Assegno Sociale: 485 euro al mese per chi è in difficoltà. Come richiederlo.

Anche nel 2016 è previsto l’assegno sociale, cioè una prestazione assistenziale che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, invece, di una provvidenza economica pensata per le persone anziane a basso reddito. Ecco come si può presentare la domanda, i requisiti ed i limiti reddituali necessari per ottenere il beneficio. Requisiti e limiti reddituali Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare: cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’UE, oppure, se extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno CE; residenza in Italia; soggiornare in Italia da almeno 10 anni in via continuativa; essere privi di reddito o con reddito inferiore ai limiti stabiliti; età pari o superiore a 67 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda, invece, i limiti reddituali c’è da fare una distinzione tra beneficiario coniugato e non. Infatti, per il beneficiario non coniugato il reddito annuo non deve superare l’importo annuo dell’assegno sociale pari a 5.824,91 euro per il 2016. Se, invece, il soggetto che ha diritto al beneficio è coniugato l’importo non deve superare il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale e cioè 11.649,82 euro. L’intero importo dell’assegno sociale viene erogato solo ed esclusivamente nei casi in cui il soggetto sia totalmente privo di reddito, in caso contrario verrà calcolato decurtando dall’importo annuo dell’assegno sociale il reddito percepito dal beneficiario. Facciamo un esempio Se il reddito annuo del beneficiario è pari a 2.500 euro e l’importo annuo dell’assegno sociale pari a 5.824,91 basterà sottrarre a quest’ultimo il reddito percepito dal soggetto e quindi: 5.824,91 – 2.500 = 3324.91 da ripartire su tredici mensilità). Maggiorazioni e riduzioni In alcuni casi l’assegno sociale può essere soggetto a maggiorazioni e riduzioni, nello specifico, sono previste riduzioni del 50% quando il beneficiario è ricoverato presso una struttura per la cura e l’assistenza con vitto e alloggio a carico dell’Assistenza Sanitaria Nazionale; una riduzione del 25% quando il beneficiario è ricoverato in struttura per la cura e l’assistenza e la retta è corrisposta da lui direttamente o dai familiari ma risulta essere meno della metà dell’assegno sociale. E’ prevista invece una maggiorazione nei casi in cui ci siano vincoli reddituali. Bisogna ricordare che alcuni dei redditi percepiti dal beneficiario non vanno calcolati al fine di stabilire il reddito annuo ed essi sono: TFR o eventuale anticipo; assegni per assistenza personale erogati da INPS o INAIL; indennità di accompagnamento; abitazione di proprietà adibita ad abitazione principale; pensione liquidata secondo il sistema contributivo (non oltre un terzo dell’assegno sociale); trattamenti di famiglia; assegno sociale anni precedenti; indennità di comunicazione per i sordomuti. L’assegno sociale, in caso di morte del beneficiario, non viene erogato a favore di coniugi o figli poiché non è una pensione da lavoro, infatti non dà neanche diritto alla quattordicesima. Come fare domanda Per poter presentare la domanda al fine di ottenere l’assegno sociale il cittadino può disporre di diversi canali: INPS, o con modalità telematica (sul sito ufficiale www.inps.it) o con l’ausilio del contact center (803164 da rete fissa, 06164164 da telefono cellulare); Patronati, Caf, liberi professionisti. Alla domanda devono essere aggiunti degli allegati: autocertificazione dei dati personali; dichiarazione della situazione reddituale; dichiarazione di responsabilità su eventuale ricovero con retta a carico dello Stato. Fonte: http://www.lavoroeconcorsi.com/domanda-requisiti-assegno-sociale#ixzz46SKy90jq Foto: http://www.strettoweb.com/wp-content/uploads/2015/03/Assegno.jpg
Equitalia, a Ferragosto sospese le notifiche delle cartelle esattoriali. E presto pagamenti più comprensibili

Nel periodo di Ferragosto saranno sospese le notifiche delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia, proprio come già accaduto tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini che, nel corso dell’audizione alla commissione Finanze sulle tematiche connesse all’attività di riscossione coattiva, ha spiegato l’importanza di questa tregua tra fisco e contribuenti. “Vuole essere un gesto d’attenzione nei confronti dei cittadini volto a favorire un clima di fiducia”, ha sottolineato Ruffini che ha aggiunto: “Come nel periodo natalizio ci furono due settimane di sospensione, è probabile che per Ferragosto ci sia un periodo analogo di fermo delle notifiche delle cartelle. Una stop che, anche questa stavolta, non varrà per tutti gli atti (ci sono un migliaio di atti inderogabili per i quali non può essere applicata nessuna sospensione), ma che è reso possibile dai buoni risultati mostrati da Ruffini in commissione. La riforma che ha condotto alla nascita di Equitalia ha, infatti, portato a triplicare quasi gli incassi: da 2,9 miliardi di euro a 8,2 miliardi di euro nel 2015, con un incremento dell’11,2% rispetto al 2014. “L’obiettivo quindi – ha sottolineato l’ad – è stato puntualmente raggiunto”. L’annuncio di Ruffini si va ad aggiungere all’altra novità che lo stesso ad di Equitalia ha annunciato, tramite una mail, a tutti i suoi dirigenti: anche loro dovranno sottoporsi alla prova che lui ha affrontato all’inizio del suo mandato, qualche mese fa. Provare, quindi cosa significa stare allo sportello e affrontare gli inferociti utenti dell’agenzia di riscossione fiscale. Sarà per questo che Ruffini, spiegando in commissione Finanze le criticità maggiori di Equitalia, ha anche detto: “Il contribuente ha il diritto di sapere perché qualcuno citofona un giorno a casa sua e gli dice: mi devi dare X. Con l’Agenzia delle Entrate stiamo studiano un nuovo modello di cartelle esattoriali che siano più comprensibili. Il punto di maggiore difficoltà – ha proseguito – è costituito dalla mancanza di elementi che consentano di rendere sufficientemente chiara la motivazione della pretesa creditoria. Chi riceve una cartella – ha proseguito – deve poter capire cosa gli viene chiesto, senza dover ricorrere a consulente per dover decifrare il documento. Abbiamo il dovere di dare le informazioni che il cittadino richiede”. Insomma Equitalia “sa di dover riscuotere una certa somma, ma spesso non sa con esattezza la motivazione sottesa alla richiesta di pagamento”, emessa da parte dell’ente creditore che può essere un Comune o un altro ente locale. “Se aumentassero, quindi, queste informazioni – ha copncluso Ruffini – si faciliterebbe il pagamento al contribuente e migliorerebbe il rapporto di fiducia nel sistema fiscale”. Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/20/equitalia-a-ferragosto-sospese-le-notifiche-delle-cartelle-esattoriali-e-presto-pagamenti-piu-comprensibili/2655910/ Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A
Mutuo: esproprio automatico della casa a chi non paga 18 rate

Chi firmerà la clausola di inadempimento perderà la casa senza giudice e asta ma si libererà completamente del debito residuo anche se l’immobile dovesse essere venduto a un prezzo inferiore. Chi non ce la fa a pagare la rata del mutuo potrà perdere la casa senza bisogno di un procedimento di espropriazione forzata, di un processo esecutivo, di un giudice e di un’asta pubblica: la banca prenderà la sua casa e la venderà; con il ricavato dalla vendita forzata, soddisferà il suo credito e il debitore sarà definitivamente libero, senza nulla più dovere all’istituto di credito. È quanto prevede il testo del decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che recepisce la direttiva comunitaria sui mutui [1]. Il funzionamento della riforma è piuttosto semplice e si può riassumere nei seguenti passaggi: – innanzitutto, la nuova disciplina non ha effetto retroattivo e non si applica, quindi, a chi ha già firmato il contratto di mutuo, ma solo a chi lo stipulerà d’ora innanzi, o meglio “dopo 15 giorni dalla pubblicazione del testo di legge in Gazzetta Ufficiale” (il che dovrebbe avvenire a breve); – in secondo luogo, non si tratta di una previsione obbligatoria e, quindi, valevole per tutti i contratti, ma solo per quelli in cui le parti abbiano espressamente concordato di inserire tale clausola (cosiddetta “clausola di inadempimento”). Dunque, la disciplina di legge suggerisce solo uno dei modi con cui è possibile risolvere il problema della morosità del cliente, fermo restando che banca e mutuatario non saranno vincolati a recepire tale indicazione nel contratto. Si tratta, in definitiva, di una clausola facoltativa. In verità, i dubbi sorgono perché la banca, quando si tratta di erogare mutui, fa sempre il ruolo della parte forte, imponendo le proprie condizioni senza consentire al consumatore di trattare sui singoli punti del contratto, contratto che – evidentemente – è stilato su appositi formulari prestampati secondo la logica «prendere o lasciare»; – la possibilità per la banca di mettere in vendita l’immobile scatterà solo dopo il mancato pagamento di 18 rate. Attualmente, la disciplina sui mutui prevede la possibilità, per l’istituto di credito, di revocare il mutuo e imporre l’immediato rientro solo in caso di mancato adempimento di 7 rate; – con la sottoscrizione della “clausola di inadempimento”, la banca avrà la facoltà, in caso di morosità del cliente, di vendere l’immobile dato in garanzia e soddisfarsi sul ricavato, senza dover azionare la procedura di pignoramento e le aste giudiziarie; nello stesso tempo il mutuatario sarà totalmente libero da ogni debito, anche se il prezzo ottenuto dalla vendita dell’immobile dovesse essere inferiore al credito residuo della banca. Un esempio chiarirà meglio la situazione che potrebbe venirsi a creare: se il cliente non ha mai pagato una rata del mutuo e, quindi, avanza un debito di 100.000 euro e la banca, dopo aver messo in vendita l’immobile, riesce a piazzarlo a 80.000 euro, il cliente sarà comunque liberato da tutto il debito residuo. In pratica, la vendita diretta della casa da parte della banca senza passare dal Tribunale comporterà l’estinzione dell’intero debito anche se il “ricavato” dalla cessione è inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza; – se il cliente accetta di firmare la “clausola di inadempimento” sarà necessaria la presenza di un consulente che gli illustri il significato e le implicazioni di tale previsione; – il cliente potrà sempre, in sede di firma del contratto di mutuo, rinunciare alla “clausola di inadempimento” e optare per le vecchie regole che prevedono, come detto, la risoluzione del contratto al mancato pagamento di 7 rate e la procedura giudiziale dell’asta. Ma, in questo caso, se la vendita avverrà a un prezzo inferiore rispetto al debito residuo, il cliente non sarà ancora libero; – resta ferma la possibilità per il cliente di accedere ai sistemi di welfare, come il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa che consente a certe categorie di mutuatari che incappino in condizioni di svantaggio (fra cui perdita del posto del lavoro, sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza) di sospendere il pagamento delle rate per 18 mesi. [1] Direttiva UE n. 17/2014. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118489_mutuo-esproprio-automatico-della-casa-a-chi-non-paga-18-rate#sthash.3YRipvNs.dpuf Foto: http://www.italia.co/wp-content/uploads/2016/03/esproprio-prima-casa.jpg