Conoscere le percentuali di invalidità civile.

20 Dicembre 2018


Premessa

Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo.

Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33 per cento d’invalidità.

L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la legge 104, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti).

(traggo spunto dal Convegno INPS “L’accertamento Medico-Legale unico in invalidità civile nella regione Lazio. Il ruolo dell’INPS tra diritti, equità e scienza”, tenutosi i giorni 27 e 28 novembre a Fiuggi)

Agevolazioni per l’invalidità

Invalidità superiore al 33 per cento

Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè superiore al 33 per cento (Meno del 33 per cento: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”).

Per la persona con invalidità superiore a questa soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.

La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Nota bene: Il DPR n. 495/1992, art. 381 e successivo DPR n. 503/1996, art. 12, comma 3 prevedono che “… anche alla categoria dei non vedenti” è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita comprovata istanza, lo speciale “contrassegno invalidi”. I non vedenti, non sono tenuti, in sede di rilascio del contrassegno, a produrre specifica certificazione medico-legale che attesti una connessione funzionale tra minorazione visiva e difficoltà nell’atto della deambulazione.

Per i minori di 18 anni, che hanno “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e che sono iscritti in scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, è riconosciuta dalla commissione medica il diritto all’indennità di frequenza, che è una prestazione economica a sostegno dell’inserimento scolastico. Ricordo che:

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

· qualsiasi forma di ricovero;

· l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;

· l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;

· la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;

· l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole (ovviamente, per i minori ciechi parziali il trattamento più favorevole è quello INVCIV per cecità- pensione per 13 mensilità ed indennità speciale per 12 mensilità).

Invalidità superiore al 45 per cento

Chi possiede una percentuale d’invalidità dal 46 per cento ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato (legge 68/1999). Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl/INPS.

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45 per cento possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50 per cento più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).

Invalidità dal 50 per cento

I lavoratori invalidi oltre il 50 per cento possono fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno, se previsto dal CCNL. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per le assenze per malattia e per i permessi legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento.

Riferimento normativo: Art. 7 del D.lgs 119 del 18 luglio 2011: “… ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”.

· Nota bene

– il congedo, che non può superare i 30 giorni l’anno, può essere fruito anche in maniera frazionata;

– il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (art. 7 – comma 2 del D.lgs 119/2011);

– la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia;

– l’effettuazione delle cure deve essere documentata.

In ogni caso, consiglio di verificare quanto specificatamente previsto dal Contrato collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Invalidità dal 60 per cento

A partire dal 60 per cento d’invalidità, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto.

Invalidità dal 67 per cento

Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica.

Per quanto riguarda l’esenzione ticket per visite o per farmaci consiglio di rivolgersi alla Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione.

Se dipendenti privati, i lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (con riduzione della propria capacità lavorativa, in corso di servizio) hanno diritto, con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità (c.d. assegno IO).

Nota bene:

1. l’assegno ordinario d’invalidità è prestazione profondamente diversa, per natura, dalla pensione d’invalidità civile (assegno d’assistenza), essendo la prima (l’assegno ordinario) di natura previdenziale basato sui contributi versati dal lavoratore invalido, invece la seconda (la pensione d’invalidità civile) di natura assistenziale e pertanto non collegata alla base contributiva invalida civile (come, ad es. la pensione INVCIV per cecità civile)- per l’assegno ordinario di invalidità si parla di lavoratore, per la pensione d’invalidità civile si parla, semplicemente, di persona;

2. l’assegno ordinario d’invalidità non può essere richiesto dai dipendenti pubblici;

3. chi è titolare di assegno ordinario d’invalidità definitivo (dopo tre richiami a visita collegiale per verificarne il diritto alla percezione, diventa definitivo), non potrà scegliere di uscire dal servizio con il trattamento anticipato/anzianità, essendo vincolato ad attendere il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la vecchiaia. L’assegno ordinario d’invalidità si trasformerà in vecchiaia.

Invalidità dal 74 per cento

Gli invalidi civili dal 74 per cento hanno diritto alla pensione d’invalidità civile (INVCIV), concessa dai 18 ai 65 anni, il cui importo è di 282,55 euro mensili per il 2018, con un limite di reddito di 4.853,59 euro.

Come detto prima, la pensione d’invalidità civile non richiede, come l’assegno d’invalidità ordinaria (categoria IO), il pagamento di un minimo di contributi all’Inps. È sufficiente essere in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità, oltre tale percentuale.

Pluriminorati: Una persona con più minorazioni diverse (quindi non riconducibili ad una stessa condizione patologica), ha possibilità di ottenere dall’INPS il pagamento delle provvidenze INVCIV (indennità+ pensioni) per ogni singola, differente, minorazione riconosciuta dalla commissione medica, in più verbali per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (Legge n. 241/1990 e INPS n. 275/2006).

Riferimento giurisprudenziale: Sentenza Corte Costituzionale N. 346 del 1989.

Riferimento normativo: legge 407 del 29/12/1990, art. 3 comma 1 (comma modificato dall’art. 12 della legge 412 del 1991), che recita: “Le prestazioni pensionistiche [a favore dei minorati civili] erogate dal Ministero dell’interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”. Laddove, con il termine “prestazioni pensionistiche”, si intendano, nel complessivo, sia la Pensione INVCIV, sia l’Indennità di accompagnamento.

Va tenuto conto, però, del rispetto, da parte della persona pluriminorata, del limite reddituale lordo ai fini della titolarità del diritto alla Pensione INVCIV (sia come pensione di invalidità, sia, in aggiunta, ad es. come pensione di cecità civile).

In ambito previdenziale, dal 1° maggio 2017 la legge di bilancio per il 2017 ha riconosciuto ai lavoratori con una invalidità pari o superiore al 74% la possibilità di richiedere l’APE Social.

Invalidità superiore al 74 per cento

Per chi ha un’invalidità dal 75 per cento sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni.

Come è noto, a chi è riconosciuto non vedente (ipovedenti gravi, ciechi parziali e ciechi totali), per ogni anno lavorato sono accreditati, invece, 4 mesi di contributi in più, senza alcun limite massimo di anni (ricordo, infatti, che il limite dei 10 anni vigeva solo per la liquidazione della pensione con il solo sistema retributivo. Ora il sistema delle pensioni è quello contributivo, per cui non sussiste un massimo di anni accreditabili come lavoratore non vedente).

Diritto e misura del beneficio concesso ai non vedenti: A differenza dei 2 mesi di contributi in più per gli invalidi civili, utili al solo conseguimento del diritto a pensione e all’anzianità assicurativa, i 4 mesi di contributi in più per i lavoratori non vedenti valgono anche ai fini economici, sia nel sistema retributivo di pensione, sia in quello contributivo a valere sul miglior Coefficiente di età applicabile. Riferimento normativo: art. 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113; DM 22 giugno 2015 (GU Serie Generale n. 154 del 6-7-2015) che, in Tabella, riporta i Coefficienti di età. Riferimento amministrativo: per la quota retributiva, circolare INPS n. 173 del 26 giugno 1991; per la quota contributiva di pensione, circolare INPS n. 73 del 14 aprile 2017.

Invalidità dall’80 per cento

Per i dipendenti privati che hanno un’invalidità dell’80 per cento e oltre, è previsto, grazie alla Deroga Amato, l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, con 55 anni e 7 mesi d’età, per le donne, e 60 anni e 7 mesi, per gli uomini ai sensi dell’art. 1, co, 8, del D.lgs. n. 503/1992 (dal 2019 i requisiti saranno pari, rispettivamente, a 56 anni e 61 anni ), a cui vanno aggiunti obbligatoriamente, per l’uscita effettiva dal servizio, 12 mesi di finestra mobile.

Preventiva visita medico-legale ai fini dell’accoglimento della domanda di pensione: tale tipologia di pensione prevede che il dipendente privato invalido oltre l’80 per cento venga sottoposto a visita medica dall’INPS.

Nota bene: i dipendenti privati non vedenti hanno diritto ad altro accesso anticipato alla pensione di vecchiaia (art. 1 comma 6, D.lgs 503/1992), con 50 anni e 7 mesi d’età, per le donne, e 55 anni e 7 mesi, per gli uomini, se possono far valere almeno 10 anni di contribuzione come non vedente(dal 2019 i requisiti saranno pari, complessivamente, a 51 anni e 56 anni), altrimenti con 55 anni e 7 mesi d’età, per le donne, e 60 anni e 7 mesi, per gli uomini, con una contribuzione come non vedente inferiore ai 10 anni (dal 2019 i requisiti saranno pari, complessivamente, a 56 anni e 61 anni ). Per l’uscita effettiva, anche in questo caso, occorrerà attendere i 12 mesi di finestra mobile.

Non è prevista alcuna visita medico-legale preventiva all’accoglimento della domanda di pensione agevolata. È sufficiente allegare alla domanda amministrativa di pensione il verbale di riconoscimento di non vedente (ipovedente grave, cieco parziale, ovvero cieco cecità totale).

Per i non vedenti è fondamentale, in fase di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, indicare specificatamente l’Opzione vecchiaia art. 1 comma 6, D.lgs 503/1992, perché vengano fatte valere, contestualmente, anche le Maggiorazioni convenzionali di maggior favore, riservate a tale categoria di lavoratori.

I dipendenti pubblici non vedenti non hanno diritto ai ridotti requisiti anagrafici di accesso agevolato alla pensione. Hanno, invece, parimenti diritto alle Maggiorazioni convenzionali dei 4 mesi per ogni anno lavorato.

Nota bene: nella fascia d’invalidità dall’80 al 100 per cento, troviamo i ciechi civili parziali ai sensi del Decreto ministeriale- Ministero della Sanità- 5 febbraio 1992 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.) (il testo è stato rettificato, successivamente, dal Decreto ministeriale 14 giugno 1994)

100 per cento d’invalidità

Chi è invalido al 100 per cento può fruire dei seguenti benefici:

– esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;

– pensione per invalidi civili totali, concessa per chi ha un reddito sino a 16.664,36 euro (per l’anno 2018), ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità;

– pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, se si possiedono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.

Attenzione: Chi, lavoratore non vedente, accede alla pensione di inabilità lavorativa (ad es. NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.lgs 165/2001- situazione che si ripete spesso nella scuola, per non attendere in servizio un ulteriore anno scolastico in servizio) non potrà far valere, poi, le Maggiorazioni convenzionali dei 4 mesi per ogni anno lavorato.

Pertanto, soprattutto se dipendenti pubblici, prima di consigliare all’associato lavoratore non vedente il percorso dell’inabilità lavorativa per uscire anticipatamente dal servizio, occorre preventivamente verificare quanto, da un punto di vista economico, l’interessato andrebbe a perdere, per la mancata applicazione dei 4 mesi per ogni anno lavorato come non vedente in sede di domanda per inabilità lavorativa.

– assegno d’accompagnamento. Si ha diritto all’indennità di accompagnamento, pari a 516,35 euro mensili (l’importo è adeguato annualmente). L’assegno è riconosciuto, indipendentemente dal reddito, a chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.

Nota bene: al 100 per cento d’invalidità, troviamo i ciechi civili assoluti ai sensi del cit. Decreto ministeriale- Ministero della Sanità- 5 febbraio 1992 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.”

Nota bene: i ciechi civili (ciechi parziali e ciechi totali) percepiscono proprie provvidenze INVCIV (pensione e indennità speciale/d’accompagnamento).

Agevolazioni per la legge 104

Le agevolazioni previste dalla legge 104, invece, non sono collegate allo stato d’invalidità, ma al riconoscimento di un handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 4).

Ecco i principali benefici previsti dalla legge 104:

1. permessi retribuiti pari a 3 giorni al mese (riconosciuti al disabile e al lavoratore che lo assiste);

Nota bene: ai fini di calcolo di pensione previdenziale, i 3 giorni legge 104/92 al mese non concorrono al computo annuale della Maggiorazione dei 4 mesi di beneficio previdenziale per non vedenti (per la titolarità alla Maggiorazione si parla, infatti, di “effettivo servizio svolto”). Pertanto, nel calcolo dell’anno, i 4 mesi figurativi vengono ridotti proporzionalmente, sulla base del totale di giorni 104/92 presi dal lavoratore non vedente. Questo aspetto è di fondamentale importanza per verificare, con attenzione, il raggiungimento del diritto a pensione del lavoratore non vedente.

2. congedo straordinario di due anni (riconosciuti solo al lavoratore che assiste un familiare disabile);

Nota bene: l’assenza di chi prende i due anni per se stesso, per serie, comprovate, ragioni, è un’aspettativa dal lavoro, non retribuita (verrà mantenuto solo il posto di lavoro);

3. rifiuto al trasferimento;

4. diritto alla scelta della sede, “ove possibile”;

5. rifiuto di svolgere lavoro notturno;

6. agevolazione per l’acquisto di veicoli;

7. deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica;

8. detrazione delle spese sanitarie per disabili;

9. detrazione dei costi per l’abbattimento di barriere architettoniche;

10. detrazione dei costi di assistenza;

11. agevolazione per l’acquisto di pc e sussidi informatici;

12. agevolazione nell’imposta su successioni e donazioni.

Nota bene: Per ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto di pc e sussidi informatici e per l’acquisto di veicoli, le persone non vedenti possono presentare, in vece del verbale legge 104/1992, art. 3 comma 3, il verbale di cecità se ciechi assoluti o parziali, mentre se ipovedenti gravi il verbale d’invalidità recante, però, la dicitura “è ipovedente grave art. 4 della Legge 138/2001 e art. 50 della legge 342/2000 e art. 6 Legge 488/1999” (c.d. “verbale parlante”)

Riferimento normativo: art. 12, comma 3, DPR 503 del 24 luglio 1996 “Contrassegno speciale” ; Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3;

Riferimento amministrativo: Agenzia delle Entrate, parere 24 luglio 2013: “L’Agenzia delle Entrate ritiene corretta la soluzione proposta dall’Unione, in base alla quale i soggetti non vedenti hanno diritto a godere di un trattamento fiscale di favore per l’acquisto di beni agevolati (ad es. sussidi tecnici ed informatici, ausili assistivi, auto, etc), presentando ai rivenditori la certificazione medica della Commissione ASL di prima istanza dalla quale risulti espressamente che il richiedente sia riconosciuto cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave, rispettivamente ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001” (Comunicato Uici n. 207 del 09/08/2013).

 

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1 commento

  1. Perrotta Daniela ha detto:

    Sono un ipovedente grave, con invalidita dal 74%al 99%,
    Sono iscritta alle liste speciali ho fatto le domande
    e ancora mancano dei pezzi per avere un giusto e quieto vivere!
    Penso che un ipovedente grave abbia diritto ad una pensione,
    se non viene meno un posto lavorativo!
    E una vita che prendo atto al diritto lavorativo dall’eta di18 anni,
    Ora che ne ho 49 vorrei una vita meno pesante, con meno difficolta!
    Credo che come ipovedente grave possa dire che ogni cosa si ponga
    in modo difficoltosa, con lacune visive molto scarse per affrontare le cose
    di ogni giorno!

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