Termini invio telematico prospetto informativo disabili

23 Luglio 2018


L’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro),con nota del 10 luglio 2018 n. 7571, ha comunicato che le amministrazioni pubbliche che non abbiano provveduto alla compilazione del prospetto informativo entro il 28 febbraio 2018, avranno ancora tempo, fino e non oltre, però, il 15 settembre, per inviare in via telematica sia il prospetto informativo disabili sia il modello di comunicazione (assumendo comunque a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la

situazione occupazionale al 31 dicembre 2017).

In particolare, nel modello di comunicazione le amministrazioni interessate all’obbligo di assunzione dovranno specificare:

1) modalità di copertura (Richiesta numerica degli iscritti nella lista, Bando di selezione- occorre indicare la data effettiva/prevista di pubblicazione del bando di selezione, Convenzione ex art. 11 legge 68/1999), previa verifica,
da parte dell’amministrazione medesima, della mobilità volontaria all’interno e in entrata da parte di altre amministrazioni pubbliche.

Nota bene: Rimane confermata (ma entro i termini legali consentiti per il rispetto degli obblighi di assunzione legge 68/1999) l’obbligatorietà della procedura di mobilità
volontaria- per un periodo di almeno 30 giorni- prima di poter assumere nuovo personale a tempo indeterminato.

Fonte normativa: D.lgs n. 165/2001, che all’art. 30, comma 1 precisa: “le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione
dei requisiti da possedere
.

Fonte giurisprudenziale: TAR Lazio, Roma, sez. I quater,
2 dicembre 2014, n. 12129. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto un ricorso, richiamando l’orientamento più volte ribadito in giurisprudenza secondo cui “la doverosità della previa attivazione della mobilità,
rispetto al concorso pubblico, costituisce regola generale, la cui inosservanza comporta l’illegittimità delle procedure concorsuali bandite”,
e ha dichiarato l’illegittimità dell’assunzione per la mancata preventiva attivazione della procedura di mobilità.

2) Numero di unità
3) Tempi

Fonte normativa: Legge 68/1999, art. 9 comma 6 (obbligo dell’invio del prospetto informativo), D.lgs 165/2001, art. 39-quater (monitoraggio sull’applicazione della legge 68/1999. In particolare,
al comma 2 viene previsto: “Entro i successivi sessanta giorni [in cui sorge l’obbligo] le amministrazioni pubbliche trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva
) e D.lgs 75/2017, art. 10 (modifiche all’art. 39 del

D.lgs n. 165 del 2001, Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per i portatori di handicap)

Fonte amministrativa: ANPAL, n. 7571 del 2018, che allego ad ogni Vs buon conto, con preghiera di darne notizia a tutti coloro che si occupano del settore “lavoro” in Sezione e in Consiglio Regionale.

Ricordo, con l’occasione, che:

Le Autorità pubbliche coinvolte nel monitoraggio sull’applicazione della legge n. 68 del 1999 sono:

Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Servizio Ispezione;

Centri per l’Impiego (definiti “Servizi competenti”), che possono accedere, in quanto soggetti abilitati, alle procedure telematiche del Ministero del lavoro utilizzate dai datori di lavoro per l’invio delle scoperture
delle quote di riserva, assumendo, così, direttamente le informazioni ivi contenute.

Che succede in caso di inadempimento?

Qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano inviato il prospetto informativo;

se hanno inviato il prospetto informativo da cui risulta la scopertura delle quote di riserva, ma poi le amministrazioni pubbliche non abbiano inviato il modello di comunicazione contenente tempi e modalità di copertura;

se le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i tempi.

I Centri per l’impiego, che, come detto prima, possono attingere direttamente alle informazioni contenenti le scoperture di quote disabili nel proprio ambito territoriale tramite il portale del Ministero del lavoro
(nell’Area riservata ai “Servizi competenti”), sono tenuti ad intimare all’amministrazione inadempiente di provvedere entro trenta giorni,
dall’accertata inadempienza all’assunzione. In assenza di comunicazioni da parte dell’amministrazione invitata ad ottemperare, rimasta silente,
i Centri per l’impiego dovranno provvedere ad avviare numericamente i lavoratori disabili attingendo dalla graduatoria vigente con profilo professionale ricercato.
Il ritardo nel rispetto dei tempi previsti per l’assunzione obbligatoria (ad esempio, nel caso dei centralinisti telefonici non vedenti, l’attesa oltre i sei mesi di cui all’art. 6 comma 1 legge 113/1985, a cui si aggiungono trenta giorni che
si riserva il Centro per l’impiego per l’avviso ad assumere art. 6 comma 2) faranno venire meno, in capo alle amministrazioni pubbliche, la verifica della mobilità volontaria, all’interno dell’amministrazione medesima o in entrata da parte di altre amministrazioni
pubbliche, ricevendo d’ufficio direttamente dai Centri per l’Impiego il nominativo primo in lista, da assumere.

Nota bene: La mancata o tardiva emanazione di un provvedimento (ad es. da parte del Centro per l’Impiego, la tardiva comunicazione di un avviamento numerico, in assenza di comunicazioni da parte dell’amministrazione
in obbligo di assunzione) costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento
di avviamento al lavoro presso il Centro per l’impiego.

Fonte normativa: legge 241 del 1990, art. 2 comma 9: “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento
di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
”; D.lgs n. 5 del 2012, art. 1 comma 1, in materia di conclusione del procedimento, laddove

il privato, portatore di un interesse personale e concreto, possa rivolgersi al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione, perché venga concluso il
procedimento attraverso le strutture competenti.

Decorso il termine del 15 settembre 2018, bussate alla porta dei Centri per l’Impiego.

Nei rapporti con i Centri per l’Impiego, tenete a mente che il diritto di accesso agli atti come Uici Associazione di categoria (in questo caso, la richiesta di conoscere lo stato dell’arte
circa le comunicazioni di avviamento al lavoro inviate alle amministrazioni pubbliche), volto ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, potrebbe esservi limitato soltanto a “coloro ai quali i singoli
atti, direttamente o indirettamente, si rivolgono per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata, non coincidente con il generico ed indistinto interesse di ogni soggetto al buon andamento dell’attività amministrativa”. Tale limite potrebbe,
in ogni caso, essere superato opponendo, al rifiuto del Centro per l’Impiego all’accesso agli atti, una apposita delega ad agire allo specifico, concreto, scopo, in tutela e rappresentanza, da parte di chi, Vostro socio, sia presente nella graduatoria tenuta dall’Ufficio interpellato e voglia ricevere aggiornamenti sull’avviamento al lavoro nella propria Provincia di iscrizione.

Foto:
http://www.alsistemi.it/incentivo-assunzione-disabili-requisiti-domanda/

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