Contributo unificato a fasce di reddito: la tassa di avvio della causa costerà di meno per chi avrà un reddito basso.

La prossima riforma della giustizia conterrà anche una revisione degli importi dovuti per il contributo unificato: gli attuali scaglioni, stabiliti dalla legge sulla base del valore della causa e così calcolati in misura fissa per tutti i cittadini – a prescindere, quindi, dalla capacità contributiva di ciascuno – subiranno delle eccezioni. In pratica verranno previste delle agevolazioni per chi risulterà economicamente svantaggiato. La riforma è stata più volte promessa dall’attuale Ministro della Giustizia, il quale ha annunciato anche un ulteriore taglio dei tribunali: si tratterebbe della “fase 2” della revisione della geografia giudiziaria, già avviata nel 2012. In linea tendenziale si tenterà di mantenere una sola Corte d’Appello per Regione e un ulteriore riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (leggi “Taglio di tribunali e Corti di Appello”). Tagli al contributo unificato Fare una causa costerà di meno per chi non può permetterselo. Il contributo unificato – ossia la tassa di avvio della causa, tradizionalmente pagata al tabacchino e che da poco si può versare anche per via telematica – ha subito, negli ultimi anni, una serie di ritocchi in aumento che ne hanno fatto lievitare gli importi con aumenti anche del 100%. In materia di appalti è diventato proibitivo, favorendo la partecipazione alle gare solo a grandi ditte. Questo aumento della tassazione ha, di fatto, ristretto l’accesso alla giustizia. Si calcola, infatti, che il contenzioso sia diminuito di oltre il 30% rispetto a 5 anni fa. Una riduzione che il Governo spiega attribuendone il merito agli istituti “deflattivi” del contenzioso, ossia alle conciliazioni stragiudiziali come la mediazione, l’arbitrato e la negoziazione assistita. In verità si tratta di una ricostruzione contro la quale sono stati avanzati non pochi dubbi: non sono in molti a ritenere che i dati ministeriali sull’esito delle mediazioni non rispecchino la reale situazione. Di fatto, il cliente è ormai disincentivato dalla giustizia per l’enorme costo d’accesso, anche in termini di rischio: di recente è stato anche previsto il contributo unificato sanzionatorio: una vera e propria penale comminata a chi propone una impugnazione anche in via incidentale, civile o amministrativa, che sia stata integralmente rigettata oppure dichiarata inammissibile o improcedibile. L’unica alternativa per chi è indigente è rifugiarsi nelle maglie del gratuito patrocinio: maglie, comunque, strettissime perché può beneficiare della totale esenzione di spese per il giudizio (ivi compreso, quindi, il contributo unificato), per il compenso all’avvocato e per il pagamento della consulenza tecnica d’ufficio, solo chi possiede un reddito di 11.528,41 euro (importo aggiornato al 2016, con l’ultima modifica di agosto 2015). Per ipotesi, un contribuente che risultasse più ricco anche di 1 solo euro rispetto a tale soglia dovrebbe pagare, di propria tasca, tutti gli oneri della causa, nessuno escluso: non sono previsti, infatti, “gradini intermedi” per chi, pur non rientrano nei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, di fatto detiene un reddito pressoché identico a chi, invece, vi rientra. Per cui, un indigente con un reddito di 11.600 euro l’anno pagherà lo stesso contributo unificato di chi ha un reddito di 1 milione di euro. Non è tutto: poiché il contributo unificato è più elevato per le cause di valore maggiore, in termini concreti il ricco potrebbe essere incentivato al contenzioso con il povero, che invece non avrebbe mai la possibilità di agire per primo, non potendoselo permettere. Ebbene, questo sistema sembra destinato a tramontare. Il Ministro ha infatti annunciato una riduzione del contributo unificato per le fasce meno agiate. Dunque, non una riduzione generalizzata degli attuali importi, ma un taglio solo per chi, non rientrano nel gratuito patrocinio, ha comunque un reddito basso. Per quanto riguarda la copertura economica sembra che gli importi potrebbero provenire dai risparmi di spesa derivati dal processo civile telematico che dovrebbe, almeno in teoria, portare a una riduzione del personale di cancelleria. Anche se la realtà di molti uffici sta dimostrando il contrario. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115577_contributo-unificato-a-fasce-di-reddito#sthash.ynBKtJsu.dpuf Foto: http://www.legalsolution.eu/wp-content/uploads/2014/02/marche-da-bollo-legal-solution.png

Cosa può pignorare Equitalia in caso di debiti?

Il mancato pagamento dei debiti iscritti a ruolo può comportare l’avvio dell’esecuzione forzata da parte di Equitalia, la quale è legittimata, sulla base del titolo esecutivo, ad aggredire i beni mobili, immobili, conti correnti, stipendi, pensioni, crediti ecc. del dipendente fino a soddisfazione della propria pretesa. In base al tipo di beni oggetto di pignoramento, si distingue tra pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi. Pignoramento mobiliare Equitalia può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta. I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Si ricorda che ci sono alcuni beni assolutamente impignorabili: – le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; – l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato – i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; – gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore; – le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; – le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formano parte di una collezione. Pignoramento immobiliare Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato quando l’immobile: – è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; – è l’unico immobile di proprietà del debitore; – non è di lusso: villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se: – l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro; – sono passati sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha pagato. Pignoramento presso terzi Se il debitore vanta un credito nei confronti di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari a: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro; – 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro; – 1/5 per importi oltre i 5.000 euro. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità. Sono assolutamente impignorabili: – i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto; – i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/114503_debiti-con-equitalia-cosa-puo-pignorare#sthash.5XZ7Myhj.dpuf Foto: http://www.huffingtonpost.it/2015/07/07/pignoramento-prima-casa-governo-si-oppone-allo-stop_n_7742692.html

Offese su Facebook: è diffamazione aggravata

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 01/03/2016 n° 8328. Con la sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016 la Corte di Cassazione sez. V penale torna ad affrontare il tema della rilevanza penale dei contenuti di carattere diffamatorio su Internet ed in particolare sui social network ribadendo le proprie posizioni precedenti piuttosto severe. Il caso di specie riguarda un commissario straordinario della Croce Rossa Italiana la cui reputazione viene offesa più volte sulle pagine del social network Facebook con messaggi eloquenti di diversi soggetti, tra cui l’imputato, nell’ambito di un dibattito fra utenti web. La Suprema Corte ritiene che nel caso di specie si configuri senz’altro il reato di diffamazione anche nella sua ipotesi aggravata. In effetti la stessa Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice ( Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008). In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.p., comma (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Per la Corte non assumono alcun rilievo le contestazioni del ricorrente relative all’effettiva riconducibilità dei messaggi incriminati alla propria persona. Difatti, sebbene il CTU abbia evidenziato nella propria relazione che le copie stampate di pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull’autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro data, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato all’ imputato per la violazione di elementari regole di computer forensic, la Corte riconosce che le indagini e gli accertamenti tecnici comunque non escludono in modo definitivo e preclusivo, che quanto lamentato dalla parte offesa si sia in effetti verificato, né la possibilità che ciò sia comprovabile aliunde, atteso che risulta confermato dagli stessi accertamenti tecnici, che un account a nome dell’imputato, era stato in effetti operativo in rete, durante il periodo segnalato, per essere disattivato soltanto in seguito. Difatti, l’imputato sebbene informato dell’esistenza dei predetti messaggi a contenuto illecito, immessi sul sito web intestato a suo nome, nell’ambito dell’inchiesta disciplinare avviata nei suoi confronti, non ha mai denunciato o segnalato abusi da parte di eventuali ignoti, responsabili di aver usato, senza il suo consenso, le sue generalità come semplice nickname, allo scopo di celare la propria, vera identità, ed inoltre nella memoria a sua firma, depositata sempre nell’ambito del procedimento disciplinare, questi non ha mai negato la paternità di quelle frasi, né il fatto che queste fossero state da lui immesse in rete, sull’account intestato a suo nome. La decisione in argomento, quindi, ribadisce un concetto fondamentale e cioè che il web 2.0 non può e non deve essere considerato una “zona franca” del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l’individuo svolge la sua personalità e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall’ordinamento. L’onore consiste nel sentimento che il soggetto ha di sé e del proprio valore; la reputazione, invece, nel sentimento che di tale soggetto ha la collettività. L’onore, tutelato dalla fattispecie dell’ingiuria (ora depenalizzata), può essere leso, pertanto, solo in caso di offese rese in presenza del destinatario; la reputazione, tutelata dalla fattispecie della diffamazione, solo in caso di offese fatte in presenza di altri. Stante il divieto di analogia in materia penale, non sembra possibile assimilare le comunicazioni via internet a quelle telefoniche, mentre appare opportuno avvalersi di un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’art. 595 c.p., riferibile anche ai contenuti diffusi via internet. Quanto al requisito richiesto dalla norma, secondo cui gli atti lesivi devono essere diretti alla persona offesa, non si hanno dubbi che ciò accada allorché il messaggio sia veicolato da posta elettronica all’indirizzo del destinatario. Più problematica risulta l’ipotesi in cui l’offesa sia veicolata attraverso un mezzo che raggiunge più persone contemporaneamente (newsgroup, mailing list, siti web). In questi casi, si ritiene non si integri il delitto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata. L’ampia casistica in materia di condotte diffamatorie presenta un intimo legame con l’attività giornalistica e la libertà di informazione, tale che l’evoluzione della giurisprudenza ne risulta fortemente influenzata. Si registra che un vastissimo numero di pronunce sia diretto all’accertamento della possibilità di invocare le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica nell’ambito della professione giornalistica. Ma si pensi alle opinioni espresse attraverso siti internet, newsgroup e blog, che non necessariamente costituiscono mezzi di informazione giornalistica e per le quali non sono invocabili i diritti di cronaca o di critica. Per molti, però, il diritto