Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: i chiarimenti dell’INPS.

1 Aprile 2016


Buone notizie per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL: diminuiscono l’interesse di dilazione e differimento e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributi. Ciò grazie ad una decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento); esso, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili per omesso ritardato versamento dei contributi.

Una recente circolare INPS spiega le citate novità.
Interesse di Dilazione e di Differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.
Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti).

La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate

Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali (per esempio fallimento), le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali.

Circolare INPS n. 49 del 16.3.16.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115451_debiti-per-contributi-inps-e-inail-sconti-in-arrivo#sthash.Vo2Tecpx.dpuf

Foto: http://www.diggita.it/story.php?title=Indennita_di_inabilita_per_malattia_e_infortunio_sul_lavoro_nuova_convezione_INPS_-_INAIL

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