Cassazione: licenziamento illegittimo per furto di scarsissimo valore

Con sentenza n. 6764 del 12 aprile 2016 la Corte di Cassazione ha ritenuto eccessivo, annullandolo, un provvedimento di licenziamento di una impresa che aveva inteso punire un proprio capo reparto, che non aveva pagato in cassa alcune rondelle metalliche di valore pari a 2,90 euro. La sentenza non ha fatto altro che confermare quanto deciso dal giudice di primo grado e da quello di appello. I tre gradi di giudizio non sono riusciti ad accertare se il lavoratore, mettendo a posto gli scaffali, aveva inserito nella propria tasca le rondelle metalliche per una sorta di riflesso condizionato o per proprie necessità personali. La sentenza rileva in particolare per il richiamo implicito alla concreta offensività del fatto, esclusa la quale la condotta viene considerata irrilevante (1). Si ricorda, in particolare, che in materia di furto, fino ad oggi lo strumento giuridico utilizzato per non punire l’offesa irrilevante è stato l’art. 49 comma 2 cp, ovverosia il reato impossibile inteso come reato privo di offensività del fatto. Viene richiamato, allo stesso scopo, il nuovo istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; istituto, questo, i cui effetti si riflettono evidentemente sul menzionato art. 49 cp, di cui è ridotta l’estensione applicativa. Ciò, in quanto esso è stato spesso è stato utilizzato in situazioni, che da oggi rientrano a pieno titolo nell’art. 131 bis cp. Non è un caso che sia stato proprio il Tribunale di Roma che con sentenza del 2 maggio del 2000 qualificò come reato impossibile il furto di merce di modesto valore che oggi la giurisprudenza di merito fa rientrare pacificamente nell’ambito della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (2). Dall’esame parallelo delle sentenze richiamate emerge un unico filo conduttore, costituito dalla valutazione della concreta offesa. Essa, costituirà oggetto di analisi specifica da parte del Tribunale interessato alla trattazione della causa. La concreta offesa, diviene quindi espressione di un principio generale, applicato anche nella sentenza in commento. Fonti: (1)http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-licenziamento-illegittimo-furto-scarsissimo-valore (2)http://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-introduzione-al-nuovo-istituto-della-non-punibilita-del-fatto-per-particolare-tenuita__16-11-2015.php  

Prescrizione dei reati: come funziona?

La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione del reato sia seguita da una sentenza di condanna inderogabile. L’ispirazione dell’istituto, sul quale gli orientamenti della scienza penalistica sono unanimi, va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale. Tuttavia, nel corso degli anni, la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi, confluiti nella legge cd. “ex Cirielli” n. 251/2005. Una nuova riforma, peraltro, è da qualche tempo al vaglio del Parlamento ma risulta arenata in Senato per alcune criticità che la connotano (leggi: “Prescrizione: che fine ha fatto la riforma?”) Termini di prescrizione Per individuare quali termini di prescrizione si applicano ai diversi tipi di reato, in generale occorre fare riferimento alla durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto. Reati di particolare gravità La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità. Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali. Qualche esempio Tenendo conto di quanto sinora detto, facciamo alcuni esempi. Si pensi al reato di furto. Per esso la legge prevede la pena edittale massima di sei anni. Di conseguenza, sarà questo il termine che deve decorrere prima che lo stesso si prescriva. Se invece guardiamo al reato di lesioni personali, la pena edittale massima è di tre anni. In tal caso, seguendo le regole generali, il termine di prescrizione sarebbe triennale ma, poiché il nostro ordinamento prevede che in ogni caso per i delitti la prescrizione è di minimo sei anni, sarà a tale termine che occorrerà fare riferimento. Infine, prendiamo come esempio l’omicidio stradale. La fattispecie “semplice” prevede come pena edittale massima la reclusione per sette anni. In forza del raddoppio della prescrizione il relativo termine sarà quindi di quattordici anni. Inapplicabilità della prescrizione La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile. Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità. Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo. Per tali reati, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla loro punizione. Rinuncia alla prescrizione L’articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell’istituto in commento) stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527). Decorrenza della prescrizione Ma da quando deve iniziarsi a computare il termine di prescrizione? Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente. Nel primo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza. La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato. Sospensione della prescrizione Non bisogna poi dimenticare che il decorso della prescrizione può essere sospeso al verificarsi di determinati eventi. Ciò avviene, innanzitutto, laddove una particolare disposizione di legge imponga la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare. Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio. Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore e il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata). Con riferimento a tale ultima ipotesi si sottolinea che, con la sentenza numero 45 del 14 gennaio-25 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma che la prevede, nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l’irreversibilità di uno stato mentale dell’imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento che, di conseguenza, viene sospeso. In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione. Interruzione della prescrizione Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto. Nel dettaglio l’interruzione deriva, innanzitutto, dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Sono inoltre idonei a interrompere la prescrizione anche: – l’ordinanza che applica le misure cautelari personali; – l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto; – l’interrogatorio

A che velocità scatta l’autovelox

E’ capitato a tutti di chiedersi a che velocità scatta la foto dell’autovelox. Per rispondere a questa domanda riportiamo qui di seguito alcune informazioni pratiche, che possono aiutarci a stare piu tranquilli, nel caso in cui temessimo di aver superato il limite di velocità segnalato. Gli autovelox devono essere programmati a scattare la foto al superamento del limite di velocità previsto sulla strada di percorrenza, garantendo comunque una tolleranza di almeno il 5% e, comunque, non inferiore a 5 km/h [1]. In buona sostanza, l’autovelox si mette in funzione non appena l’automobilista supera di oltre il 5% il limite di velocità della strada. Facciamo qualche esempio per comprendere meglio: se in una strada vi è un limite di velocità di 110 km/h, l’autovelox può scattare la foto solo nel momento in cui l’automobile supera 115,5 km/h (ossia 110 km + 5%); se in una strada vi è un limite di velocità di 50 km/h, l’autovelox può scattare la foto solo nel momento in cui l’automobilista supera 55 km/h: in questo caso, infatti, poiché il 5% di 50 è 2,5, si applica la seconda regola (sopra richiamata) secondo cui la tolleranza non può mai scendere al di sotto di 5 km/h); se in una strada vi è un limite di velocità di 90 km/h, l’autovelox scatta al superamento di 95 km/h (anche in questo caso, infatti, il 5% di 90 è inferire a 5, essendo pari infatti a 4,5); se in una strada vi è un limite di velocità di 100 km/h, l’autovelox scatta da 105 km/h in su (ossia 100 + 5%); se in una strada vi è un limite di velocità di 130 km/h, l’autovelox scatta a partire da 136,5 km/h (ossia 130 + 5%). Si comprende bene che, fin quando il limite di velocità non supera 100 km/h, per sapere quando si attiva l’autovelox è necessario sommare 5 al limite predetto. Da 110 km/h in su è necessario effettuare il calcolo del 5%. Attenzione: i limiti appena indicati sono considerati minimi; questo vuol dire che la polizia ben potrebbe fissare l’attivazione dell’autovelox a una velocità superiore al 5%. Così, per esempio, in un tratto stradale ove è previsto il limite a 50 km/h, le autorità potrebbero comunque decidere di far scattare la foto solo se l’automobile supera 100 km/h. Strade in salita o discesa Spesso, nel caso di strade a doppio senso di circolazione, l’autovelox è in grado di rilevare la velocità delle auto su entrambi i sensi di marcia. Nel caso, però, in cui la strada sia in pendenza, si potrebbe ritenere che vi sia maggiore tolleranza sulla tratta in discesa che non su quella in salita. Si tratta, però, di una falsa convinzione: anche in discesa i limiti restano gli stessi e così pure la tolleranza del 5% sia per chi sale che per chi scende. Taratura dell’autovelox Ricordiamo che l’autovelox deve essere necessariamente omologato e tarato. Dei relativi certificati l’automobilista ha diritto a prendere visione. Sanzioni per la multa con autovelox Se l’automobilista supera il limite di velocità della strada di oltre il 5% (tolleranza) scattano sanzioni differenti a seconda dello scarto tra la velocità rilevata e quella consentita. In particolare: per chi supera di non oltre 10 km/h il limite di velocità, la sanzione va da 39 e 159 euro; per chi supera il limite di velocità di oltre 10 km/h, ma non oltre 40 km/h, la sanzione va da 159 a 639 euro, con decurtazione di 3 punti dalla patente; per chi supera i limiti di oltre 40 km/h, ma non oltre 60 km/h, scatta la sanzione da 500 a 2.000 euro, con decurtazione di 10 punti dalla patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida (identica la sanzione in caso di conducente neopatentato); per chi supera il limite massimo di oltre 60 km/h, scatta la sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro, la decurtazione di 10 punti patente nonché il ritiro e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi. I punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l’abbia conseguita da meno di 3 anni. [1] Art. 197 D.P.R. 610/96. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117752_a-che-velocita-scatta-lautovelox#sthash.wUZJhZBt.dpuf Foto: http://immagini.insella.it/sites/default/files/anteprima/multe-autovelox.jpg