Licenziamento: il lavoratore non deve poter essere ricollocato in altre mansioni

Il datore che licenzi per giustificato motivo oggettivo, quindi per ragioni legate alla produzione e all’andamento aziendale, deve provare l’esistenza delle ragioni del licenziamento e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quel recesso dal rapporto di lavoro determinato da ragioni connesse all’andamento dell’azienda e dell’attività produttiva, legato quindi a ragioni esclusivamente economiche ed organizzative: ad esempio, si potrà verificare in caso di crisi aziendale che determini una necessaria riduzione di personale, oppure in caso di soppressione di un reparto a seguito di introduzione di un macchinario che automaticamente svolga le mansioni prima assegnate ai lavoratori, ecc.

Il licenziamento deve sempre costituire la soluzione estrema, essendo onere del datore, prima di procedervi, tentare di ricollocare il lavoratore in altra posizione professionale, a parità di mansioni o, se proprio necessario e con il consenso del lavoratore, con mansioni inferiori, anche presso altra sede aziendale (cosiddetto obbligo di repechage).

Nel caso in cui il lavoratore contesti il licenziamento e promuova una causa nei confronti del datore, quest’ultimo sarà quindi tenuto a provare le ragioni che hanno giustificato il licenziamento ed il rispetto dell’obbligo di repechage.

Quanto alla prova dell’effettiva esistenza delle ragioni economiche e produttive che hanno condotto al licenziamento, il datore dovrà quindi dimostrare l’intervenuta crisi aziendale, una crisi che non deve essere temporanea, ma oramai consolidata; potrà quindi a tal fine produrre i bilanci aziendali degli ultimi anni, il Libro unico del lavoro (LUL), dal quale si possa evincere che nessuna assunzione è stata fatta poco prima o poco dopo il licenziamento del lavoratore per mansioni analoghe.

Ancora, il datore potrà dimostrare l’avvenuta introduzione di processi produttivi automatizzati, che hanno portato alla soppressione del reparto o della posizione occupata dal dipendente licenziato.

Con riguardo invece al rispetto dell’obbligo di repechage, trattandosi di una prova molto più difficile da fornire dinanzi al Giudice, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che l’onere della prova a carico del datore dovesse essere attenuato dalla leale cooperazione processuale del lavoratore: in altre parole, il lavoratore doveva indicare – in sede processuale – in quali altre posizioni possibili in datore lo avrebbe potuto ricollocare, presso la stessa o presso altra sede aziendale.

Da parte sua il datore doveva provare che quelle posizioni indicate dal lavoratore in vero non erano disponibili, ad esempio perché riguardanti lo svolgimento di mansioni del tutto diverse da quelle precedentemente assegnate al dipendente o necessitanti titoli, diplomi, patenti, non possedute dal lavoratore.

Sul punto però la Corte di Cassazione è intervenuta con una recentissima sentenza [1] che contrasta l’orientamento appena descritto e impone al datore una prova più rigorosa del rispetto dell’obbligo di repechage.

La Corte si Cassazione, infatti, ha affermato che il datore – per provare di non poter ricollocare il lavoratore in nessun’altra posizione utile – dovrà non solo dimostrare l’inesistenza di posizioni lavorative da assegnare al dipendente licenziato, ma altresì fornire in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento e dimostrare per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato.

Considerando che il Job Act, modificando la norma del Codice civile che consente ora al datore di modificare notevolmente – con il suo consenso – le mansioni del lavoratore [2], rende ancora più ampia la scelta datoriale e la possibilità del lavoratore di indicare posizioni in cui ben poteva essere ricollocato, si ritiene che la prova circa il rispetto dell’obbligo di repechage possa diventare molto più gravosa per l’azienda.

Si attende tuttavia di capire se quella in commento sia una pronuncia isolata della Corte di Cassazione, oppure se ad essa faranno seguito decisioni analoghe, conteneti magari maggiori precisazioni in materia.

[1] Cass., sent. n. 5592/16

[2] Art. 2103 cod. civ. (nuova formulazione, valida per i rapporti di lavoro successivi al 15.03.2015): Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. [II] In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. [III] Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. [IV] Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [V] Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. [VI] Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. [VII] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118588_licenziamento-il-lavoratore-non-deve-poter-essere-ricollocato-in-altre-mansioni#sthash.kV9DtCcv.dpuf

Foto: http://www.unionedeiconsumatori.it/news/lavoro_e_previdenza/nazionale/pugno_duro_per_i_lavoratori_assenteisti/n395

Benefici prima casa: si può cedere l’immobile al coniuge come casa coniugale

Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356
Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356.

Per l’analisi dei fatti bisogna necessariamente partire dal dato normativo, ed in particolare la normativa sull’argomento è regolata dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria ‘96 (L. 28 dicembre 1995 n. 549 art.3 comma 131) e riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e loro pertinenze, nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa quando:

1) l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale;
2) non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;
3) non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite;
4) non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa.

Con la Legge di Stabilità 2016 si è stabilito che dal 1° gennaio 2016 sia possibile acquistare una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto.

Chiariti i presupposti per la concessione e la decadenza da tali benefici, nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, l’ Amministrazione Finanziaria emetteva un avviso di liquidazione ritenendo il contribuente decaduto dalla agevolazione “prima casa” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge della casa coniugale in sede di separazione consensuale.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale respingevano il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva ricorso in Cassazione. La Corte, ne trattare il ricorso, preliminarmente indica i due filoni giurisprudenziali, contrastati tra loro.

Il primo filone ritiene che trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione: qualora tale trasferimento intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui egli abbia beneficiato per l’acquisto di quell’immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2263). In base a tale orientamento, si ritiene che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti.

Il secondo filone ritiene che la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi e che pertanto l’immobile destinato a casa coniugale «resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi»: ne consegue che resta intatta la ratio dell’agevolazione “prima casa”, vale a dire la funzione di “favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare” essendo il trasferimento svincolato da un corrispettivo e non costituisce donazione (Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, n. 23225).

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si focalizza in particolare sull’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n. 4, del T.U.R., il quale stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di “trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati”. “Il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione. Ciò evidenza l’irragionevolezza della decadenza. Infatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo egli conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici, mentre la fattispecie traslativa nell’ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori perimetro dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n.4, T.U.R.”.

Tale conclusione è maggiormente rafforzata prendendo in esame l’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In base all’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» (la Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi).

 

Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/23/separazione-coniugale-e-decadenza-dai-benefici-prima-casa

Foto: http://www.immobiliarebramante.it/wp-content/uploads/2015/12/prima-casa1.jpg