Revisione patente, ecco cosa prevedono le nuove norme

Arrivano brutte notizie per chi dovrà effettuare l’esame di revisione della patente: infatti, con una recente circolare il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha provveduto ad inserire regole più severe. Tutto questo, per recepire alcune direttive provenienti dall’Europa che disciplinano la circolazione dei veicoli. Una scelta che tende a migliorare la sicurezza sulle nostre strade e a verificare in maniera più scrupolosa l’idoneità di chi guida un veicolo sia per quanto concerne l’aspetto pratico che teorico. In effetti, è opportuno fare una distinzione tra rinnovo e revisione della patente. Con il primo termine si intende la necessità di rinnovare la propria patente di guida poiché è arrivata a scadenza naturale. Cosa diversa è la revisione, che è disposta quando le autorità hanno dei dubbi che la persona abbia ancora i requisiti richiesti per guidare un veicolo. Il rinnovo della patente Il rinnovo della patente varia in base alla tipologia di veicolo che si guida, in primo luogo per le categorie A e B si prevede un rinnovo: fino al 50esimo anno di età ogni 10 anni; tra 50 e 70 anni ogni 5 anni; tra 70 e 80 anni ogni 3 anni; per chi supera gli 80 anni di 2 anni; Mentre la patente di categoria C, ha una validità di 5 anni fino al 65 esimo anno, la durata scende a 2 anni quando si supera la soglia dei 65 anni. La categoria D ha una validità di 5 anni fino ai 60 anni, poi si ha bisogno di una particolare attestazione da rinnovare ogni anno, superati i 68 anni non è possibile portare più questi mezzi. Discorso analogo per la categoria CE: 5 anni di durata per chi ha meno di 65 anni, superati i 65 anni ha una validità di 2 anni. La nuova norma sulla revisione Stando a quanto disciplinato dalla nuova norma, gli esami per ottenere nuovamente l’idoneità si faranno utilizzando dei supporti elettronici come tablet o computer ed il candidato dovrà dare una risposta barrando la casella (V) o (F) a seconda se per lui l’affermazione sia vera oppure falsa. Per le categorie A – B – C – D si prevedono 30 domande ed una durata della prova di 30 minuti, le risposte sbagliate possono essere al massimo 3. Fatta eccezione per i ciclomotori, in cui le domande saranno 20 con una durata di 20 minuti, e con un massimo di 2 risposte sbagliate. Per il rinnovo della qualificazione per il trasporto di merci e di persone bisognerà rispondere a 40 domande in 40 minuti, e il numero di domande sbagliate non dovrà superare le 4. Fonte: http://it.blastingnews.com/motori/2016/04/revisione-patente-ecco-cosa-prevedono-le-nuove-norme-00886595.html Foto: Foto: http://www.adiconsum.it/aree_tematiche/trasporti_turismo/index.php?id=1623&arg=41

I rapporti patrimoniali tra conviventi: il contratto di convivenza

Dopo un lungo dibattito, politico e mediatico, il giorno 25 febbraio l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge (ddl) in tema di unioni civili e patti di convivenza (la prima firmataria è stata la senatrice Monica Cirinnà, da cui prende il nome comunemente sentito di “ddl Cirinnà”) come risultante dalle modifiche apportate dal Governo con il maxi-emendamento presentato in data 24 febbraio a firma del Ministro Elena Boschi. Il testo adesso è all’esame della Camera (proposta di legge n. 3634) ed attende l’approvazione definitiva e la conversione in legge. Il presente contributo si ripropone di analizzare il contenuto del provvedimento, focalizzandosi in particolar modo sulla questione del contratto di convivenza. Il Ddl c.d. Cirinnà è un disegno legge dalla rilevante portata, non solo giuridica ma anche politica e sociale, in quanto avente l’obiettivo di introdurre per la prima volta in Italia, e di conseguenza disciplinare, due nuovi istituti, ed in particolare: l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale “specifica formazione sociale”; la convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso: il ddl consente ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante il contratto di convivenza. Il disegno di legge va pertanto diviso in due parti in quanto vanno ben distinte le unioni civili che restano riservate alle sole coppie omosessuali, e le convivenze di fatto che invece si rivolgono alle tutte le coppie di fatto, non solo omosessuali ma anche eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre un matrimonio (o, se dello stesso sesso, un’unione civile). Le unioni civili rappresentano una novità assoluta nel panorama italiano, mentre il tema della convivenza di fatto e della necessità di regolamentare tali rapporti è oggetto di studio da qualche anno (si pensi agli accordi di convivenza, e la relativa proposta di legge, elaborati dal notariato alla fine del 2013) ed ha già avuto alcuni ed isolati riconoscimenti giuridici e politici (si pensi da ultimo alle previsioni in tema di prestito vitalizio ipotecario, per chi è convivente da almeno cinque anni, oppure ai registri delle coppie di fatto presenti in alcune città italiane). Esaminiamo adesso i punti salienti dell’attuale disegno legge, distinguendo i due istituti e focalizzandoci in particolare sul contratto di convivenza. Partiamo, quindi, con l’analizzare l’istituto della convivenza di fatto. La convivenza di fatto Comunemente con il termine convivenza (o famiglia di fatto) si indica l’unione di due persone, anche dello stesso sesso, non fondata sul matrimonio. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la convivenza quale formazione sociale tutelata a livello costituzionale; va tuttavia precisato come secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. 21 marzo 2013, n. 7214) la convivenza giuridicamente rilevante è solo quella caratterizzata da una tendenziale stabilità, una comunanza di vita e interessi e una reciproca assistenza morale e materiale. Il legislatore si è occupato della convivenza solo in maniera sporadica (si pensi all’art. 30 L.354/1975, che consente la visita in carcere convivente in pericolo di vita, all’art. 337-sexies c.c., in base al quale il godimento casa familiare viene meno se l’affidatario del figlio conviva more uxorio, o ancora all’art. 408 c.c. che ricomprende la persona stabilmente convivente tra i soggetti che il giudice deve preferire nella nomina dell’amministratore di sostegno). Manca, cioè, una visione organica del fenomeno. La proposta di legge in esame mira proprio a colmare tale lacuna, e per la prima volta ricollega alla semplice convivenza di fatto (che presenti taluni connotati “minimi”) una serie di diritti a vantaggio di ciascun convivente, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell’altro convivente. Cos’è: ai sensi del ddl in esame la convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso); unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989); tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. In quanto situazione di fatto, la convivenza non richiede una sua formalizzazione (a differenza, quindi, delle unioni civili), ma è evidente che la sua rilevanza giuridica impone necessariamente un suo accertamento: a tal fine il ddl richiama il concetto di famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del d.p.r. 223/1989, e richiede pertanto che vi sia una coabitazione risultante da un certificato di stato di famiglia. Rapporti personali: la convivenza non genera, così come sinora accaduto, alcun fascio di diritti e doveri reciproci tra i conviventi di fatto per ciò che concerne i loro rapporti personali. I diritti inerenti la tutela della persona: il ddl estende al convivente taluni diritti e poteri sinora prerogativa dei soli coniugi, ed in particolare riconosce a ciascun convivente gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (estendendo la limitata tutela già riconosciuta dalla legge 26 luglio 1975, n. 354); il diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari in caso di malattia o di ricovero; il potere di conferire, in forma scritta e autografa (oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) un mandato con il quale designare l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute (c.d. testamento di vita); b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (c.d. mandato post mortem exequendum); la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (nonché di essere indicato ex art. 712 c.p.c. nella domanda per l’interdizione, inabilitazione o per la nomina dell’amministratore di sostegno). I diritti sulla casa di abitazione: tipizzando a livello normativo taluni orientamenti giurisprudenziali che già riconoscevano al convivente superstite la qualifica di detentore qualificato (Trib. Milano 8 gennaio 2003) e che estendevano al convivente

Imputato assolto per vizio di mente: legittima la norma che esclude il risarcimento

Corte Costituzionale, sentenza 29/01/2016 n° 12 Premessa La Corte Costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze (con ordinanza del 15 Gennaio 2015, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015), relativa all’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente. Tale automatismo processuale è da considerarsi, a parere dei Giudici della Consulta, ormai in disuso, in quanto risulta, in epoca attuale, consolidata, in sede processuale penale, l’operatività del principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi. Ciò detto, ne deriva che una condanna, in sede di processo penale, attiene unicamente al provvedimento che applica una pena e non si estende alle statuizioni di carattere civile. Sulla scia di tali argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 538 c.p.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione va considerata infondata, in quanto nessuno dei diritti sanciti nelle disposizioni costituzionali suindicate può concretamente essere pregiudicato dall’operatività, in sede di processo penale, del principio di separazione ed autonomia dei giudizi. Muovendo da tutto quanto sin qui premesso, risulta possibile sviluppare,qui di seguito, alcune riflessioni che, in via di fatto e di diritto, confermeranno le conclusioni formulate dalla Consulta. 2) La correlazione tra vizio di mente totale o parziale e l’imputabilità e riflessioni sulla capacità d’intendere e di volere riscontrabile in capo all’imputato Entrando dunque nel “vivo” della dissertazione, risulta necessario soffermarsi, in primo luogo, sulla rilevanza, in sede processuale penale, della sussistenza, in capo all’imputato, del vizio di mente, quale “stato di salute” comportante l’assoluzione del reo, con conseguente efficacia preclusiva rispetto alla possibilità di esperire, sia ad opera del soggetto leso dalla condotta criminosa che dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., la richiesta di risarcimento dei danni. Ciò premesso, va, in via preliminare, riportata la giurisprudenza più significativa in tema di stato di infermità mentale riscontrabile in capo all’imputato, quale fulcro dell’intera trattazione. A tal proposito, si registra una casistica giurisprudenziale che contempera, con straordinario equilibrio, le esigenze di tutela da riconoscere sia alla persona che, nel commettere un’azione penalmente rilevante verso la vittima, non ha il pieno controllo delle proprie azioni che quelle da attuare nei confronti del soggetto leso. Scendendo nel dettaglio, gli Ermellini sostengono che: “I disturbi della personalità (nevrosi o psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli articoli 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità: globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè: consistenza e intensità intese come volere concreto e forte; rilevanza e gravità presente come dimensione importante del disagio stabilizzato; rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito” (Cass.pen, sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17305). In altri parole, per dichiarare l’effettiva sussistenza, in sede processuale penale, del vizio totale o parziale di mente in capo all’imputato, va riscontrata l’incidenza di tali stati patologici “sulle capacità intellettive e volitive della persona” (sez. III 11/15157) che devono quindi estrinsecarsi affette da “una grave e permanente compromissione” (sez VI 11/17305). Dall’analisi delle pronunce sin qui riportate, emergono due dati di notevole rilievo: 1) Dalla attenta lettura dell’articolo 88 c.p. si evidenzia che il legislatore ha accolto, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, un indirizzo bio-psicologico, per cui non è sufficiente accertare in sede giudiziale, che l’imputato soffra di una malattia mentale (neanche la più grave), ma occorre riscontrare senza ombra di dubbio che la stessa abbia azzerato la capacità di intendere e di volere. 2) La nozione di infermità psichica è estremamente ampia (sempre secondo la dottrina più accreditata), poiché, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel “concetto di infermità” non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, pure se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (Cass. S.U. 25-1/8-3-2005). Ciò implica che deve sussistere la contestualità tra l’incapacità e la commissione del fatto criminoso da parte dell’agente, quale dimostrazione pratica della patologia che afflige il soggetto e che la differenza tra vizio totale e quello parziale di mente si fonda su di un dato esclusivamente quantitativo. Tenuto, dunque, conto dei profili sopra delineati e passando ad esaminare l’elemento ad essi collegato dell’imputabilità, con riferimento agli stati emotivi e passionali sussistenti al momento della commissione del fatto criminoso, va rilevato che: “in tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto la capacità del soggetto di calibrare la propria condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica ed autocritica ed agiscono come modulatori dell’impulsività ed istintualità” (Cass. pen., sez.VI, 31 marzo 2010, n. 12621). Va concluso, di conseguenza, che va esclusa la rilevanza degli stati emotivi e passionali per espressa previsione legislativa ex articolo 90 c.p., in quanto tali stati “non escludono ne diminuiscono l’imputabilità”, nell’ipotesi in cui vengano “in sé e per sé considerati”, mentre rilevano processualmente in favore dell’imputato qualora in essi sia ravvisabile un indice di uno stato patologico che risulti con plastica evidenza espressione dell’infermità (ossia di “un vero e proprio patologico, sia pure di natura transitoria e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione clinica” (Cass.,I, 27-1-1998)), disciplinata

Abogados e dispensa dalla prova attitudinale: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/03/2016 n. 5073. L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia in modo effettivo e  regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di ieri (15 marzo 2016, n. 5073), con cui vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali l’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e l’iscrizione all’albo.   L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ questo il principio di diritto che può ricavarsi dalla lettura della sentenza del 15 marzo 2016, n. 5073 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingono il ricorso presentato da un “abogado” avverso la decisione del proprio Consiglio dell’ordine locale – poi confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense – con cui veniva respinta la sua richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario. L’occasione offre lo spunto agli Ermellini per ricordare i requisiti in presenza dei quali è possibile ottenere la dispensa dalla prova attitudinale. Si legge nella sentenza che «L’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale. Occorre che l’avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine» perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l’art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine». Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogado-iscrizione-esercizio-tre-anni Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg