Vanno risarcite dall’assicurazione le spese legali della fase stragiudiziale

Le spese relative all’assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale e vanno rimborsate al danneggiato. Cassazione Sent. n. 3266/16 Vanno risarcite dall’assicurazione le spese legali della fase stragiudiziale In materia di diritto al risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale del legale della parte danneggiata in un sinistro stradale in una procedura di indennizzo diretto – ex DPR 254/2006 – si esprime la Corte di Cassazione con sentenza n. 3266 del 19 febbraio 2016. Nel caso di specie a seguito del sinistro stradale il danneggiato si era fatto assistere da un legale. Con il pagamento integrale del danno senza necessità di contenzioso giudiziale, l’assicurazione non aveva voluto corrispondere al danneggiato l’importo corrispondente alle spese legali sostenute poiché, a suo dire, non dovute, invocando la norma dell’art. 9 del DPR 254/2006. Riportiamo per completezza il dettato dell’art. 9 del DPR 18/07/2006 n° 254: Art. 9 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati 1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a). 2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona La Corte di Cassazione, confermando suoi precedenti, afferma la necessità di corretta interpretazione del suddetto art. 9 non potendosi escludere sic et simpliciter il risarcimento delle spese legali ma dovendo, piuttosto verificare caso per caso l’applicabilità dell’articolo. E più precisamente: “sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta dovuta assistenza al danneggiato”. Mentre correttamente il suddetto art. 9 deve interpretarsi, secondo la Suprema Corte, ” … nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore …”. Di seguito il testo di Corte di Cassazione civ. n. 3266 del 19/02/2016: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PREMI PER CONTINUARE LA LETTURA DEL PROVVEDIMENTO © Riproduzione Riservata Leggi come citare Le ultime Notizie dello stesso argomento: 2016-02-03 Sanzioni pecuniarie e nuovi illeciti civili: considerazioni sulla nuova disciplina 2016-01-22 Bancomat: la banca deve dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il furto 2015-07-16 Cala il valore del punto di invalidità per le micropermanenti 2015-06-11 Trattativa con l’assicurazione e rimborso delle spese legali ProfessioneGiustizia.it Indice Notizie 24/02/2016 Vanno risarcite dall’assicurazione le spese legali della fase stragiudiziale Le spese relative all’assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale e vanno rimborsate al danneggiato. Cassazione Sent. n. 3266/16 23/02/2016 Indice ISTAT FOI di Gennaio 2016 L’indice ISTAT FOI (Famiglie Operai e Impiegati) utilizzato per calcolare la rivalutazione per il mese di Gennaio 2016. Iniziata una nuova base di calcolo 23/02/2016 Ancora sul reato di falso in bilancio: ora rilevano anche le valutazioni La valutazione del “fatto materiale” nel Falso in Bilancio secondo il nuovo art. 2621 cod. civ. Cassazione penale Sentenza n. 890 12/01/2016 22/02/2016 Dichiarato incostituzionale il comma 2-bis dell’art. 2 della Legge Pinto La durata massima del processo non si applica alla Legge Pinto. Incostituzionale la durata di 3 anni per il primo grado di un ricorso ex Legge L. 89/2001. Corte Costituzionale Sentenza n. 36/16 21/02/2016 Regolamento in materia di Prestito Vitalizio Ipotecario Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento in materia di prestito vitalizio ipotecario. Decrerto Ministero dello Sviluppo Economico 226/2015 19/02/2016 La Cassazione sul Patto di Quota Lite Avvocato – Cliente L’accordo intercorso tra avvocato e cliente, successivo al giudizio, non integra il patto di quota lite. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 04/02/2016 n. 3266 del 19/02/2016.

Lavoro – Superamento del periodo di comporto – Licenziamento – Illegittimità – Fruizione permesso ex lege 104

  Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2016, n. 3065 Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 27.10.14 la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo ex art. 1 co. 58 legge n. 92/12 presentato da (…) a r.l. contro la sentenza n. 6276/14 con cui il Tribunale di Roma, dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a (…) il 19.4.13, aveva condannato la suddetta società a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a pagarle un’indennità commisurata all’ultima retribuzione, dal recesso alla reintegra e comunque in misura non superiore alle 12 mensilità. Per la cassazione della sentenza ricorre (…) a r.l. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. L’intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione 1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c. e degli artt. 175 e 181 CCNL per il settore terziario, della distribuzione e dei servizi, atteso che, essendo spirato nel caso di specie il 18.4.13 il periodo massimo di comporto, prolungato dalla fruizione, concessa alla lavoratrice, di 120 giorni di aspettativa, la dipendente sarebbe comunque dovuta tornare al lavoro – il che non era avvenuto -, sicché legittimamente la società le aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, circostanza di fatto necessaria e sufficiente a legittimare il recesso. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 33 legge n. 104/92 e dell’art. 12 disp. prel. c.c. per avere la sentenza impugnata affermato che l’assenza della lavoratrice nel giorno 19.4.13 era coperta dalla fruizione d’un permesso ex lege n. 104/92, permesso che – contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello – ha come presupposto indispensabile lo svolgimento di prestazione lavorativa, di guisa che per potere godere di detto permesso la(omissis) sarebbe dovuta rientrare in servizio prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa non retribuita concessole. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 33 legge n. 104/92 in relazione all’art. 20 co. 1° d.l. n. 78/09, convertito in legge n. 102/09, là dove la gravata pronuncia ha trascurato che il verbale dell’ASL trasmesso dalla (…) alla società era del tutto illeggibile e che la richiesta dei permessi ex art. 33 cit. presupponeva anche la presentazione all’INPS del modello telematico Hand 3, da trasmettere in copia al datore di lavoro per le necessarie verifiche, il che non era avvenuto; pertanto – prosegue il ricorso – al momento in cui la (…) aveva chiesto alla società (il 29.3.13 e il 9.4.13) di fruire dei permessi de quibus, l’accertamento della loro spettanza da parte dell’INPS non era ancora intervenuto e, anzi, la lavoratrice non aveva ancora nemmeno presentato la relativa domanda all’INPS; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’INPS non aveva fatto altro che accogliere la domanda della (…) di poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, fermo restando – però – che la fruizione dei permessi in determinate giornate deve poi essere chiesta al datore di lavoro; pertanto la società ricorrente, non avendo ricevuto, alla data del 19.4.13, comunicazione od istanza alcuna dalla lavoratrice né dall’INPS attestante il diritto alla fruizione dei permessi, legittimamente aveva intimato il licenziamento. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 33 legge n. 104/92 e dell’art. 20 co. 1° d.I. n. 78/09, convertito in legge n. 102/09, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere i giudici di merito addossato alla società ricorrente l’onere di accertare presso l’INPS l’esistenza del provvedimento di concessione dei benefici ex lege n. 104/92 in favore della (…), nonostante che dalla richiamata normativa si evinca, al contrario, che è onere del dipendente (in possesso dei requisiti di legge) chiedere al proprio datore di lavoro la fruizione dei permessi in discorso; peraltro, la legislazione in materia di tutela della riservatezza avrebbe impedito al datore di lavoro di ottenere dall’INPS documenti od informazioni in ordine all’istanza presentata dalla lavoratrice per ottenere il riconoscimento del diritto ai permessi. 2- Il secondo e il terzo motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente e in via prioritaria perché connessi e potenzialmente dirimenti – sono infondati. Si legge a pag. 4 dell’impugnata sentenza che in punto di fatto è stato accertato che prima del 18.4.13 (ultimo giorno di aspettativa non retribuita) l’odierna controricorrente aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave da cui deriva il diritto ai permessi ex art. 33 legge n. 104/92, aveva presentato istanza per la loro fruizione e questi erano stati accordati proprio il 18.4.13. Tali permessi erano stati chiesti fin dal 29.3.13 alla società ricorrente. Si tratta di una ricostruzione in punto di fatto di cui oggi la società ricorrente non può fornire una versione differente la cui verifica richieda un approccio diretto agli atti e una loro delibazione nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Sostiene, ancora, la ricorrente che sarebbe stato onere della lavoratrice comunicarle, prima del 19.4.13, l’avvenuta autorizzazione, irrilevante essendo a tal fine il verbale della commissione ASL trasmesso dalla lavoratrice, in quanto illeggibile. Si tratta, però, di circostanza motivatamente smentita dalla gravata pronuncia con accertamento in punto di fatto non sindacabile nella presente sede. La Corte territoriale ha altresì correttamente aggiunto, quanto alla comunicazione che l’INPS deve di propria iniziativa inoltrare al datore di lavoro, che un eventuale ritardo dell’istituto previdenziale non può ridondare a danno della dipendente. E ancora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la fruizione dei permessi ex lege n. 104/92 non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo – questa – una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro. In conclusione, non merita censura l’affermazione dei giudici di merito secondo cui, poiché l’assenza dal lavoro nel giorno 19.4.13 era imputabile a permesso ex lege n. 104/92 e non ad assenza, non si è verificato nel caso di specie quel superamento del periodo massimo di comporto che la società ricorrente ha posto a base dell’intimato licenziamento. 3- L’infondatezza