Siae: esenzione per spettacoli live con meno di 100 partecipanti

La liberalizzazione nella raccolta e gestione dei diritti d’autore per ora non ci sarà. L’esclusiva nella raccolta e gestione dei diritti d’autore resta alla SIAE: non ci sarà alcuna liberalizzazione. Almeno per ora. La scadenza del 10 aprile per l’attuazione della direttiva comunitaria che impone la riforma del diritto d’autore è alle porte, ma nessuna norma che preveda la caduta dello storico monopolio in capo alla Società Italiana Autori ed Editori è stata scritta da Governo o Parlamento. La strada, però, sembra essere già spianata pur un futuro chissà “quanto” imminente. Pende, infatti, al Senato, un emendamento che, in attuazione della direttiva UE, si rivolge non solo alla SIAE, ma anche a fantomatici “altri organismi di gestione collettiva” che attualmente però in Italia non esistono (per scaricare il testo dell’emendamento clicca qui). Insomma, come dire: “per ora le cose restano come sono, ma almeno iniziamo a prepararci per la riforma che verrà”. L’emendamento verrà probabilmente inserito nella legge europea. In esso viene imposto alla SIAE e “agli altri organismi di gestione collettiva” di garantire idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse”. Viene vietato agli stessi soggetti di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi. Il testo della nuova norma impone poi alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva di riformare l’attività di riscossione in modo da aumentare l’efficacia e la diligenza. Spicca poi la previsione di forme di riduzione o esenzione dei diritti di autore e dei diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, oppure con giovani esordienti titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la SIAE remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti. Tornando al tema della liberalizzazione, il Ministro Franceschini, che inizialmente aveva sposato una tesi probabilista alla apertura del mercato a società concorrenti, dopo l’intervento del presidente della SIAE, Filippo Sugar, in commissione Cultura alla Camera, ha dichiarato che, tutto sommato, il sistema italiano presenta elementi di vantaggio rispetto ai (pochi) sistemi che, invece, hanno sposato l’opposta politica. «Molti Paesi guardano con una certa invidia al fatto che noi abbiamo un’unica società nella gestione dei diritti d’autore», ha detto Franceschini in audizione. Il recepimento della direttiva, del resto, lascia uno spazio ai singoli Stati membri fissando solo semplici principi da rispettare. [1] Direttiva UE n. 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117245_siae-esenzione-per-spettacoli-live-con-meno-di-100-partecipanti#sthash.GkB7UGwC.dpuf Foto: http://cdn-1.lavoroefinanza.it/o/j/come-richiedere-un-permesso-siae-per-un-intrattenimento-pubblico-o-privato_203872f1df2c625ed57356fa220fbf5d.jpg
Benefici prima casa: si può cedere l’immobile al coniuge come casa coniugale

Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356 Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356. Per l’analisi dei fatti bisogna necessariamente partire dal dato normativo, ed in particolare la normativa sull’argomento è regolata dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria ‘96 (L. 28 dicembre 1995 n. 549 art.3 comma 131) e riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e loro pertinenze, nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa quando: 1) l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale; 2) non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto; 3) non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite; 4) non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa. Con la Legge di Stabilità 2016 si è stabilito che dal 1° gennaio 2016 sia possibile acquistare una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto. Chiariti i presupposti per la concessione e la decadenza da tali benefici, nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, l’ Amministrazione Finanziaria emetteva un avviso di liquidazione ritenendo il contribuente decaduto dalla agevolazione “prima casa” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge della casa coniugale in sede di separazione consensuale. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale respingevano il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva ricorso in Cassazione. La Corte, ne trattare il ricorso, preliminarmente indica i due filoni giurisprudenziali, contrastati tra loro. Il primo filone ritiene che trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione: qualora tale trasferimento intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui egli abbia beneficiato per l’acquisto di quell’immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2263). In base a tale orientamento, si ritiene che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti. Il secondo filone ritiene che la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi e che pertanto l’immobile destinato a casa coniugale «resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi»: ne consegue che resta intatta la ratio dell’agevolazione “prima casa”, vale a dire la funzione di “favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare” essendo il trasferimento svincolato da un corrispettivo e non costituisce donazione (Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, n. 23225). Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si focalizza in particolare sull’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n. 4, del T.U.R., il quale stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di “trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati”. “Il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione. Ciò evidenza l’irragionevolezza della decadenza. Infatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo egli conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici, mentre la fattispecie traslativa nell’ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori perimetro dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n.4, T.U.R.”. Tale conclusione è maggiormente rafforzata prendendo in esame l’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In base all’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» (la Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi). Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/23/separazione-coniugale-e-decadenza-dai-benefici-prima-casa Foto: http://www.immobiliarebramante.it/wp-content/uploads/2015/12/prima-casa1.jpg