Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: i chiarimenti dell’INPS.

Buone notizie per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL: diminuiscono l’interesse di dilazione e differimento e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributi. Ciò grazie ad una decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento); esso, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili per omesso ritardato versamento dei contributi. Una recente circolare INPS spiega le citate novità. Interesse di Dilazione e di Differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016. Sanzioni Civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti). La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali (per esempio fallimento), le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali. Circolare INPS n. 49 del 16.3.16. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115451_debiti-per-contributi-inps-e-inail-sconti-in-arrivo#sthash.Vo2Tecpx.dpuf Foto: http://www.diggita.it/story.php?title=Indennita_di_inabilita_per_malattia_e_infortunio_sul_lavoro_nuova_convezione_INPS_-_INAIL
Domanda nuova in appello: anche se inammissibile interrompe la prescrizione

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2016 n° 1516 Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a SS.UU. viene chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale relativamente agli eventuali effetti interruttivi della prescrizione in caso di domanda giudiziale ritenuta inammissibile; in particolare in caso di domanda nuova proposta solo in grado di appello. Nella fattispecie, la circostanza che ha dato luogo alla sentenza delle SS.UU., è data dalla notifica dall’atto di citazione con il quale un professionista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il Comune di Brindisi, per vederlo condannare al pagamento dell’indennizzo da arricchimento senza causa, per l’attività svolta dallo stesso nella valutazione dei danni subiti da alcuni agricoltori per le calamità atmosferiche. L’attore premetteva di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso, poi revocato dal Tribunale di Brindisi su opposizione del Comune; la successiva domanda di indebito arricchimento svolta in grado di appello era stata dichiarata inammissibile perché nuova. Costituitosi in giudizio il Comune di Brindisi, il Tribunale diede ragione al professionista. La Corte d’appello di Lecce, tuttavia, accogliendo il successivo gravame del Comune, dichiarò l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del professionista a titolo di arricchimento senza causa, compensando le spese; secondo i giudici d’appello la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta solo in grado di appello era inammissibile, e in quanto tale inidonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, commi 1 e 2. Il professionista proponeva ricorso per Cassazione deducendone la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2945 c.c. e 170 c.p.c. per aver considerato l’atto d’appello inidoneo ad interrompere la prescrizione. La causa veniva assegnata alla terza sezione civile, la quale ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, la rimetteva al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite. Le SS.UU. sottolineano che l’efficacia interruttiva della prescrizione è interrotta sia dalla notificazione dell’atto con cui si da inizio ad un giudizio, sia dalla domanda proposta nel corso del giudizio. Infatti, osserva la Suprema Corte, anche la domanda inammissibile necessita di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato, costringendo quindi la controparte a doversi in ogni caso difendere attivamente; ragionamento non seguito dalla Corte d’appello, la quale era incorsa nella confusione dei due concetti di inammissibilità processuale e sostanziale della prescrizione. Inoltre, la domanda nuova non poteva che essere notificata al difensore del soggetto costituito, sebbene questi fosse solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale; anche in tale ipotesi la prescrizione non poteva decorrere se non dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. L’unica eccezione all’effetto interruttivo della prescrizione è di natura sospensiva, ed è data dall’estinzione del processo dovuta al comportamento inattivo della parte; che, comunque, fa salvo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell’atto di citazione. In conclusione la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/03/domanda-nuova-in-appello-anche-inammissibile-interrompe-prescrizione