Messaggi offensivi sul portale Internet: quando ne risponde il gestore?

Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza 02/02/2016 n° 22947/13. Nel caso di messaggi offensivi pubblicati su Portali Internet la responsabilità dei gestori di tali portali si configura quando i commenti degli utenti assumano contenuti di odio e diventino minacce dirette per l’integrità fisica delle persone e gli stessi gestori non riescano ad adottare misure efficaci per rimuovere tempestivamente e senza preavviso i contenuti chiaramente illegali. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016 affronta un argomento molto interessante e da tempo dibattuto in ambito europeo e cioè la responsabilità dei portali Internet nel caso di pubblicazione di messaggi offensivi da parte degli utenti. Il caso di specie riguarda il ricorso di un importante organo di autoregolamentazione dei fornitori di contenuti internet ungherese Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (“MTE”) e di una società Index, proprietaria di uno dei più importanti portali di notizie Internet in Ungheria. In particolare MTE il 5 gennaio del 2010 pubblica dei commenti su due siti di annunci immobiliari relativi all’applicazione di una tassa suppletiva addebitata alla scadenza dei 30 giorni, periodo concordato per l’inserzione pubblicitaria. La tassa viene contestata da molti utenti che pubblicano sul portale contenuti offensivi. Per tali motivi la società che gestisce i siti web cita in giudizio MTE ed Index perché responsabili di aver danneggiato la reputazione della stessa società attraverso quei contenuti diffamatori. I giudici del Kuria (il più alto organo giudiziario ungherese) accolgono i motivi del ricorso e condannano i ricorrenti al pagamento di 250 euro obbligandoli a rimuovere i commenti. I giudici, difatti, ritengono che la responsabilità dei commenti diffamatori è da attribuire ai gestori dei portali che quindi rispondono in toto dei danni causati da terzi (gli utilizzatori del servizio). MTE ed Index non accettano tale decisione e ricorrono alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo invocando la libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Dopo un’ampia disamina dell’intera questione la Corte conclude per l’effettiva violazione dell’art. 10 della CEDU e vediamo adesso quali sono le motivazioni che hanno giustificato una simile decisione. La Corte partendo dalla constatazione che sia il primo ricorrente, come organo di autoregolamentazione dei fornitori di servizi Internet, che il secondo ricorrente, come grande portale di notizie, hanno reso disponibile un forum per l’esercizio dei diritti di espressione, permettendo al pubblico di diffondere informazioni e idee, condivide il parere della Corte costituzionale (decisione n. 19/2014) secondo la quale il comportamento dei ricorrenti deve essere valutato alla luce dei principi applicabili alla stampa. Difatti, nel caso di specie, il diritto fondamentale leso non è il diritto alla libertà di espressione in quanto tale, ma uno dei suoi elementi particolari, il diritto alla libertà di stampa: il riconoscimento della responsabilità dell’operatore della pagina web limita ovviamente la libertà di stampa – che comprende, senza dubbio, la comunicazione su Internet. Se la responsabilità per la pubblicazione dei commenti è basata sul fatto stesso della pubblicazione stessa, non sarebbe giustificato distinguere tra commenti moderati e non moderati per quanto riguarda la proporzionalità della limitazione del diritto fondamentale in questione. Nello specifico la Corte ricorda che, anche se non editori in senso tradizionale i portali di notizie Internet devono, in linea di principio, assumere compiti e responsabilità. A causa della particolare natura di Internet, i compiti e le responsabilità possono essere diversi in una certa misura da quelle di un editore tradizionale, in particolare per quanto riguarda i contenuti di terze parti. La Corte, ad esempio, ha esaminato, in altri casi (v. caso Delfi AS) compiti e responsabilità, ai sensi dell’articolo 10 della CEDU, dei grandi portali di notizie su Internet dove essi forniscono, a fini economici, una piattaforma per i commenti generati dagli utenti e in cui gli stessi devono impegnarsi a non utilizzare espressioni chiaramente illegali, di incitamento all’odio e incitamento alla violenza. Si tratta, però, di casi diversi rispetto a quello in esame, dove i commenti incriminati, per quanto offensivi e volgari non possono essere considerati illegali poiché non costituiscono incitamento all’odio o alla violenza. La Corte non condivide l’atteggiamento delle autorità nazionali che ritengono senza ulteriori analisi che i commenti incriminati siano da considerare illegittimi in quanto dannosi per la reputazione della società. Difatti secondo la Corte bisogna distinguere tra gli interessi commerciali di reputazione di una società e la reputazione di un individuo che si riflette sul suo status sociale. E’ quest’ultimo interesse che va tutelato in quanto ha ripercussioni sulla stessa dignità dell’individuo. La Corte anche in altri casi (v. caso Delfi AS) ha ritenuto che al fine di valutare la responsabilità di un portale Internet, nel caso di commenti diffamatori, bisogna valutare diversi elementi come: il contesto del commenti; le misure applicate dalla società responsabile, al fine di prevenire o rimuovere i commenti diffamatori; la responsabilità degli effettivi autori dei commenti come alternativa alla responsabilità dell’intermediario, e le conseguenze del procedimento nazionale per la società ricorrente. Nel caso di specie, ad esempio, la Corte ha osservato che i soggetti ricorrenti hanno previsto alcune misure generali per evitare commenti diffamatori sui loro portali o per rimuoverli. Entrambi i ricorrenti avevano un disclaimer che dettava termini e condizioni, prevedendo che chi scriveva i commenti ne assumeva la diretta responsabilità. La stessa Corte ha osservato che la società danneggiata non ha mai chiesto ai ricorrenti di rimuovere i commenti, ma si è rivolta direttamente al tribunale nazionale per chiedere giustizia. Gli stessi giudici hanno attribuito ai portali una sorta di responsabilità oggettiva semplicemente per “aver fornito lo spazio per i commenti dannosi e degradanti” e non hanno effettuato alcun esame dei comportamenti sia dei richiedenti che dell’attore. La Corte, quindi, ritiene che la posizione rigida dei giudici ungheresi riconosce un concetto di responsabilità che non tiene in debito conto il necessario bilanciamento di diritti in base ai criteri stabiliti dalla propria giurisprudenza (vedi caso Von Hannover). Pur senza entrare nel merito dei metodi scelti dal legislatore di uno Stato convenuto per regolamentare un determinato settore, la Corte ritiene che, se

Provvedimento del Fisco è sempre impugnabile anche se il danno è puramente teorico

  Commissione Tributaria Provinciale, Lucca, sez. IV, sentenza 27/05/2015 I giudici lucchesi – in tema di diritto di difesa del contribuente destinatario di un atto impositivo notificato dall’Amministrazione finanziaria – hanno osservato che deve sempre essere assicurata ad “un soggetto, che venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole”, la facoltà di promuovere la relativa opposizione processuale nelle sedi competenti. La decisione La vertenza in questione nasceva dalla notifica di una cartella esattoriale di Equitalia Centro S.p.a. (relativa ad un debito contratto da una S.r.l. cancellata il 06.03.2006) trasmessa presso la residenza dell’ultimo liquidatore della medesima azienda. Quest’ultimo, non in proprio, bensì in qualità di “già liquidatore” della società estinta, lamentava l’errata applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c.[1] (la società cancellata non risponde più dei debiti, a prescindere dalla sussistenza di rapporti giuridici pendenti), dunque chiedeva la dichiarazione di inesistenza dell’atto impositivo per mancanza del destinatario, essendo un’entità aziendale giuridicamente “defunta” (Cass., SS. UU. n° 4062/2010). In tale ipotesi, come noto, i creditori insoddisfatti possono agire solo nei confronti dei soci o dei liquidatori, con la precisazione che questi risponderanno se ne risulta acclarata la responsabilità (art. 36, D.P.R. n° 602/73). In particolare, l’art. 2495 c.c., al secondo comma, stabilisce che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza della somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Secondo la tesi del contribuente, la pretesa erariale non poteva trovare accoglimento, giacché l’Ufficio commetteva due errori (di fatto insanabili): a) aveva notificato, come già affrontato, un atto impositivo ad una società cancellata; b) aveva applicato l’art. 2495 c.c. in maniera del tutto errata ed offrendo una lettura “distorta” della norma: vero è che dei debiti imputati alla società estinta, ne rispondono gli ex soci, tuttavia da un lato la richiesta del credito erariale deve essere inoltrata direttamente, nonché personalmente a questi ultimi e dall’altro – questione ancor più dirimente – la responsabilità degli ex soci/liquidatore è limitata “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipesa da colpa di questi”[2]. In breve, nella controversia in parola, l’Ufficio ometteva di depositare il bilancio finale di liquidazione e soprattutto, non dava prova che il “mancato pagamento” dei debiti sociali fosse ascrivibile all’ex liquidatore (ricorrente). A sostegno di tale orientamento, è possibile far riferimento alla sentenza della C.T.P. di Reggio Emilia n° 5/02/2015, la quale (richiamando l’ordinanza n° 28187/13 della Corte di Cassazione) osserva che “la cancellazione della società dal registro delle imprese ne causa l’estinzione, per cui l’accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa” . In conclusione, sotto l’analisi dell’esercizio della difesa processuale da riconoscere all’ex liquidatore di una società cancellata, i giudici aditi hanno quindi precisato che “l’estinzione della società determina anche il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo a chi, perdurante l’esistenza in vita della società, era affidata detta rappresentanza”, tuttavia non può essere negato il diritto di difesa al destinatario di un provvedimento amministrativo. Orbene, “in virtù del principio costituzionale” (art. 24 Cost.), al cittadino/contribuente – “sia in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente” – a cui viene notificato un atto esattoriale (come nel caso in parola) deve essere sempre garantito il proprio diritto di tutela processuale, indipendentemente dalla circostanza che il menzionato provvedimento possa essere dannoso unicamente sotto il profilo “astratto”. Fonte: Altalex, 9 marzo 2016. Nota di Federico Marrucci. ______________ [1] I debiti non liquidati dalla società estinta si trasferiscono in capo ai soci i quali rispondono dello stesso debito della società (stessa causa stesso titolo) e non di debito nuovo. Ne consegue che è perfettamente legittimo chiedere al socio, già legale rappresentante della società, l’adempimento di un debito della società stessa che, per effetto dell’estinzione, è stato trasferito ex lege al socio. [2] Su detto aspetto, cfr. anche la sentenza n° 6070/2013 della Suprema Corte.