INPS e Legge 104/92: chiarimenti su permessi e regole di calcolo laddove l’orario di lavoro non rientri nella fattispecie di “ordinario” e “giornaliero”

9 Agosto 2018


L’INPS: messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018.

L’INPS ha emanato il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 201, con il quale chiarisce alcune condizioni sottese alla modalità di fruizione dei permessi Legge 104/92 art. 33, commi 3 (n. 3 giorni mensili) e 6 (giornalieri in due ore), in corrispondenza di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro (Part-time, lavoro a turni e notturno).

Queste sono le principali informazioni fornite dall’Istituto nel Messaggio:

“Riproporzionamento dei tre giorni di permesso/giornalieri, due ore al giorno Legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro Part-time verticale (tutti i giorni con un orario ridotto), orizzontale

(solo alcuni giorni a orario pieno) e misto (verticale/orizzontale) Legge 104/92 a giorni e Part-time verticale

Breve premessa: Principi espressi dalla Giurisprudenza:

Principi espressi dalla Giurisprudenza:

Con precedente Messaggio informativo, inviato lo scorso 27 febbraio, avevamo dato notizia della sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 4069 del 20.02.2018 (udienza del

03.10.2017), cheera tornata a pronunciarsi a proposito della fruizione (se integrale o riproporzionata in rapporto alla percentuale oraria del

Part-time) dei permessi Legge 104/92, ribadendo sostanzialmente la validità di quanto già esposto in sentenza Cassazione civile n. 22925/2017. Il caso riguardava un lavoratore con rapporto di lavoro Part-time verticale, dove l’orario a tempo pieno era, però, ridotto in numero di giornate di lavoro. In estrema sintesi (per maggiori dettagli, rinvio alla lettera del Messaggio del 27.02.2018), la Cassazione aveva stabilito che se la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale superiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 ha diritto a godere in formula piena del permesso (tre giorni o due ore al giorno). Ad esempio, se la prestazione del lavoratore è articolata sulla base di un

orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei giorni eseguibili a tempo pieno, corrispondente, quindi, ad un Part-time verticale al 67 per cento, il lavoratore ha diritto ai n. 3 giorni di permesso. Se, invece, la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale inferiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 subirà il riproporzionamento del suo permesso.

L’INPS, con il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, onde evitare equivoci in sede di fruizione del beneficio circa l’indicazione, vaga, del “50 per cento”, fornisce direttamente

l’algoritmo di calcolo da applicare:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

————————————————— x 3 (giorni di permesso teorici) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno

Nota bene: Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore

a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Esempio:

Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando

la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto

a 1 giorno di permesso mensile.

Legge 104/92 a ore e Part-time verticale

I permessi giornalieri Legge 104/92

non vanno riproporzionato in caso di Part-time verticale.

Nel caso di Part-time verticale (solo

alcuni giorni a orario pieno), le ore di Legge 104/92 sono comunque due al giorno.

Legge 104/92 a giorni e Part-time orizzontale

I tre giorni di permesso

non vanno riproporzionati in caso di Part-time orizzontale.

Nel caso di Part-time orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto), i giorni di Legge 104/92 sono comunque tre.

Legge 104/92 a ore e Part-time orizzontale

Con Messaggio n. 16866 del 28

giugno 2007, l’INPS aveva già precisato che, in caso di Part-time orizzontale, l’utilizzo dei permessi giornalieri Legge 104/1992 in ore deve essere ricalcolato secondo un massimale orario mensile dei permessi orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

Esempio: Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale

pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

(22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto

Riassumendo:

Part time verticale

permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;

permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

Part time orizzontale

permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);

permesso mensile di tre giorni resta per intero indipendentemente dall’orario di lavoro.

Nota bene: se il lavoratore è assente per malattia (od anche per

ferie, permessi sindacali, maternità obbligatoria e facoltativa, ecc.), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all’Interpello n. 24 del 1 agosto

2012- all. 2, ha ritenuto che, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di tali permessi, non è possibile per il datore di lavoro effettuare un riproporzionamento del diritto

ai permessi Legge 104/92, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili Legge 104/92, non sembra possa subire infatti una limitazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri assolutamente diversi.

A nulla rileva, dunque, la circostanza secondo la quale il dipendente si sia assentato per malattia per 10 giorni, in quanto vanno inseriti ugualmente fra i giorni di lavoro effettivi (conteggiando ovviamente solo i giorni nei quali il lavoratore avrebbe dovuto prestare l’attività lavorativa, in orario pieno o in Part-time).

Nel Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018 in argomento, si parla anche di:

Modalità di fruizione del permesso Legge 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro notturno e/o durante giornate festive.

Il permesso Legge 104/92 può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica. Il giorno festivo e domenicale, per i turnisti, è da considerarsi, al pari di tutti gli altri, un giorno lavorativo effettivo. La normativa nazionale (più precisamente dal Decreto legislativo n. 66/2003 sull’orario di lavoro) non disciplina eventuali eccezioni, che vengono rimandate, eventualmente, alla contrattazione collettiva, specialmente quella di secondo

livello.

Nota bene: Contro l’abuso della Legge 104/92, va detto che

non diventi un’abitudine la fruizione fissa dei permessi Legge 104/92 nei giorni di lavoro domenicale o festivi (il datore di lavoro può richiedere al dipendente beneficiario la

programmazione anticipata dei permessi legge 104/92, ferma restando una diversa percezione in caso di sopravvenuta improvvisa necessità- <si ritiene che

l’ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i

permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, in ogni caso, una

programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende ….> vedi, l’Interpello Ministero del lavoro 27-1-2012, N. 1); il che potrebbe far supporre un “presunto” uso illegittimo di tali giorni di permesso. Per tali fattispecie, qualora

la presunzione di illecito venisse, poi, accertata con prove di fatto (prefigurando, in capo al lavoratore “furbetto”, il

reato di truffa), potrebbe esserci, nei suopo confronti, non solo la sanzione disciplinare del datore di lavoro ma, nei casi più gravi, il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8209/2018), oltre che la revoca dei permessi retribuiti da parte dell’INPS dal momento in cui sia accertata la decadenza, con conseguente recupero delle prestazioni erogate prima di tale accertamento (circolare INPS n. 155 del 3-12-2010, par. 4).

Vanno ricordate, infatti, le previsioni dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui <chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia>.

Il permesso Legge 104/92

può essere fruito anche in corrispondenza del lavoro

notturno

(articolato a cavallo di due giorni solari).

L’INPS precisa infatti che, sebbene il turno notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta

riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’Azienda. Ne consegue che il giorno di Legge 104/92 fruito in corrispondenza dell’interno turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso si articoli a cavallo di due

giorni solari.

Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi a giorni Legge n. 104/92.

L’INPS aveva già affrontato, nella circolare 53 del 2008, al

paragrafo 7- all. 3, la questione del cumulo, nell’arco del mese, purché in giornate diverse, il congedo straordinario con i giorni di permesso Legge 104/1992, senza la necessità della ripresa lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Nota bene:

Non è consentito, invece, il cumulo tra i tre giorni di permesso Legge 104/92 e il prolungamento del congedo parentele.

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2 commenti

  1. STEFANO BALESTRA ha detto:

    Buongiorno, ho due permessi legge 104 per due persone distinte. Lavoro ad orario pieno giornaliero. Il riproporzionamento in caso di cigo come viene fatto? Singolarmente su ogni autorizzazione Inps, oppure su tutti i giorni teoricamente fruibili, 6 al mese?

    Grazie

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