Multa nulla per difetto di notifica se non c’è compiuta giacenza

Raccomandata non ritirata dal destinatario: la posta non può apporre il timbro di “compiuta giacenza” prima dei 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata. Chi non ritira la raccomandata con la multa dalle mani del postino e non si cura poi di ritirarla all’ufficio postale ha un nuovo motivo per impugnare il verbale: con una recente sentenza, il giudice di Pace di Teramo [1] ha infatti chiarito che la contravvenzione va annullata se le Poste appongono, sulla busta, il timbro con la dicitura “compiuta giacenza” prima del decorso di 10 giorni dall’avviso al destinatario. Ma cerchiamo di comprendere meglio come funziona questo ennesimo vizio di forma della notifica di atti giudiziari e amministrativi. Come funziona la compiuta giacenza Come abbiamo già spiegato nella nostra guida sulla compiuta giacenza, tutte le volte in cui il postino, nel tentare di recapitare un atto giudiziario o un avviso di pagamento [2], non trova il destinatario all’indirizzo indicato sul plico, riporta la raccomandata all’ufficio postale e ne dà comunicazione a quest’ultimo inviandogli una seconda comunicazione (anch’essa con raccomandata). In questa lo invita a recarsi in Poste per ritirare l’atto di cui si era tentata la notifica. Se il destinatario non lo fa, dopo 10 giorni la notifica si considera come avvenuta (anche se mai ritirata) e viene apposta, sulla raccomandata, la dicitura “compiuta giacenza”. In questo caso, dunque, a differenza delle normali raccomandate, il plico non rimane giacente per 30 giorni, ma solo 10. Se il timbro viene apposto prima dei 10 giorni La sentenza in commento chiarisce che il rispetto dei 10 giorni prima dell’apposizione del timbro “compiuta giacenza” è richiesto a pena di nullità della notifica. Pertanto, se sulla multa (ma il discoro può essere esteso a qualsiasi altro atto amministrativo o giudiziario) è apposta la dicitura “non ritirato” anche nove giorni dopo la spedizione della (seconda) raccomandata con cui l’automobilista è avvisato che il verbale è depositato in giacenza alla Posta, si ha un vizio di forma e nessun pagamento è dovuto. Perché si perfezioni la notifica è necessario che siano decorsi tutti i dieci giorni; diversamente essa va dichiarata nulla. La fretta dell’ufficio postale, che non aspetta tutti i 10 giorni prima di marcare la raccomandata con la dicitura “compiuta giacenza”, salva quindi il destinatario che in ogni caso, per far valere il vizio, deve comunque impugnare l’atto davanti al giudice. [1] G.d.P. Teramo, sent. n. 126/2016. [2] Si pensi – come nel caso di specie – al Prefetto per quanto riguarda l’ingiunzione di pagamento di un verbale per violazione del codice della strada. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117556_multa-nulla-per-difetto-di-notifica-se-non-ce-compiuta-giacenza#sthash.1sjWnirl.dpuf Foto: https://pensareliberi.files.wordpress.com/2012/01/97504059.jpg

Buca stradale: niente risarcimento al pedone che conosce la strada

C. App. Lecce, sent. n. 45/2016. Scivolone in una buca sul marciapiedi: il principio secondo cui il risarcimento non spetta tutte le volte in cui il pericolo può essere previsto ed evitato con un po’ di prudenza si applica non solo al pedone distratto, caduto nella voragine perché non bada a dove mette i piedi, ma anche tutte le volte in cui il danneggiato conosce bene i luoghi perché limitrofi alla propria abitazione. Chi può prevedere l’insidia, perché allertato da una serie di fattori come la conoscenza della strada o l’illuminazione della stessa, non ha diritto ad alcun indennizzo. A chiarirlo è la Corte di Appello di Lecce in una recente sentenza . Come abbiamo specificato nella nostra guida sui danni da buche stradali, per ottenere il risarcimento il pedone non può limitarsi a dimostrare solo l’esistenza di una insidia stradale. Il giudice, infatti, è chiamato a verificare una serie di elementi relativi al caso concreto come, ad esempio, la dimensione della buca (tanto più è grande, tanto più è evitabile e, quindi, tanto più è difficile ricevere l’indennizzo), il momento in cui è avvenuta la caduta (se in pieno giorno – circostanza che rende l’evento evitabile – o durante la notte e, in quest’ultimo caso, l’illuminazione della strada), l’età del danneggiato (e, quindi, la prontezza dei riflessi e della muscolatura e modificare la propria rotta) e, non in ultimo, la conoscenza dei luoghi in cui è avvenuto lo scivolone. Insomma, non è la semplice presenza della buca a garantire il risarcimento, ma prevalgono gli “elementi soggettivi”. Nella sentenza in commento viene precisato che non ha diritto al risarcimento chi percorre spesso la strada con la buca e, dunque, la conosce bene. A maggior ragione se il tratto è illuminato e nel referto medico non vi è menzione della causa della caduta. A escludere il risarcimento è anche l’età dell’infortunato che, secondo la giurisprudenza consolidata, tanto più è giovane, tanto più consente di evitare le insidie grazie ai riflessi e le possibilità motorie. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117553_buca-stradale-niente-risarcimento-al-pedone-che-conosce-la-strada#sthash.vkkgSJdr.dpuf Foto: http://unitiperalbiano.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/strada5.jpg

Lesioni causate da errore medico: da quando decorre il termine per la querela

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 29/03/2016 n° 12701 Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte coglie l’occasione per rimarcare la differenza tra momento consumativo del reato e termine di proposizione della querela, confrontandosi con una fattispecie in tema di responsabilità medica. Il fatto L’imputato, medico con qualifica di primario del reparto di oncoematologia veniva rinviato a giudizio per una condotta di lesioni colpose aggravate, consistita nell’aver prescritto una terapia chemioterapica ad una paziente e nell’aver omesso di controllare la somministrazione della stessa, affidata ad un infermiere con la vigilanza di uno dei medici del reparto. Fatto avvenuto il 21.01.2005. Nell’esecuzione della terapia, si verificava infatti uno sversamento del liquido chemioterapico nella pleura della paziente, che cagionava così alla stessa lesioni personali (pleurite chimica). Il giorno successivo, 22.01.2005, il primario effettuava un parziale drenaggio del liquido chemioterapico. Il momento consumativo del fatto veniva però identificato in data 08.04.2008, ritenendosi perfezionata in capo all’imputato una condotta omissiva permanente, consistita nell’aver omesso la dovuta rappresentazione del fatto alla persona offesa fino a quella data. La stessa, dopo essere venuta a conoscenza delle risultanze dell’esame spirometrico effettuato nel marzo 2009, per il tramite della relazione medico legale depositata il 14 aprile 2009, provvedeva a sporgere formale denuncia querela in data 8 maggio 2009. Il ricorrente veniva dapprima riconosciuto colpevole del reato ascrittogli dal Tribunale di Palermo e, successivamente, anche dalla Corte d’Appello di Palermo, che pronunciava l’ordinanza impugnata. La decisione Con il ricorso introduttivo del giudizio relativo alla pronuncia in commento, il ricorrente lamentava, tra le altre cose: il travisamento della contestazione effettuato da parte di entrambe le corti di merito, riferendo la discrasia sussistente tra quanto contestato (condotta commissiva consistita nell’aver somministrato il liquido) e quanto statuito in sede di condanna (condotta omissiva consistita nell’aver omesso di vigilare l’operato dei delegati e nell’aver omesso di adeguatamente informare la paziente sull’entità del danno arrecatole); la mancata constatazione della correttezza e dell’assenza di vizi della delega di funzioni effettuata; la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; l’omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di tempestiva querela; il mancato riconoscimento di intervenuta prescrizione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della non menzione. La Corte, pur provvedendo ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali, per intervenuta prescrizione, ha provveduto a rigettare il ricorso dell’imputato con riferimento agli effetti civili, effettuando alcune importanti precisazioni circa il rapporto tra momento consumativo del reato, prescrizione dello stesso e tempestività della proposizione della querela. “Occorre preliminarmente considerare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 8 novembre 2011 n. 8904).” Dopo aver enunciato il principio sopra riportato, la Corte osserva come nel caso in esame non si tratti di in un’ipotesi di permanenza del trattamento medico, dovendosi necessariamente fissare l’insorgenza della malattia al momento dello stravaso del liquido chemioterapico. La condotta colposa deve pertanto ritenersi cessata alla data del 22 gennaio 2005, in cui il primario ricorrente effettuò il drenaggio parziale del liquido, non potendosi qualificare come “condotta colposa causatrice della malattia” il successivo comportamento del medico stesso, che ha omesso di effettuare la dovuta rappresentazione del fatto e delle conseguenze di esso alla persona offesa sino all’aprile del 2008. Tale ulteriore condotta, prosegue la Corte, “[…] potrà aver rilievo ad altri fini ma non può definirsi “causatrice” di una malattia già insorta”. Gli Ermellini proseguono conformandosi sul punto al consolidato orientamento per cui “[…] nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente”, identificando pertanto nella data dell’ultimo intervento medico (22.01.2005) il momento consumativo del reato e, per relationem, il dies a quo di decorrenza della prescrizione (richiamandosi a Cass. Pen. sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 21598), osservando come la stessa si sia realizzata in epoca antecedente all’emanazione della sentenza d’appello impugnata. La Corte, inoltre, coglie l’occasione per ribadire come tale orientamento relativo al momento consumativo del reato ed alla decorrenza del termine prescrizionale, non debba trarre in inganno nell’individuazione del termine per la proposizione della querela; esso viene infatti diversamente individuato nella data di deposito della relazione medico legale dell’aprile 2009; non nell’immediatezza del fatto, (gennaio 2005); non nel momento in cui l’imputato ha rappresentato alla persona offesa quanto completamente occorsole (aprile 2008). “Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata” (Cass. Pen. Sez. IV, 7 aprile 2014 n. 17592). Facendo poi riferimento alla responsabilità in concreto ravvisabile in capo al primario imputato, ed osservando come non possa darsi adito a condanna in sede penale, stante l’intervenuta prescrizione del reato, la Corte coglie l’occasione per ribadire il proprio orientamento in tema di responsabilità medica e principio di affidamento. Viene infatti evidenziato che“[…] garante è il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata categoria di eventi; ed è pertanto responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l’evento antigiuridico oggetto di protezione (Cass. Pen. Sez.IV, n. 9897 del 2015).