Fino a 10mila euro di multa per chi abbandona il cane

5 Aprile 2018


Cass., terza penale, sent. n. 8408/2018

Il codice penale, all’art. 727 c.p., punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (per approfondimenti: Il reato di abbandono di animali).

Inoltre, alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Si tratta di un reato verso il quale lagiurisprudenza si è mostrata sempre più sensibile, al punto che, non di rado, anche la Corte di Cassazione è intervenuta per vagliare una serie di fattispecie: non soltanto, l’abbandono su strade o autostrade, ma anche lasciare l’animale da solo in giardino, sul balcone o chiuso in auto a lungo sono casistiche valutate dalla giurisprudenza.

La ratio legis di tale reato si rintraccia nell’esigenza di tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali e affinché venga promossa l’educazione civile attraverso la lotta all’insensibilità e alla crudeltà.

Ne sa qualcosa l’uomo condannato alla pena di euro 7.000 di ammenda per abbandono di animaliche ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte di Cassazione: la terza sezione penale si è pronunciata con la sentenza n. 8408/2018 sulla vicenda dell’abbandono di un cane di razza meticcia, fatto accertato il 14 novembre 2011.

Innanzi agli Ermellini, l’imputato ha contestato diffusamente il provvedimento impugnato sotto diversi aspetti, ad esempio rilevando un presunto vizio di motivazione. La difesa, infatti, sostiene che l’imputato stava legando il cane alla ringhiera semplicemente per effettuare una sosta momentanea in attesa di riprendere il tragitto utile a portare il cane nella propria abitazione.

Inoltre, avrebbe errato il giudice a quo a ritenere non credibile l’imputato, nonostante la versione resa fosse logica e riscontrata da altre fonti di prova, non valutate dal Tribunale, come la distanza tra i luoghi e la deposizione della moglie.

Il vizio della motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stato acclarato anche dalla circostanza che non sarebbero state indicate le fonti di prova dalle quali risulterebbe la volontà del ricorrente di abbandonare il cane o le sofferenze subite dall’animale e neppure valutate una serie di altre prove quali, tra le altre, la deposizione del veterinario, la fattura sulle cure veterinarie e la foto prodotta che ritrae il padrone con il cane.

Tuttavia, le doglianze appaiono per i giudici di Cassazione in parte infondate e in parte inammissibili, in quanto anche attinenti a questioni di fatto, come la valutazione delle prove effettuate dal Tribunale.

Inoltre, spiegano gli Ermellini, anche se nella motivazione della sentenza il giudice si è dilungato sui fatti accaduti successivamente, la condanna è stata emessa esclusivamente per il fatto oggetto della continuazione. Va ricordato che oggetto della prova non sono solo i fatti di cui alla contestazione, ma anche quelli che possono avere rilevanza ex art. 133 del codice penale.

Il Collegio, però, ritiene superfluo esaminare altre censure che appaiono ammissibili, ciò in quanto, nel caso in esame, il reato si è estinto per prescrizione.

In presenza di una causa di estinzione del reato, spiega la Corte, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento èincompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p.

La vicenda, quindi, si conclude per l’imputato con un’annullamento della condanna, senza rinvio, manon con una pronuncia piena di assoluzione.

Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 35490/2009) in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.

Invece, nel caso in esame, tale evidenza della prova non sussiste dovendo al più procedersi alla nuova ed articolata opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa.

Fonte: https://www.google.it/amp/s/www.studiocataldi.it/amp/news.asp%3fid=29335

Foto: http://www.unn.com.ua/uk/news/1706229-kiyani-zaklikali-mistsevu-vladu-vidpraviti-vsikh-bezdomnikh-sobak-do-pritulku

 

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