Fondo patrimoniale e crediti tributari: la retromarcia della Cassazione

6 Luglio 2016


Cassazione Civile, Sez. tributaria, sentenza 25/05/2016 n. 10794

Con sentenza 25 maggio 2016, n. 10794, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale, ammettendo la possibilità per l’ente concessionario di procedere all’iscrizione ipotecaria sull’immobile del contribuente costituito nel fondo patrimoniale, in aperto contrasto con altra recentissima sentenza dei giudici di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, 24/02/2016, n. 3600).

In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da Equitalia avverso la sentenza della CTR Toscana che – adeguandosi al decisum di primo grado – nel ritenere legittime le doglianze del contribuente in merito alla impignorabilità dei beni in quanto conferiti nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c., aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano avuto modo di sottolineare che “alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami”.

Orbene, nel ricorso per Cassazione l’Ente concessionario ha eccepito quale unico motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., rilevando innanzitutto come l’art. 170 c.c. – che, come noto, testualmente prevede “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” – fa riferimento esclusivamente alle procedure esecutive e non anche all’avvio di misure cautelari, quale deve essere considerata l’iscrizione in parola, che è da ritenersi solo propedeutica ad una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva.

Inoltre, Equitalia ha altresì avuto modo di rilevare come:
da una parte, il concetto “bisogni della famiglia” richiamato dall’art. 170 cit., secondo l’orientamento giurisprudenziale, è da intendersi estensivamente, con la conseguenza che il limite di impignorabilità da esso previsto non può essere opposto ai crediti di natura tributaria;
dall’altra, la norma in questione, sempre secondo l’interpretazione della giurisprudenza, pone a carico del debitore l’onere di provare che il creditore era a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia (prova che, nel caso di specie, non era stata fornita dal contribuente).
Senonché, a seguito di tali motivazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il primo dei profili evidenziati dalla ricorrente, affermando come – nonostante a conoscenza di altri recenti precedenti della Corte (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015) che hanno ritenuto applicabile l’art. 170 c.c. anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 – l’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non ha natura di atto funzionale all’esecuzione forzata, con la conseguenza che non è possibile classificare l’iscrizione de qua quale “atto di esecuzione”.
E tanto sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19667 del 18/09/2014, con la quale si è escluso che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. cit. possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendo piuttosto la stessa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.

Ciò rilevato, alla luce di siffatta interpretazione e in considerazione del contrasto di giudicati, attualmente esistente, si ritiene quanto mai necessario un intervento in materia delle Sezioni Unite, che possa chiarire definitivamente e dare una corretta interpretazione circa l’applicabilità o meno dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale nell’ipotesi di debiti tributari, anche e soprattutto in considerazione delle importanti ripercussioni che tale interpretazione potrà avere nei confronti del contribuente e del suo patrimonio.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/fondo-patrimoniale-e-crediti-tributari-retromarcia-della-cassazione

Foto: https://farm3.staticflickr.com/2358/5767083625_4fa1b68453_b.jpg

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