Critica giornalistica: è sempre necessario bilanciare gli interessi in gioco

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 14/03/2016 n° 4897 Nella valutazione del diritto di critica, come in quello di cronaca, è necessario operare un bilanciamento tra l’interesse alla reputazione del soggetto leso e l’interesse anche non siano introdotte limitazioni alla libertà di pensiero tutelata costituzionalmente. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 14 marzo 2016, n. 4897. Il caso vedeva alcuni giornalisti essere condannati a corrispondere una somma di denaro per violazione del diritto all’onore ed alla reputazione con riferimento a due articoli pubblicati su un quotidiano nei quali veniva riportata la notizia di un trasferimento di un ufficiale dei carabinieri ad un altro incarico a causa delle indagini relative ai tragici eventi accaduti in Genova nel periodo del vertice internazionale G8. Secondo gli ermellini, il diritto di cronaca e quello di critica, entrambi espressione della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata, presentano differenze che si riflettono sui limiti della scriminante. Il diritto di cronaca si concretizza nell’esposizione di fatti che presentano un interesse per la generalità, allo scopo di informare i lettori, mentre il diritto di critica consiste nell’apprezzamento e nella valutazione di fatti, nell’espressione di un consenso o di un dissenso rispetto ad una certa analisi. Per quanto attiene all’esercizio di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni che si possono sintetizzare nella verità della notizia pubblicata, nell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza) e nella correttezza formale nell’esposizione (c.d. continenza) (Cass, 25 maggio 2000, n. 6877 e Cass 4 luglio 1997, n. 41). La critica, in quanto consistente in una manifestazione di una opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista del soggetto che la esprime, con la conseguenza che i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva (Cass. pen., n. 935/1999 e Cass. pen., n. 3477/2000). Anche nella valutazione del diritto di critica giornalistica, sebbene si possano riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Si tratta di un bilanciamento che viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo esercizio del diritto di critica, oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell’argomento, la correttezza dell’espressione, la quale impone che la critica si esprima in termini formalmente misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato. Nella specie i giudici della Suprema Corte hanno affermato che nella sentenza impugnata era venuta meno la valutazione se all’interno dell’articolo le affermazioni fossero espressione di una opinione personale da parte dei giornalisti; la motivazione della Corte d’Appello, che si è limitata ad affermare che gli articoli dovevano essere inquadrati nel novero del diritto di critica è risultata carente dal punto di vista motivazionale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/17/critica-giornalistica-necessario-sempre-bilanciare-interessi-in-gioco Foto: https://pbs.twimg.com/media/Cf_0DqlW8AAoYh4.jpg
Patrocinio a spese dello Stato: decreto di pagamento deve essere contemporaneo alla sentenza

Tribunale, Milano, sez. IX civile, decreto 22/03/2016 Per effetto dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore. È quanto ha stabilito il giudice nella pronuncia in commento. Nel caso all’esame, un legale depositava istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della intervenuta definizione del procedimento nella medesima udienza. Osserva il giudice che “per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore” (art. 83 d.P.R. 115 del 2002), vincolando il giudice al principio della domanda. Ne consegue che con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere. In sostanza, in mancanza di un’espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d’ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Anzi, l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale è, per la giurisprudenza prevalente, illegale o comunque abnorme. Tuttavia, precisa giustamente il giudice, il difensore non decade dal diritto al compenso, potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento, allegando tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda, come avvenuto nella fattispecie. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/25/patrocinio-a-spese-stato Foto: https://www.google.it/search?q=patrocinio+a+spese+dello+stato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwoLOizZDMAhVIVhQKHUsCDt0Q_AUICCgC&biw=1093&bih=504#tbm=isch&q=patrocinio+gratuito+tribunale&imgrc=EjcAiJAtg70ALM%3A
Trust familiare: sì al sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Cassazione penale, Sezione III, sentenza 07/03/2016 n° 9229 L’atto gratuito a favore di congiunti, soprattutto ove effettuato in tempi sospetti, è da considerare elemento indiziario significativo e sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come l’interposizione reale che, una volta provata, rientra tra i casi in cui è ammessa la confisca. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7 marzo 2016, n. 9229. Alla Corte veniva rimessa la questione circa la possibilità di sottoporre, nel corso delle indagini preliminari, a misure cautelari (sequestro preventivo strumentale alla successiva confisca per equivalente) beni in relazione ai quali l’indagato aveva attuato meccanismi di segregazione patrimoniale (nella specie la creazione di un trust familiare), tali da condurre ad una diversificazione tra il suo patrimonio personale, aggredibile, e quello segregato, che viceversa poteva essere inteso in linea di principio escluso dall’ambito della pretesa cautelare del giudice penale. La caratteristica fondamentale del trust, come evidenziato dalla giurisprudenza, è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente che al soggetto trasferitario; i beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario, non sono suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari. Di conseguenza, i creditori del trasferitario non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché questi sono in proprietà del trustee, i creditori di quest’ultimo non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione e i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi solo sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate. Il trust può essere costituito anche a fini meramente simulatori; in tale ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito che presupposto essenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Ove risulti che la perdita di controllo di beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio (Cass. pen., Sez. V, 30 marzo 2011, n. 13276). Gli elementi su cui deve prestarsi attenzione, al di là del risultato conseguito dal programma di segregazione, al fine di evidenziare le vere finalità del trust sono: a) la struttura giuridica: il trust familiare è costituito dall’indagato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari, senza una reale uscita del patrimonio dall’orbita di interesse del disponente; b) l’effetto giuridico: il trust rientra tra i negozi fiduciari in cui una terza persona, a seguito dell’accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato; c) le conseguenze pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust familiare i beni dell’indagato restano comunque nell’ambito familiare, sicché essi continuano a rimanere nella sua disponibilità in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato, che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni. Secondo gli ermellini è necessario accertare se il soggetto disponente, dopo la costituzione del trust, conservi ancora una forza di dominio sui beni conferiti in esso, tale da attrarli ancora nella sua sfera di disponibilità. Eventuali indici sintomatici possono essere costituiti da una possibile compartecipazione del disponente nella struttura societaria interna al trustee, la gratuità del negozio, la permanenza, in capo al disponente, di ampi poteri di gestione dei beni tali da inficiare la validità complessiva del trust, l’opportunismo individuabile nel trasferimento della qualifica di trustee nell’immediatezza dell’avvio delle indagini preliminari e la sussistenza di legami parentali tra disponente e beneficiari. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/09/trust-familiare-si-a-sequestro-preventivo-finalizzato-alla-confisca