati e tentati), sul rifiuto di prestare le proprie generalità e su una serie di infrazioni concernenti la disciplina delle autorizzazioni dei fitofarmaci e delle sostanze additive agli alimenti. Accesso e preclusioni Nel ddl vengono definiti anche i criteri, ai quali il Governo dovrà attenersi nella stesura dei decreti attuativi, per l’accesso alla magistratura onoraria (tra cui, l’onorabilità, la professionalità, l’età minima e massima; la laurea in giurisprudenza, ecc.). Sarà preclusa la carriera di giudice onorario a coloro che risultano collocati in quiescenza, ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali, provinciali e comunali; a coloro che ricoprono incarichi direttivi in un partito o in un sindacato; agli ecclesiastici, ai difensori civici e agli avvocati. Vietata anche la nomina presso lo stesso ufficio giudiziario di magistrati onorari legati da vincoli coniugali, di parentela o affinità. Durata e indennità Ad essere ribadita nel testo è la natura “temporanea” dei magistrati onorari che potranno svolgere tali funzioni per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabile soltanto una volta. Per coloro che sono già in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge, il mandato potrà essere confermato per due volte (della durata di 4 anni ciascuno) e in ogni caso l’incarico si intenderà cessato al raggiungimento dell’età massima (il 65simo anno di età). Sul fronte indennità, i giudici onorari percepiranno una quota fissa e una variabile, legate al raggiungimento degli obiettivi e tenendo conto della media di produttività dell’ufficio. La previdenza Altro tema sul quale si esprime il ddl, demandando però la soluzione ai decreti delegati, è quello riguardante le coperture previdenziali dei magistrati onorari. Il testo stabilisce soltanto che in ogni caso, il regime dovrà essere compatibile con la natura onoraria dell’incarico e che non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica, con l’eventuale acquisizione di risorse attraverso misure che vadano ad incidere sulle stesse indennità dei giudici. Fonte: Oggi in Aula la riforma della magistratura onoraria. Tutte le novità e il testo (www.StudioCataldi.it) Foto: