Gratuito patrocinio: il giudice può ridurre il compenso dell’avvocato

1 Settembre 2016


Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 25/05/2016 n. 10876

In tema di patrocinio a spese dello Stato, per la liquidazione del compenso dell’avvocato, il criterio del valore della controversia ha, per quanto concerne l’individuazione dello scaglione di riferimento, valore parametrico e di massima.

Il giudice ha la facoltà di discostarsi dal parametro, anche scendendo al di sotto dello stesso, ogni volta che ciò venga giustificato dalla natura dell’impegno professionale profuso, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso e rappresentato.

Così hanno deciso i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si commenta del 25 maggio 2016, n. 10876, precisando che il giudice ha la possibilità di scendere al di sotto dei parametri (rispetto alla tariffa applicabile) nel caso in cui l’impegno dell’avvocato sia stato modesto, anche facendo riferimento alla effettiva consistenza della lite.

Precedente giurisprudenza, sempre di cassazione aveva precisato che in linea con l’interesse generale perseguito dal legislatore e dell’obiettivo di garantire al non abbiente il diritto di difesa, non può ritenersi che sia stata implicitamente abrogata dall’articolo 2, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 la disposizione di cui all’articolo 130 del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115, che stabilisce la riduzione a metà degli importi che spettano al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Il decreto legge, semmai, ne ha integrato il riferimento alla tariffa professionale quale base di liquidazione del compenso (si veda Cass. 23 marzo 2016, n. 5806).

Si legge testualmente nella sentenza n. 10876/2016 che “…..In sostanza, secondo il giudice a quo, in base ad una lettura costituzionalmente orientata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., delle disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia, in tema di gratuito patrocinio, il criterio del decisimi si pone come generale parametro di quantificazione degli onorari anche al di là dell’ipotesi di parziale accoglimento della domanda proposta, tutte le volte in cui si palesa, alla luce degli esiti del giudizio, una manifesta iniquità e sproporzione tra la liquidazione dell’onorario secondo il parametro del deductum e l’opera professionale concretamente svolta, senza che ciò implichi in alcun modo valutazioni di merito in ordine alla professionalità, alla diligenza e alla perizia del procuratore della parte, nello svolgimento dell’incarico alla base della liquidazione richiesta, se non nei limiti del citato art. 82 del testo unico, che presuppone, a monte, l’individuazione dello scaglione di riferimento.

Di qui la conclusione che il Collegio ha correttamente operato provvedendo, alla luce della complessità delle questioni affrontate e della natura in rito della decisione adottata nel giudizio a quo, a liquidare gli onorari e i diritti ancorandoli allo scaglione indeterminabile medio e provvedendo alla loro quantificazione conformemente al dettato degli artt. 82, 83 e 130 del testo unico”.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/01/gratuito-patrocinio

 

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