Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necessità

Multa cancellata per il richiamo allo stato di necessità, anche se l’automobilista procedeva a 40 chilometri orari oltre il limite consentito: per profittare dell’esimente, l’azione deve essere compiuta per scongiurare un pericolo attuale, inteso non come probabilità in senso assoluto, essendo sufficiente anche la “ragionevole minaccia”. Lo ha disposto il Giudice di Pace di Palermo (magistrato onorario Citarda) nella sentenza 363/2016, accogliendo l’opposizione che il trasgressore aveva avanzato contro la multa elevata a suo carico. Il ricorrente era stato trovato a viaggiare sul suo veicolo viaggiando a 40 chilometri oltre il limite di velocità previsto e pertanto era scattata a suo carico la contravvenzione disciplinata dall’art. 142, comma 9, del Codice della strada. Nonostante ciò, trova accoglimento la sua richiesta di veder applicata l’esimente di cui all’art. 54 c.p., confermata dalla legge 689/91, disciplina che si configura come legge speciale per quanto riguarda i procedimenti inerenti le sanzioni amministrative. Il giudice chiarisce che lo stato di necessità si configura quando ricorre un pericolo attuale che rischia di determinare un danno alla persona: ciò significa che non solo il pericolo deve essere presente quando si trova ad agire il soggetto che chiede l’esimente, ma deve anche configurarsi in maniera imminente anche il danno che può derivare dal rischio. Per il giudice, il carattere di “attualità” del pericolo che porta a commettere l’azione illecita, impone che il rischio sia individuato e circoscritto nel suo contenuto quando il fatto viene commesso. Affinché il trasgressore non risponda dell’illecito deve, conclude il giudicante, sussistere un nesso causale preciso e indefettibile tra la necessità di sacrificare un interesse protetto e l’obiettivo di evitare il pericolo specifico. Fonte: Multa cancellata per chi supera di oltre 40 kmh il limite di velocità se sussiste lo stato di necessità (www.StudioCataldi.it) Foto: http://blog.soldionline.it/multesanzioni/multa-per-eccesso-di-velocita-devo-pagare-anche-se-in-gravidanza.html
Cassazione: uso distorto di permessi Legge 104/1992

Con sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del datore di lavoro di licenziare per giusta causa un lavoratore che ha usufruito di permessi richiesti per l’assistenza a familiari disabili (previsti dalla Legge n. 104/1992), per motivi estranei all’assistenza stessa. I giudici della Suprema Corte hanno asserito come un utilizzo distorto dei permessi per l’assistenza a familiari disabili possa essere considerato come un “sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali” e, come tale, essere una “grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro“. Fonte:http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/cassazione-responsabilita-del-datore-in-caso-di-infortunio-ed-alta-professionalita-del-dipendente?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Lavoro%20n%20723%20del%2031%20marzo%202016&utm_content=Newsletter%20Lavoro%20n%20723%20del%2031%20marzo%202016+CID_67309d1dfaf8d7178027252335e74da2&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Cassazione%20utilizzo%20distorto%20di%20permessi%20Legge%201041992 Foto: http://www.sicilia5stelle.it/2012/10/relazione-battaglia-contro-abuso-legge-10492/