Responsabilità professionale in ambito sanitario, sorge un nuovo obbligo

La Corte di Cassazione si pronuncia su un tema molto discusso: la responsabilità professionale in ambito sanitario. Nell’occasione enuncia ben due principi di diritto alquanto innovativi. La questione sorge in relazione al contratto di spedalità. In particolare si tratta di quella fattispecie negoziale che attiene alle prestazioni ospedaliere erogate nei confronti dei pazienti. Il contratto di spedalità può definirsi come l’accordo tra la struttura ospedaliera ( rectius in persona del suo legale rappresentante) ed il paziente. Si tratta di contratti che, come è noto, coinvolgono direttamente il personale sanitario della struttura. Proprio da questo aspetto nasce l’esigenza di tutelare (giuridicamente) il paziente nei confronti del professionista che “materialmente” effettua la prestazione. Nel tempo si sono avvicendate diverse impostazioni. Ai fini che qui interessa basta evidenziare che l’orientamento che oggi trova maggiori consensi si assesta nell’identificare nei confronti del sanitario ( sia professionista che non) una responsabilità contrattuale da contatto sociale. Corte di Cassazione sez III civile del 8 marzo 2016 n 4540 pone un ulteriore tassello verso il consolidamento dell’opinione prevalente ed afferma che “in tema di controlli ecografici sul feto, ai fini della relativa diagnosi morfologica, l’obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sullo stesso medico strutturato, che abbia concretamente operato la diagnosi, di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta (ed abbia, quindi, concluso con la struttura il c.d. contratto di spedalità), di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell’esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all’uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l’affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo.” In sintesi in materia di contratti di spedalità sussiste un obbligazione solidale passiva tra struttura sanitaria e sanitario di informare il paziente della possibilità di rivolgersi a centri di più elevata specializzazione. La pronuncia in parola, poi, rafforza ancor di più il vincolo obbligatorio del sanitario nei confronti del paziente prevedendo una specifica responsabilità del medico che non assolve l’obbligo di informare sul deficit organizzativo della struttura. Il tutto anche se il medico è esente da colpa professionale. Ciò vuol dire che a tutti gli effetti si da atto che nel nostro ordinamento trova pacificamente ingresso la c.d. obbligazione da contatto sociale. La Corte, infatti, afferma che “in tema di controlli ecografici sul feto, l’obbligo di informativa sul deficit organizzativo della struttura sanitaria grava anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così da non determinare in esso l’insorgere di un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell’esame strumentale”. In conclusione vale la pena di porre l’attenzione su un aspetto che, forse, è passato inosservato ai più. Il ricorrente con specifico motivo chiede la liquidazione del danno da perdita di chance (sul presupposto del principio causalistico del “più probabile che non”). Su questo punto i Giudici della Suprema Corte negano tutela alla doglianza espressa affermando che “la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno”. Si tratta di un aspetto rilevante della pronuncia perché inquadra il danno da perdita di chance come autonoma posta risarcitoria, determinando l’onere per l’attore di specificare un’eventuale (simile) doglianza da perdita di chance. Fonte: http://easyius.it/responsabilita-professionale-in-ambito-sanitario-sorge-un-nuovo-obbligo/

Riforma magistratura onoraria e giudici di pace: nuove competenze

Contestualmente alla ennesima riforma del processo civile, in data 10 marzo 2016 il Senato ha approvato il ddl n. 1738, di iniziativa del Governo, recante la “Delega per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; il testo è all’esame della Camera. La delega, che avrà la durata di un anno, si pone i seguenti obiettivi: un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, disciplinandone, tra l’altro, le modalità di accesso, la durata massima dell’incarico, il procedimento di nomina e il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la responsabilità disciplinare con la specificazione delle relative sanzioni; superamento della distinzione tra giudici onorari e giudici di pace, con la istituzione di un’unica figura di “giudici onorari di pace”, che confluiranno tutti nell’ufficio del giudice di pace; istituzione della figura di “magistrato requirente onorario”, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica; obbligo per i magistrati onorari di partecipazione a corsi di formazione con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della magistratura e di partecipazione a riunioni trimestrali; la mancata partecipazione senza giustificato motivo verrà valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico. ampliamento delle competenze del giudice onorario di pace in ambito civile e penale: a) le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria; c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria; d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000; e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000; f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria; g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; h) estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00; Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace; i) competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma – salvo che sussistano altre circostanze aggravanti – 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali Immagine: