Licenziamento: il lavoratore non deve poter essere ricollocato in altre mansioni

Il datore che licenzi per giustificato motivo oggettivo, quindi per ragioni legate alla produzione e all’andamento aziendale, deve provare l’esistenza delle ragioni del licenziamento e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quel recesso dal rapporto di lavoro determinato da ragioni connesse all’andamento dell’azienda e dell’attività produttiva, legato quindi a ragioni esclusivamente economiche ed organizzative: ad esempio, si potrà verificare in caso di crisi aziendale che determini una necessaria riduzione di personale, oppure in caso di soppressione di un reparto a seguito di introduzione di un macchinario che automaticamente svolga le mansioni prima assegnate ai lavoratori, ecc. Il licenziamento deve sempre costituire la soluzione estrema, essendo onere del datore, prima di procedervi, tentare di ricollocare il lavoratore in altra posizione professionale, a parità di mansioni o, se proprio necessario e con il consenso del lavoratore, con mansioni inferiori, anche presso altra sede aziendale (cosiddetto obbligo di repechage). Nel caso in cui il lavoratore contesti il licenziamento e promuova una causa nei confronti del datore, quest’ultimo sarà quindi tenuto a provare le ragioni che hanno giustificato il licenziamento ed il rispetto dell’obbligo di repechage. Quanto alla prova dell’effettiva esistenza delle ragioni economiche e produttive che hanno condotto al licenziamento, il datore dovrà quindi dimostrare l’intervenuta crisi aziendale, una crisi che non deve essere temporanea, ma oramai consolidata; potrà quindi a tal fine produrre i bilanci aziendali degli ultimi anni, il Libro unico del lavoro (LUL), dal quale si possa evincere che nessuna assunzione è stata fatta poco prima o poco dopo il licenziamento del lavoratore per mansioni analoghe. Ancora, il datore potrà dimostrare l’avvenuta introduzione di processi produttivi automatizzati, che hanno portato alla soppressione del reparto o della posizione occupata dal dipendente licenziato. Con riguardo invece al rispetto dell’obbligo di repechage, trattandosi di una prova molto più difficile da fornire dinanzi al Giudice, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che l’onere della prova a carico del datore dovesse essere attenuato dalla leale cooperazione processuale del lavoratore: in altre parole, il lavoratore doveva indicare – in sede processuale – in quali altre posizioni possibili in datore lo avrebbe potuto ricollocare, presso la stessa o presso altra sede aziendale. Da parte sua il datore doveva provare che quelle posizioni indicate dal lavoratore in vero non erano disponibili, ad esempio perché riguardanti lo svolgimento di mansioni del tutto diverse da quelle precedentemente assegnate al dipendente o necessitanti titoli, diplomi, patenti, non possedute dal lavoratore. Sul punto però la Corte di Cassazione è intervenuta con una recentissima sentenza [1] che contrasta l’orientamento appena descritto e impone al datore una prova più rigorosa del rispetto dell’obbligo di repechage. La Corte si Cassazione, infatti, ha affermato che il datore – per provare di non poter ricollocare il lavoratore in nessun’altra posizione utile – dovrà non solo dimostrare l’inesistenza di posizioni lavorative da assegnare al dipendente licenziato, ma altresì fornire in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento e dimostrare per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato. Considerando che il Job Act, modificando la norma del Codice civile che consente ora al datore di modificare notevolmente – con il suo consenso – le mansioni del lavoratore [2], rende ancora più ampia la scelta datoriale e la possibilità del lavoratore di indicare posizioni in cui ben poteva essere ricollocato, si ritiene che la prova circa il rispetto dell’obbligo di repechage possa diventare molto più gravosa per l’azienda. Si attende tuttavia di capire se quella in commento sia una pronuncia isolata della Corte di Cassazione, oppure se ad essa faranno seguito decisioni analoghe, conteneti magari maggiori precisazioni in materia. [1] Cass., sent. n. 5592/16 [2] Art. 2103 cod. civ. (nuova formulazione, valida per i rapporti di lavoro successivi al 15.03.2015): Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. [II] In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. [III] Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. [IV] Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [V] Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. [VI] Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. [VII] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118588_licenziamento-il-lavoratore-non-deve-poter-essere-ricollocato-in-altre-mansioni#sthash.kV9DtCcv.dpuf Foto: http://www.unionedeiconsumatori.it/news/lavoro_e_previdenza/nazionale/pugno_duro_per_i_lavoratori_assenteisti/n395
Avviso di accertamento e riammissione alla rateazione per i decaduti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha appena diffuso una circolare [1] con cui chiarisce termini e modalità per chi, decaduto dalla rateazione di somme dovute all’Agenzia stessa, intenda essere riammesso. Il riferimento è alla Legge di Stabilità 2016 che consente, ai contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. I contribuenti che intendano essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Inoltre, prosegue la Circolare, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione. Riammissione consentita per le sole imposte dirette Per la riammissione alla rateazione è necessario il rispetto di due condizioni: la decadenza deve essersi verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015; le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono essere dovute a titolo di imposte dirette e quindi solo per Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’Iva. Non ci sono moduli o istanze, è sufficiente effettuare il pagamento La riammissione alla rateazione è abbastanza semplice: tutto ciò che bisogna fare, senza necessità di istanze o autorizzazioni, è il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento. Ricalcolo delle rate Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare. Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118655_avviso-di-accertamento-riammissione-alla-rateazione-per-i-decaduti#sthash.2tPq0dRv.dpuf Foto: http://www.siciliainformazioni.com/salvatore-forastieri/211262/dilazione-pagamento-agenzia-entrate-salvi-molti-contribuenti