Critica giornalistica: è sempre necessario bilanciare gli interessi in gioco

15 Aprile 2016


Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 14/03/2016 n° 4897

Nella valutazione del diritto di critica, come in quello di cronaca, è necessario operare un bilanciamento tra l’interesse alla reputazione del soggetto leso e l’interesse anche non siano introdotte limitazioni alla libertà di pensiero tutelata costituzionalmente. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 14 marzo 2016, n. 4897.

Il caso vedeva alcuni giornalisti essere condannati a corrispondere una somma di denaro per violazione del diritto all’onore ed alla reputazione con riferimento a due articoli pubblicati su un quotidiano nei quali veniva riportata la notizia di un trasferimento di un ufficiale dei carabinieri ad un altro incarico a causa delle indagini relative ai tragici eventi accaduti in Genova nel periodo del vertice internazionale G8.
Secondo gli ermellini, il diritto di cronaca e quello di critica, entrambi espressione della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata, presentano differenze che si riflettono sui limiti della scriminante. Il diritto di cronaca si concretizza nell’esposizione di fatti che presentano un interesse per la generalità, allo scopo di informare i lettori, mentre il diritto di critica consiste nell’apprezzamento e nella valutazione di fatti, nell’espressione di un consenso o di un dissenso rispetto ad una certa analisi.

Per quanto attiene all’esercizio di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni che si possono sintetizzare nella verità della notizia pubblicata, nell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza) e nella correttezza formale nell’esposizione (c.d. continenza) (Cass, 25 maggio 2000, n. 6877 e Cass 4 luglio 1997, n. 41).

La critica, in quanto consistente in una manifestazione di una opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista del soggetto che la esprime, con la conseguenza che i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva (Cass. pen., n. 935/1999 e Cass. pen., n. 3477/2000).

Anche nella valutazione del diritto di critica giornalistica, sebbene si possano riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Si tratta di un bilanciamento che viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo esercizio del diritto di critica, oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell’argomento, la correttezza dell’espressione, la quale impone che la critica si esprima in termini formalmente misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato.

Nella specie i giudici della Suprema Corte hanno affermato che nella sentenza impugnata era venuta meno la valutazione se all’interno dell’articolo le affermazioni fossero espressione di una opinione personale da parte dei giornalisti; la motivazione della Corte d’Appello, che si è limitata ad affermare che gli articoli dovevano essere inquadrati nel novero del diritto di critica è risultata carente dal punto di vista motivazionale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/17/critica-giornalistica-necessario-sempre-bilanciare-interessi-in-gioco

Foto: https://pbs.twimg.com/media/Cf_0DqlW8AAoYh4.jpg

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