S.U. Cassazione: è applicabile il cumulo giuridico in caso di infortunio in itinere del lavoratore?

15 Giugno 2018


Cass. Sentenza 22 maggio 2018, n. 12566.

In materia di liquidazione del danno da infortunio in itinere, è insorto un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza: dal risarcimento riconosciuto al danneggiato va detratta la somma versata dall’Inail a titolo di rendita per inabilità?

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12566.

Le Sezioni Unite Civili hanno statuito il seguente principio di diritto: l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.

Al fine di meglio inquadrare la questione problematica, si precisa che la suddetta statuizione ha avuto origine da una controversia instaurata dalla vittima di un sinistro stradale, la quale aveva citato in giudizio sia il proprietario dell’autocarro con cui era andata a collidere, sia la compagnia assicurativa. I responsabili furono dunque condannati, in primo grado, al risarcimento del danno in favore dell’attore. In seguito, invece, la Corte d’appello aveva ridotto l’ammontare del risarcimento, ritenendo che da quando liquidato, dovesse essere detratto il valore capitalizzato della rendita Inail ricevuta dalla vittima per il medesimo evento dannoso. Avverso tale ultima decisione lo stesso danneggiato proponeva ricorso in Cassazione.

Orbene, con ordinanza interlocutoria 22 giugno 2017, n. 15535, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il primo motivo di impugnazione, ovvero “se dall’ammontare del danno risarcibile si debba scomputare la rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL a seguito di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

Sul punto si rinvengono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti tra loro. In particolare, un primo orientamento, facente capo alla sentenza della Cass. n. 21897 del 2009, sostiene che “la costituzione, da parte dell’assicuratore sociale, di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della compensano lucri cum damno, a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento”. In base a questo indirizzo, non sussiste alcuna duplicazione del danno ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., che concerne il diritto di surrogazione dell’assicuratore verso il responsabile, e non già il diritto del medesimo di eccepire il pagamento del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio debito.

Invece, secondo l’orientamento di segno opposto, le somme liquidate dall’INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vadano detratte, in base al principio indennitario, dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile.

Il Collegio della Terza Sezione prospetta come preferibile quest’ultimo indirizzo, essendo favorevole al divieto di cumulo.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2018/05/23/infortunio-in-itinere-risarcimento-e-indennita-inail?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Foto:https://www.affarimiei.biz/lavoro-e-formazione/infortunio-sul-lavoro

 

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