INPS: importi anno 2024 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

8 Gennaio 2024


INPS circolare n. 1 del 2 gennaio 2024

Con circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 l’INPS ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2024.

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2024: in via provvisoria sono aumentati i limiti reddituali dell’8,60 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV del 5,40 per cento mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento vengono incrementati del 2,01 per cento. 

Il rinnovo delle prestazioni assistenziali è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l’anno 2024, ex DM del 20 novembre 2023, GU n. 279 del 29/11/2023); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro.

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 19.461,12

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 333,33

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 360,48

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 978,50*

Indennità speciale per ciechi parziali: euro 221,20*

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 9.356,39

Assegno a vita a esaurimento: euro 247,40

Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 19.461,12

Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 333,33

Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

Indennità di comunicazione per sordi: euro 263,19

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 percento: euro 19.461,12

Pensione per gli invalidi civili totali al 100 percento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 333,33.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 531,76.

Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento. Lo prevede l’art. 1, comma 3, della legge n. 18/1980, che parla testualmente di esclusione dall’indennità per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” (La sospensione dell’indennità di accompagnamento non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN, nei confronti dei quali opera solo una riduzione della pensione).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 531,76

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.725,46

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 333,33

Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile per invalidità parziale si trasformano in assegno sociale sostitutivo base (INPS, circolare n. 1/2024, par. 10.3 “Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale”, pp. 15/16).

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 19.461,12

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.725,46

Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 435,23 (maggiorabile sino a euro 534,41 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.947,33 – o della coppia – 13.894,66).

Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

  1. Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
    in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e, quindi, soltanto ai redditi personali (e non anche a quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.947,33 se soli; euro 13.894,66 se coniugati).

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.725,46

Indennità di frequenza: euro 333,33

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

      Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

Aumento al cd. Incremento al milione” per le pensioni di ciechi civili assoluti, invalidi civili totali e sordi (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020). (circ. INPS n. 1/2024, Allegato INPS, pp. 25 e 43)

Importo della pensione “incrementata”: 735,05 euro al mese.

Ricordiamo che i limiti reddituali per le maggiorazioni sociali si calcolano in modo differente e più restrittivo. Ad esempio, l’assicurato cieco assoluto a partire dai 18 anni, può richiedere l’incremento al milione della pensione di cecità (appunto, per il 2024, fino a euro 735,05), qualora il suo reddito personale lordo non superi euro 9.555,65; se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 16.502,98*

(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Al riguardo, come ogni anno, abbiamo simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati, che danno diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV. Nota bene: Nonostante i meccanismi dell’INPS, che dovrebbero garantire in automatico il pagamento delle maggiorazioni sociali laddove spettanti, è bene sapere che, in caso di disallineamento è necessario presentare all’Ente previdenziale la domanda di ricostituzione reddituale per altro, avendo premura di allegare un AP70 ex novo, che sia debitamente compilato nei redditi “altri” percepiti sia dal titolare della prestazione cat. INVCIV, che dal coniuge. In assenza di redditi diversi da quelli da Casellario pensioni, oltre all’AP70 si consiglia di esibire all’INPS anche una dichiarazione dell’interessato, a mezzo della quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di non percepire altri redditi, oltre a quelli già conosciuti all’INPS.

Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 1/2024, par. 10.1).

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2023, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Rilascio di un nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria (INPS, messaggi n. 3315 del 01/10/2021 e n. 2518 del 21/06/2022)

I cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità, residenti in Regioni gestite unicamente dall’INPS (ad es., il Lazio) e i cittadini che sono chiamati a visita di revisione (in tal caso, in tutte le Regioni la revisione è gestita sempre e solo dall’INPS) possono allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria all’interno del profilo INPS. Detta documentazione sarà accettata online solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.  Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:

  • snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza all’art. 29-ter del decreto-legge n. 76/2020, in materia di semplificazione amministrativa;
  • agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
  • implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.

La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.

Nelle Regioni dove, invece, l’accertamento passa per la duplice Commissione di valutazione (prima ASL e poi, in sede di definizione, INPS), potrebbe essere utile, anche per il tramite dell’UICI territoriale, fare un passaggio informativo con la Medicina Legale dell’ASL (essendo la prima Commissione di valutazione) e capire se c’è la possibilità di trasmettere anche via e-mail la documentazione sanitaria dell’Associato utile a consentire la definizione su atti della domanda di accertamento INVCIV.

Nota bene: il servizio di allegazione sanitaria non è esteso alle inabilità lavorative (parziali come la Cat. IO e assolute).

Sospensione automatica delle prestazioni (INPS, messaggio n. 4315 del 30/11/2022)

L’INPS ha implementato la sospensione delle prestazioni cat. INVCIV, in occasione di:

  • assenza a visita di revisione;
  • revoca sanitaria su visita di revisione
  • sospensione per irreperibilità comunicata dall’ultimo Comune di residenza;

Tale sospensione automatica interessa anche i minori, che potranno vedersi sospendere il pagamento dell’indennità di frequenza nel periodo estivo, in quest’ultimo caso, attraverso l’acquisizione d’ufficio, da parte dell’INPS, delle informazioni relative alla frequenza scolastica, contenute negli archivi del Ministero dell’Istruzione. Ciò, a meno che il minore non venga seguito da centri estivi di recupero e/o riabilitazione, per cui sarà necessario che la famiglia informi preventivamente l’INPS, in modo da evitare la sospensione dell’indennità di frequenza.

Eventuali criticità derivanti dall’adozione del processo automatizzato potranno essere segnalate alla casella di posta elettronica verificaprestazioniassistenzialiINVCIV@inps.it.

Invalidità civile: online il nuovo Portale della Disabilità INPS

29 Novembre 2023



Nel nuovo Portale della Disabilità INPS si potranno consultare tutte le info sull’iter della domanda di invalidità civile, inviare documentazioni, ma anche consultare pagamenti, verbali, e altri avvisi dell’istituto.

L’INPS ha comunicato di aver rilasciato la prima versione del nuovo Portale della Disabilità, realizzato nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per semplificare le operazion di interfaccia degli utenti con l’istituto e realizzare il progetto di innovazione tecnologica denominato “Sportello Unico INPS Invalidità Civile”.

Il portale dovrà servire a creare un canale integrato e completo di informazioni di interesse per cittadini con disabilità, che potranno accedere in questo modo in uno spazio dove seguire gli sviluppi dell’iter per il riconoscimento di invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, oltre ai benefici di cui alle leggi 12 marzo 1999, n. 68, e legge 104, ma anche trovare avvisi, consultare i pagamenti e i verbali di invalidità redatti dalle commissioni.

COSA SI PUÒ CONSULTARE

All’interno del portale il cittadino potrà quindi seguire passo passo le fasi, dalla presentazione della domanda di invalidità, dal comento che per ogni domanda è presente la cronologia dei vari stadi all’esito dello svolgimento dell’istruttoria. L’utente potrà quindi conoscere gli esiti delle varie fasi dell’iter sanitario-amministrativo, incluse quelle già definite e quelle ancora da istruire o da completare
Nel dettaglio, si potranno visualizzare:
a) in caso di domanda presentata:
·        il certificato medico introduttivo,
·        il luogo, la data e l’orario di visita, se la stessa è stata già programmata;

b) in caso di una domanda definita – almeno dal punto di vista del primo accertamento sanitario:
·        i verbali redatti dalle ASL e dall’Istituto.

TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE
Attraverso il Portale della Disabilità si potrà anche inviare la documentazione medica in possesso del cittadino in caso di:
– domanda di prima istanza
– di aggravamento
– revisione sanitaria.
Ricordiamo infatti che, come previsto dall’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le Commissioni mediche dell’INPS possono redigere verbali di invalidità anche solo agli atti, senza quindi che il cittadino debba presentarsi a visita, nei casi in cui la documentazione sanitaria venga considerata sufficiente per una valutazione obiettiva ed esaustiva.

GIUDIZIO MEDICO LEGALE
INPS segnala che la presenza del giudizio medico-legale sul Portale non modifica i termini e le modalità di presentazione del ricorso giudiziario ai fini dell’eventuale contestazione dell’esito dell’accertamento sanitario.

ALTRE INFO E AVVISI
Nel Portale vengono anche raccolti avvisi e scadenze relativamente a domande di prima istanza, di revisione e dell’indennità di frequenza; all’interno della sezione “Comunicazioni”, possono essere visualizzate le note inviate dall’Istituto all’utente via e-mail.
Nella sezione “Pagamenti e cedolini” è possibile visualizzare la lista completa degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all’invalidità civile, cecità e sordità.

PER ACCEDERE
Per entrare nella propria posizione si deve andare su www.inps.it, digitare nel motore di ricerca “Portale della Disabilità” e selezionando tra i risultati il servizio dedicato. A quelopunto Basterà accedere attraverso la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Coloro che siano impossibilitati ad accedere al Portale in autonomia possono delegare un’altra persona di propria fiducia (cfr. la circolare n. 127 del 12 agosto 2021).
L’Istituto anticipa inoltre che saranno prossimamente disponibili ulteriori servizi e funzionalità.

Fonte: https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/invalidita-civile-online-il-nuovo-portale-della-disabilita-inps

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Sentenze dei Tribunali pubbliche per tutti

27 Novembre 2023


Da giovedì 14 dicembre sarà online la Banca Dati di merito Pubblica (BDP) aperta alla libera fruizione, realizzata dal Dipartimento per la Transizione Digitale, l’Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, tramite la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). Lo rende noto il Consiglio Nazionale Forense con un comunicato.

Nella BDP saranno consultabili tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all’attualità nei Tribunali e nelle Corti d’Appello.

Il collegamento alla Banca Dati Pubblica sarà disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (PST).

Dopo l’autenticazione, tramite i sistemi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Spid, CIE e CNS), sarà possibile ricercare i provvedimenti utilizzando vari criteri di ricerca, sia semantici che sintattici.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46237-sentenze-dei-tribunali-pubbliche-per-tutti.asp

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Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo istitutivo della figura del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

11 Agosto 2023


Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, così come previsto della delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Lo stesso viene presentato dal Ministero per le disabilità di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Si tratta del secondo di una serie di provvedimenti che, da qui al 15 marzo 2024 (art.1, comma 5, della legge n. 14 del 2023 – ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione dei decreti legislativi), andranno ad aggiornare, migliorare e semplificare la normativa vigente in materia di disabilità.

Ricordiamo che il primo decreto attuativo della legge delega, in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, è stato approvato in sede preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1 maggio 2023.

Entriamo nel merito del provvedimento e soffermiamoci su le finalità che il decreto si propone di conseguire attraverso l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. L’art. 1 precisa che il Garante è istituito al fine di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali”.

Per il perseguimento di tali finalità, il Garante viene strutturato come organismo di natura indipendente, ascrivibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani e omogeneo ad altre Autorità già attive nell’ordinamento costituzionale italiano.

In linea con le direttive e con le raccomandazioni internazionali, ma anche con i principi sanciti dalla legge delega, il decreto legislativo riconosce all’istituzione cinque direttrici fondamentali:

  • attribuzione di un mandato definito;
  • elevati livelli di autonomia e indipendenza;
  • poteri e prerogative adeguati all’efficace espletamento del mandato;
  • dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie adatta ad assolvere alle funzioni;
  • profilo coerente con il contesto giuridico e sociale nazionale.

L’art. 2 disciplina la composizione del Garante, esso è un organismo collegiale composto da tre di cui uno con funzioni di presidente. La norma fissa anche i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai candidati al collegio, individuandoli nella notoria indipendenza, nella specifica e comprovata professionalità e nella competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e del contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Un’attenzione particolare caratterizza il regime delle incompatibilità, indispensabile per garantire autonomia e indipendenza, nonché il procedimento di nomina dei membri del collegio, che si conclude con una determinazione d’intesa tra i Presidenti della Camera e del Senato, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Tale procedura assicura, quindi, la ricerca, sin dal principio, della massima condivisione tra la maggioranza e le opposizioni in ordine all’individuazione dei più adeguati profili per la composizione del collegio.

Il cuore del decreto viene richiamato dagli art. 4, 5 e 6 con riguardo alle competenze e alle prerogative, che il Garante eserciti – tra le altre – le seguenti funzioni:

  • promuovere e vigilare sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;
  • contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
  • raccogliere segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
  • richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;
  • svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • visitare, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
  • formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Importante poi il richiamo alle forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni da intraprendere con le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; così come previsto dall’articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità che, non va mai dimenticato, è la Legge 18/09 dello Stato Italiano.

Assume rilievo anche la disciplina dei procedimenti speciali di cui Garante è parte.

Nell’ambito di essi, eseguite le valutazioni del caso, il Garante ha facoltà di emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni. Nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria, il Garante può proporre un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Si pone la dovuta attenzione anche al tema del mancato adeguamento alle previsioni dei PEBA e all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di accedere agli edifici pubblici e aperti al pubblico o di fruire dei relativi spazi e servizi su base di uguaglianza con gli altri. In questi casi, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere, vigilando sui relativi stati di avanzamento.

Dinanzi all’inerzia delle pubbliche amministrazioni, constatata l’assenza di fondate motivazioni, il Garante può altresì attivare il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo.

Chiudono il decreto gli articoli 7 ed 8 che recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e finali.

Fonte: https://www.handylex.org/il-decreto-legislativo-approvato-in-consiglio-dei-ministri-istituisce-la-figura-del-garante-nazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/

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Cassazione: niente pensione d’invalidità dopo i 65 anni

20 Febbraio 2023


Cass. ordinanza n. 3011/2023

Con l’ordinanza n. 3011/2023 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d’inabilità e d’invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d’invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l’invalidità di cui il soggetto benefici già.

Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall’art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: “1.La pensione d’inabilità di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ corrisposta, da parte dell’I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45542-cassazione-niente-pensione-d-invalidita-dopo-i-65-anni.asp

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Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Indennità di accompagnamento.

24 Gennaio 2023


Cass. n. 24980/2022.

Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall’altro, che l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona.

Fonte: https://www.foroeuropeo.it/aree-sezioni/cassazione-massime-materie/1039-assistenza-e-beneficenza-pubblica/54458-incapacita-di-compiere-gli-atti-quotidiani-della-vita-cass-n-24980-2022.

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Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023

28 Dicembre 2022


Vi scrivo per fornirVi un aggiornamento in relazione all’oggetto, come da dettaglio che segue.

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.920,00 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 313,91 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 339,48 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.615,46 Assegno a vita a esaurimento: euro 232,99 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 959,21* Indennità speciale per ciechi parziali: euro 217,64* (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.920,00 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 313,91 Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). Indennità di comunicazione per sordi: euro 261,11

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.920,00 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91 Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 527,16. Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 527,16

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Indennità di frequenza: euro 313,91

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola)

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”

Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

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I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 2023 2024

20 Dicembre 2022


Il Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2022 prevede la revisione della Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247 del 2007 e della Tabella A della Legge n. 335 del 1995. I nuovi valori del coefficiente di trasformazione per gli anni 2023 2024 sono indicati in questa tabella allegata al Decreto 1° dicembre 2022:

57 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,270% (variazione 2,01%);
58 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,378% (variazione 2,08%);
59 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,493% (variazione 2,14%);
60 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,615% (variazione 2,21%);
61 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,744% (variazione 2,26%);
62 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,882% (variazione 2,35%);
63 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,028% (variazione 2,40%);
64 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,184% (variazione 2,45%);
65 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,352% (variazione 2,53%);
66 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,531% (variazione 2,60%);
67 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,723% (variazione 2,65%);
68 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,931% (variazione 2,75%);
69 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,154% (variazione 2,82%);
70 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,395% (variazione 2,90%);
71 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,655% (variazione 2,92%).

cecità coefficiente disabili età lavoro pensioni

INPS: Bonus di 150,00 euro (indennità una tantum). Misure in materia di politiche sociali

25 Ottobre 2022


Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022.

Il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha previsto la nuova indennità una tantum di 150 euro, che verrà erogata a novembre:

  • ai lavoratori dipendenti pubblici e privati a tempo determinato e indeterminato (art. 18, comma 1), nel caso in cui l’interessato non abbia una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, superiore a 1.538,00 euro lordi. Una novità importante è fissata dal secondo comma: l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Questo è rilevante in particolare per chi stia fruendo, ad esempio, del congedo biennale retribuito, della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, come noto, sono periodi interamente coperti da contributi figurativi (comma 2).
  • ai pensionati per vecchiaia, trattamento anticipato, inabilità lavorativa e, nell’ambito assistenziale, invalidi, ciechi e sordi civili con pagamento della pensione (art. 19), il cui reddito annuale non sia superiore a 20.000,00 euro lordi.

Il bonus di 150 euro è corrisposto anche ai nuclei titolari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei suoi componenti lo percepisca come lavoratore o come pensionato.

Per le modalità di richiesta, valgono le stesse procedure già indicate per l’indennità di luglio; ragione per la quale i lavoratori dipendenti dovranno presentare apposita richiesta al datore di lavoro, mentre i pensionati si troveranno l’accredito direttamente sul cedolino 11/2022.

Va ricordato, altresì, che l’indennità una tantum non è sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Fonte amministrativa: INPS, circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022.

Collaboratori coordinati e continuativi con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, lavoratori stagionali (a tempo indeterminato e intermittenti), lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS

Ricordiamo che altri beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis n. 50/2022 (con requisiti variabili a seconda della suddetta categoria di appartenenza), al fine di ricevere l’indennità una tantum di 200 euro (finora non percepita), dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini con l’accesso al proprio profilo MyInps (SPID o identità digitale o carta dei servizi), entro e non oltre il 31 ottobre 2022 (sul punto, si rimanda all’INPS, circolare n. 73 del 24 giugno 2022, par. 7). È però necessario che il lavoratore dichiari di non aver già beneficiato dello stesso bonus in passato.

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Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista: pubblicato il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022

4 Ottobre 2022


Con il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022, sono state definite – in attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12- septies, comma 1, lett. c), del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 – le modalità di comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

In particolare, all’art. 4 di detto Decreto, ha previsto che: “L’Ispettorato territoriale del lavoro può fornire, su richiesta, informazioni in ordine alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 alle associazioni nazionali per la tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti riconosciute dalla normativa vigente”. Tra dette Associazioni, rientra anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS.

L’interesse dell’Unione a conoscere lo stato di osservanza di parte datoriale nei confronti della legge n. 113/1985 è concreto, diretto e attuale, dal momento che, stante anche l’art. 3 della legge n. 778/1980, tale Associazione opera con l’autorità legale conferita dalle norme vigenti nell’ambito del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti (legge n. 68/1999); normativa, questa, che attribuisce all’UICI, tra gli altri poteri, anche quelli di vigilanza e impulso processuale, volti a contrastare la violazione delle norme sul collocamento in parola, da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarle.

Riguardo agli obblighi nascenti per i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di telefonia, l’art. 1 del DM del 5 agosto 2022 va letto in combinato con la circolare del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Prot. 831/PV/C del 28 maggio 2001, a mezzo della quale veniva espressamente chiarito che gli adempimenti a cui era tenuta la Telecom, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, dovevano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel settore della telefonia. 

Pertanto, è evidente che le funzionalità del posto operatore/centralino non possono, in ogni caso, essere autocertificate dalla parte datoriale, ma dovranno risultare dalla relazione tecnica dell’operatore telefonico che ha installato il centralino e/o ne gestisce la manutenzione, quale elemento specifico richiesto dalla legge n. 113/1985.

Sul ruolo di certificatore assunto dalle compagnie telefoniche, non sussistono dubbi.

Si ricordano, ancora, i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 88/86 del 21/07/1986, circa il significato da attribuire all’espressione “centralini telefonici definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113”: “Le norme tecniche” a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell’Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni. Ai fini dell’applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore …”.

Ampia è la giurisprudenza sull’argomento. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto deciso dal Giudice di Appello di Palermo, nella sent. n. 1574 del 2007 (confermata in Cassazione, sez. lavoro, con sent. n. 9215 del 07/05/2015): “… il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova….”.

Infine, si informa che con il Decreto Direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, sono stati anche aggiornati gli importi delle sanzioni da comminare ai datori di lavoro privati inadempimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 113/1985.

Fonte: http://www.uici.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

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