Cassazione: nessun reato per la coppia che affitta l’utero in Ucraina

La legge 40 punisce coloro che si affidano alla maternità surrogata – vietata in Italia – eppure la Cassazione ha confermato l’assoluzione per una coppia di Napoli che ha avuto un figlio tramite la stessa pratica. I protagonisti della vicenda erano andati in Ucraina per avere un figlio con la maternità surrogata, tramite una donna che aveva acconsentito a farsi impiantare gli spermatozoi dell’uomo insieme agli ovuli di una donatrice sconosciuta. La pratica è perfettamente lecita in Ucraina e prevede che, dopo il parto, la madre surrogata dia il consenso a che il neonato sia dichiarato all’anagrafe come figlio naturale della coppia ‘appaltante’. Ad avviso della Suprema Corte, anche se in Italia questo ‘metodo’ per diventare genitori rimane vietato nonostante la Corte costituzionale abbia allentato i ‘paletti’ attorno al divieto di fecondazione eterologa, il ricorso all’utero in affitto in Ucraina non è perseguibile e la coppia italiana che se ne serve non commette reato. Così è stato respinto il ricorso della Procura di Napoli che voleva condannare marito e moglie per violazione della legge 40 sulla fecondazione assistita e per falsità in atto pubblico e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del bambino. Nel 2014 la Cassazione condannò invece una coppia per aver ottenuto un bambino sempre in Ucraina con l’utero in affitto, ma la storia era molto diversa: il piccolo non era figlio biologico di nessuno dei due, entrambi completamente sterili. Nel caso odierno invece il bimbo è per il 50% figlio dell’uomo che lo ha riconosciuto all’anagrafe. Ad avviso della Cassazione, la coppia deve essere assolta non in base alla sentenza n.162 della Consulta emessa il dieci giugno 2014, dal momento che il solo “dispositivo” di questo verdetto non apre le porte alla maternità surrogata tout-court, ma in considerazione del fatto che ci sono oscillazioni giurisprudenziali su quali siano i reati commessi dai cittadini italiani all’estero che possono essere perseguiti dai pm nel caso in cui nello Stato estero in cui si realizzano non sono ritenuti reato dalle leggi del posto. In proposito, la Suprema Corte sottolinea che è dirimente tenere conto della sentenza ‘Contrada’ emessa dalla Corte europea il 14 aprile 2015, nella quale si afferma che “la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono”. Nel caso di reato commessi all’estero non c’è chiarezza sulla loro perseguibilità. Così è stato respinto il ricorso della Procura contro la coppia alla quale era stata diagnosticata infertilità. Per la Cassazione, inoltre, i coniugi non sono perseguibili per non aver risposto alla richiesta del funzionario dell’ufficio consolare italiano di Kiev “di chiarire se si fossero avvalsi della procedura di surrogazione di maternità, all’interno del territorio ucraino”. In proposito, gli ‘ermellini’ ritengono che un simile comportamento non può essere considerato “una falsa dichiarazione” punita dall’art. 494 del codice penale. E non può essere considerata una “informazione falsa” – il falso in atto pubblico punito dall’art. 476 del codice penale – nemmeno il certificato con il quale la coppia ha riconosciuto all’anagrafe di Kiev di essere padre e madre naturali del bambino nato due giorni prima, il due settembre del 2014, dalla mamma ‘in affitto’ che aveva dato l’autorizzazione alla coppia di ‘prendersi’ il neonato, “alla stregua della normativa ucraina vigente”. Per questi motivi, i supremi giudici della Quinta sezione penale, hanno osservato che “non è dato cogliere alcuna alterazione dello stato civile del minore nell’atto di nascita del quale si discute, che, al contrario, risulta perfettamente legittimo alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto”. Con questa sentenza – n. 13525, presidente Aniello Nappi, relatore Giuseppe Di Marzo – la Cassazione ha respinto il ricorso del pm contro la sentenza di proscioglimento della coppia emessa dal gip partenopeo nel luglio del 2015. Le generalità della coppia, formata da marito e moglie cinquantenni, e quelle del bambino, sono protette dalla privacy. Fonte: http://www.huffingtonpost.it/2016/04/05/cassazione-utero-affitto_n_9617394.html Foto:http://www.lastampa.it/rf/image_lowres/Pub/p3/2016/02/14/Italia/Foto/RitagliWeb/utero_affitto-kk1-ULOHfBbW3ECFV2w-1024×576@LaStampa.it.jpg

La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 15/03/2016 n° 5068 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata nella sentenza n.5068/16 depositata il 15 marzo 2016, su un caso di particolare rilevanza, analizzando se il divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 cod.civ., possa essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante sia titolare in comunione ordinaria. In particolare, se i ‘beni non presenti del donante’ comprendano solo beni futuri, dunque non ancora esistenti, o anche quelli che, seppur venuti in essere, non rientrino nel patrimonio del donante al momento della donazione. La questione posta all’esame delle Sezioni Unite trae origine dalla donazione della quota di un bene ereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo. Il Tribunale adìto prima, la Corte di merito poi, avevano dichiarato la nullità della donazione ex artt. 769 e 771 c.c.. Presentato ricorso per Cassazione, i ricorrenti avevano, nello specifico, chiesto alla Suprema Corte di Cassazione se l’art. 771 c.c. potesse essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei “beni futuri” con quella dei “beni altrui”. La Seconda sezione, con ordinanza interlocutoria rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, hanno analizzato la questione, esaminando i diversi orientamenti di legittimità che si sono susseguiti nel tempo. In particolare, secondo una tesi risalente, (Cassazione, sentenza n. 3315 del 1979), la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l’arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione”. Successivamente, la Suprema Corte (sentenza n. 6544 del 1985), ha disposto che la donazione di beni altrui non determina alcun obbligo per il donante poiché, attesa la consolidata interpretazione dell’art. 771 cod. civ., dal divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui. Ed inoltre, “ai fini dell’usucapione abbreviata a norma dell’art. 1159 cod. civ. non costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento la donazione di un bene altrui, attesa l’invalidità a norma dell’art. 771 cod. civ. di tale negozio”. Nella sentenza n. 11311 del 1996, la Cassazione, aveva stabilito che “l’atto con il quale una pubblica amministrazione, a mezzo di contratto stipulato da un pubblico funzionario, si obblighi a cedere gratuitamente al demanio dello Stato un’area di sua proprietà, nonché un’altra area che si impegni ad espropriare, costituisce una donazione nulla, sia perché, pur avendo la pubblica amministrazione la capacità di donare, non è ammissibile la figura del contratto preliminare di donazione, sia perché l’atto non può essere stipulato da un funzionario della pubblica amministrazione (possibilità limitata dall’art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923 ai soli contratti a titolo oneroso), sia perché l’art. 771 cod. civ. vieta la donazione di beni futuri, ossia dell’area che non rientra nel patrimonio dell’amministrazione “donante” ma che la stessa si impegna ad espropriare”. Di particolar pregio è la sentenza n. 10356 del 2009, in cui la Cassazione aveva disposto che: “la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”. In senso conforme si è pronunciata la Cassazione, nella sentenza n. 12782 del 2013. Tesi opposta è quella espressa dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 1596 del 2001, per cui “la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”. La dicotomia tra i due orientamenti giurisprudenziali riguarda l’ascrivibilità della donazione di cosa altrui nell’area della invalidità. Le Sezioni Unite hanno rilevato che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui, è nulla, non per applicazione della nullità sancita dall’art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, bensì per l’assenza della causa nel negozio di donazione. Invero, l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante è un elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale viene meno la causa tipica del contratto stesso, “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”. In effetti, gli elementi costitutivi della donazione sono l’arricchimento del terzo con relativo depauperamento del donante, e lo spirito di liberalità, che determina il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario, da individuare “nella consapevolezza dell’uno di